Proposta di legge regionale n. 434 presentata il 11 aprile 2007
Clausole di salvaguardia sociale.

Art. 1 
(Obbligatorietà dei contratti unici)
1. 
Sul territorio della Regione Piemonte, al fine di tutelare i livelli occupazionali, la sicurezza e la qualità del servizio reso agli utenti, ed al fine di evitare una concorrenza sleale fra imprese, le persone giuridiche concessionarie o appaltatrici di servizi di pubblica utilità, e le persone giuridiche che utilizzano strutture o infrastrutture pubbliche, ed in generale per quanto riguarda tutte le società ed imprese in caso di esternalizzazioni di produzioni o servizi relativi, ed in caso di cessione di rami d'azienda, sono tenute ad applicare ai dipendenti i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, di sistema, nonché quelli di secondo livello, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, salvo nuova contrattazione successiva tra le parti sociali.
2. 
Al fine di tutelare e garantire la sicurezza degli utenti e dei servizi, è fatto obbligo assumere il personale addetto ai settori o alle mansioni inerenti la sicurezza medesima con contratti a tempo indeterminato. L'utilizzo di contratti di formazione lavoro e di apprendistato, è consentito solo ed esclusivamente ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. Sono vietate altre forme contrattuali.
3. 
Al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge, e al fine di incentivare l'occupazione giovanile, è fatto divieto alle società di utilizzare personale che percepisce un reddito da pensione comunque liquidato o personale volontario.
4. 
Le imprese che non applicano i contratti collettivi di cui al comma 1, non possono partecipare alle gare o comunque all'assegnazione di licenze per attività privata in servizi di pubblica utilità o che utilizzino strutture o infrastrutture pubbliche.
Art. 2 
(Clausola sociale)
1. 
Le società e le imprese abilitate alla partecipazione a gare pubbliche sul territorio della Regione Piemonte, per il conseguimento dell'assegnazione di servizi di pubblica utilità, o complementari a quelli di pubblica utilità, le quali subentrino ad altra società o impresa nel servizio, hanno l'obbligo di assorbimento delle maestranze risultanti negli organici funzionali al momento del bando di gara.
2. 
L'obbligo di assorbimento degli organici di cui al comma 1, comporta altresì il mantenimento dei diritti acquisiti con contratti nazionali, regionali, aziendali e territoriali, comprensivi di qualifiche, inquadramenti e con leggi e normative specifiche.
3. 
Il subentro di una persona giuridica assegnataria, non comporta l'interruzione del rapporto di lavoro delle maestranze in organico, che conservano l'anzianità di servizio ad ogni effetto contrattuale o di legge.
Art. 3 
(Criteri per la formulazione del bando di gara)
1. 
Tutti i bandi di gara, sul territorio della Regione Piemonte, dovranno prevedere un limite di ribasso compatibile con il rispetto dei contratti collettivi, e con i costi implicati dal rispetto delle normative per la sicurezza del lavoro, degli ambienti di lavoro e della sicurezza del sistema dei servizi interessati.
2. 
I livelli di sicurezza del lavoro e di sistema dei servizi messi a gara, inerenti anche le licenze o concessioni di servizi di pubblica utilità o complementari, o per l'uso di strutture ed infrastrutture pubbliche, e i contenuti di cui al comma 1, devono obbligatoriamente essere materia di negoziato preventivo rispetto all'effettivo inizio della esecuzione, con i rappresentanti dei lavoratori e delle associazioni degli utenti.
3. 
I bandi di gara devono altresì escludere il ricorso al subappalto.
Art. 4 
(Obblighi del committente)
1. 
In caso di impedimento delle società e delle imprese, di qualunque specie e natura giuridica, al perseguimento della esecuzione del servizio assegnato, è obbligo del soggetto committente subentrare quale responsabile dell'espletamento di nuova gara, che potrà essere bandita anche anticipatamente.
2. 
Il servizio reso all'utenza, fino alla conclusione dell'iter della nuova gara, è di competenza del gestore uscente.
3. 
È considerato impedimento al perseguimento della esecuzione, ai sensi del comma 1, il ripetuto verificarsi di situazioni di insicurezza dei lavoratori e degli utenti o di acclarata inefficienza del servizio svolto. In caso di inadempimento, il committente deve assegnare alla società seconda classificata in gara la gestione del servizio ovvero, indire nuova gara ed applicare in via provvisoria quanto prescritto dal comma 2, al fine della salvaguardia dei lavoratori e del servizio reso all'utenza.