Proposta di legge regionale n. 435 presentata il 18 aprile 2007
Modifica alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).

Art. 1 
(Sostituzione dell' articolo 1 della l.r. 33/1976)
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale) è sostituito dal seguente:
"
Art. 1.
1. Ai membri e ai segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi, comunque costituiti od operanti nell'ambito della amministrazione regionale, previsti da leggi statali o regionali, è corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza pari ad un terzo dell'indennità di presenza del consigliere regionale per i presidenti e pari ad un quarto dell'indennità di presenza del consigliere regionale per i componenti ed i segretari.
"
Art. 2 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla spesa corrente di cui al comma 1, stimata in 2.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e stanziata nell'unità prevsionale di base (UPB) 05991 (Affari istit. processo di delega Direzione Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le risorse finanziarie della unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Per il biennio 2008-2009, agli oneri annui pari a 2.000.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB 05991 del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).