Proposta di legge regionale n. 438 presentata il 20 aprile 2007
Disposizioni in materia di sicurezza degli ascensori.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte tutela la salute e la sicurezza delle persone che utilizzano gli ascensori prevedendo verifiche periodiche sugli ascensori di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio).
2. 
La Regione favorisce la sostituzione dei vecchi impianti mediante aiuti economici.
Art. 2 
(Verifica annuale)
1. 
Il proprietario di stabile, situato nel territorio della Regione, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica annuale ad opera degli enti e con le modalità previste dall' articolo 13 del d.P.R. 162/1999.
2. 
Per ogni altro aspetto relativo alla disciplina degli ascensori si rinvia al d.P.R. 162/1999.
3. 
La Regione effettua periodicamente controlli a campione sullo svolgimento della verifica annuale secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 3 
(Contributi)
1. 
La Regione riconosce, in favore dei proprietari di stabili situati sul territorio regionale in cui sono stati installati ascensori prima dell'anno 1988, contributi per la sostituzione dei vecchi impianti.
2. 
Il contributo non può superare la misura del 50 % delle spese sostenute.
Art. 4 
(Regolamento)
1. 
La Giunta regionale, con apposito regolamento, individua i criteri di selezione delle domande, le modalità e i termini di erogazione del contributo, la documentazione necessaria per accedere al contributo, gli uffici competenti per l'istruttoria, la corresponsione ed i controlli, nonché ulteriori modalità di attuazione del contributo.
2. 
Il regolamento disciplina altresì le modalità per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 3.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 2007 la spesa di 2.582.285,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
2. 
All'erogazione di contributi in conto capitale ai proprietari di stabili siti nel territorio regionale o ai loro legali rappresentanti per la sostituzione degli ascensori obsoleti, stimati in euro 2.582.285,00 in termini di competenza e di cassa, e stanziati nell'ambito dell'unità revisionale di base (UPB) 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese in conto capitale).
3. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 2 per il biennio 2008-2009 si provvede, in termini di competenza, secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).