Norme di incentivazione per il recupero e valorizzazione ai fini abitativi del patrimonio edilizio esistente e tipologie costruttive nei comuni facenti parte delle comunità montane.
Primo firmatario
Altri firmatari
BURZI ANGELO EMILIO FILIPP CAVALLERA UGO COSTA ENRICO COTTO MARIANGELA FERRERO CATERINA LEO GIAMPIERO PICHETTO FRATIN GILBERTO
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte promuove, con la presente legge, le iniziative per incentivare il recupero ai fini abitativi e la valorizzazione delle tipologie costruttive nei Comuni facenti parte delle Comunità Montane del Piemonte, allo scopo di consolidare ed incentivare il presidio dei centri abitati ed in generale delle zone montane, mantenendo e valorizzando le tipologie e caratteristiche costruttive della zona.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1.
Le provvidenze della presente legge sono rivolte ai fabbricati di civile abitazione, o di diversa originaria destinazione da ricondurre a civile abitazione, che facciano parte territorialmente di una Comunità Montana Piemontese, e la cui data di costruzione non sia posteriore al 1 settembre 1967.
2.
Il riferimento del periodo di costruzione si riferisce al corpo principale del fabbricato oggetto di intervento, e quindi a volumi fuori terra originari che comprendano oltre il 70% dell'immobile interessato risalente alla data sopra citata, restando inteso che eventuali parti realizzate o condonate successivamente non potranno superare la entità del 30% del volume esistente pena la automatica esclusione dalle provvidenze della presente legge.
Art. 3
(Tipologie e modalità di intervento)
1.
Sono da comprendere nelle previsioni della presente legge tutti gli interventi, di seguito sinteticamente elencati, ed a condizione che l'intervento previsto su ogni progetto possa essere ricondotto per oltre il 50% ad una delle voci elencate e preveda comunque almeno il 50% della costruzione fuori terra (o dell'insieme dei volumi fuori terra costituenti il complesso):
a)
gli interventi di manutenzione straordinaria purché finalizzati al recupero di locali o strutture fatiscenti, e sempre nel rispetto delle tipologie architettoniche di zona, riscontrabili in altri edifici esistenti;
b)
gli interventi finalizzati al miglioramento architettonico ed estetico esterno, e/o interno purché richiamati a caratteristiche tipologiche di zona (almeno riscontrabili in altri edifici esistenti nel territorio della Comunità), e comunque purché comprendano una parte di recupero funzionale di locali o accessori di abitazione;
c)
gli interventi di consolidamento statico, risanamento igienico e/o finalizzati al risparmio energetico, eseguiti su edifici che abbiano già le caratteristiche di abitazione o pertinenza di essa;
d)
interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, parziale o totale, sempre attuati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e/o storiche della zona, purché non prevedano aumenti di volumetria fuori terra, fatta eccezione per piccoli aumenti necessarie alla dotazione delle altezze minime previste dalle vigenti norme igienico-sanitarie.
Art. 4
(Modalità di utilizzo dei contributi)
1.
I contributi previsti dalla presente Legge saranno erogati, previa istruttoria, e relativo parere favorevole di merito e conformità deliberato dalle rispettive Comunità Montane di appartenenza, le quali avranno funzione di istruttoria, verifica e controllo del rispetto delle normative, leggi, regolamenti edilizi e P.G.R.C. delle zone interessate da ciascun intervento, ed alle quali dovranno essere inoltrate le domande di contributo, corredate dal progetto architettonico, dalla documentazione fotografica dell'immobile e dalla relazione tecnica illustrativa.
2.
In presenza di vincoli di carattere ambientale, paesaggistico o idrogeologico previsti da Piani Regionali o Provinciali, nonché da specifiche leggi in materia, i progetti dovranno ottenerne il relativo Benestare, anche dopo il parere favorevole della Comunità Montana, ma comunque prima dell'inoltro della richiesta di contributo alla Regione Piemonte.
3.
Le modalità di ottenimento, erogazione contributi, condizioni, termini e eventuale altra documentazione integrativa di quanto previsto al punto 1) saranno stabilite dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
4.
Il regolamento di cui sopra dovrà tenere conto delle seguenti condizioni e parametri:
a)
costo degli interventi, classificazione delle spese ammissibili e diversificazione di tipologia ed entità del recupero ai fini abitativi ed architettonici;
b)
modalità di verifica della effettiva e conforme esecuzione di quanto previsto dal progetto, e relazione di conformità da parte della Comunità Montana;
c)
modalità e regolamentazione delle caratteristiche dei richiedenti dal punto di vista del reddito, delle necessità abitative e della situazione relativa alla prima abitazione.
Art. 5
(Entità e modalità del finanziamento)
1.
Per il finanziamento degli interventi ammessi ai contributi sono previste le seguenti modalità:
a)
contributo in conto capitale sino al 25% delle spese sostenute, e con un limite massimo di contribuzione di Euro 25.823,00 per ciascun intervento e per ciascun richiedente;
b)
erogazione del contributo una tantum e non cumulabile, nell'ambito della presente legge, per soggetti che siano presenti in più interventi ammessi, anche se con partecipazioni diverse di proprietà o diritti reali sugli immobili oggetto di richiesta e di intervento;
c)
oltre al contributo di cui alla voce a) verranno stipulate apposite convenzioni tra la Giunta regionale e gli Istituti di credito affinché ai soggetti beneficiari vengano erogati mutui agevolati a tasso fisso, e nella fattispecie la Regione interviene in convenzione con una contribuzione utile ad abbassare il tasso ordinario abitualmente praticato dagli Istituti di Credito di almeno due punti.
2.
I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con eventuali altri benefici, contributi o finanziamenti previsti da altre norme Regionali o Statali, o da altre previsioni o normative amministrative relative alle aree ove sono previsti gli interventi.
3.
Le Comunità Montane, le Province ed i Comuni di rispettiva appartenenza delle zone in cui sono previsti gli interventi possono integrare con propri fondi i benefici e contributi di cui alla presente legge.
Art. 6
(Norme Finanziarie)
1.
Ai contributi per il recupero e la valorizzazione ai fini abitativi del patrimonio edilizio esistente e tipologie costruttive nei comuni facenti parte delle comunità montane, pari a 7.746.854,00 euro, in termini di competenza e di cassa, stanziati nell'unità prevsionale di base (UPB) 18042 (Edilizia Programmazione e localizzazione risorse Tit.II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 si fa fronte riducendo, di pari importo, la dotazione finanziaria della unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
2.
Per il 2006 e 2007, allo stanziamento di 7.746.854,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, nell'UPB 18042 del bilancio pluriennale 2005-2007 si fa fronte con le risorse della UPB 09012 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007.