Istituzione del Parco naturale dei Boschi di Valmanera.
Art. 1
(Istituzione)
1.
È istituito il parco naturale dei Boschi di Valmanera ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990 n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette "Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia") ed ai sensi dell' articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')).
2.
Il Parco naturale dei Boschi di Valmanera è classificato di rilievo regionale ai sensi dell' articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, come inserito dall' articolo 9 della l.r. 5/2001.
Art. 2
(Confini)
1.
I confini del Parco naturale dei Boschi di Valmanera, incidenti sul territorio dei Comuni di Asti, Castell'Alfero, Cossombrato, Villa San Secondo e Chiusano d'Asti, sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:10.000.
2.
Il territorio del Parco naturale è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale dei Boschi di Valmanera".
Art. 3
(Finalità)
1.
Le finalità dell'istituzione del Parco naturale dei Boschi di Valmanera, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della l.r. 12/1990 e nell' articolo 92 della l.r. 44/2000, sono le seguenti:
a)
tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, le tradizioni e le attività caratteristiche dell'area protetta;
b)
promuovere, sostenere e valorizzare le attività agricole che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale, che garantiscono l'utilizzo ecosostenibile delle risorse e che meglio si integrano e partecipano ad un processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica ed alla definizione ed al mantenimento di corridoi ecologici;
c)
riqualificare il patrimonio forestale al fine di ricostruire l'unità ambientale e paesaggistica dei Boschi di Valmanera, valorizzando le pratiche silvocolturali e le consuetudini delle popolazioni locali;
d)
garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
e)
promuovere, organizzare e sostenere la ricostruzione ed il ripristino di tali risorse e valori;
f)
promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;
g)
promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria ed utile per consentire la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;
h)
garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
Art. 4
(Gestione e personale)
1.
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani previsto dall' articolo 7, comma 6, della l.r. 12/1990, da ultimo modificato dall' articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette)).
2.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'Ente a cui è affidata la gestione del Parco naturale, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica rideterminata ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale).
Art. 5
(Modifica dell' articolo 9, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12)
1.
Il
comma 18 dell'articolo 9 della l.r. 12/1990, come da ultimo sostituito dall'
articolo 13 della l.r. 35/2003, è sostituito dal seguente:
"
"
18. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani è così composto:
a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Asti, Camerano-Casasco, Castell'Alfero, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cossombrato, Incisa Scapaccino, Rocchetta Tanaro, Settime, Vaglio Serra, Villa San Secondo, Vinchio;
b) un rappresentante della Provincia di Asti;
c) un rappresentante della Regione Piemonte con esperienza in materia forestale, zoologica ed archeologica;
d) due membri nominati dalla Provincia di Asti di cui uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed uno su designazione delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 6
(Norme di salvaguardia)
1.
Nel territorio del Parco naturale dei Boschi di Valmanera trova applicazione il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna. Nel territorio dell'area protetta è vietato:
a)
aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'Ente di gestione oppure previste dal piano d'area;
b)
aprire e gestire discariche;
c)
aprire e gestire impianti per il motocross.
2.
La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità istitutive dell'area protetta.
3.
L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano d'area.
4.
Le norme relative alla gestione ed all'utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell' articolo 24 della l.r. 12/1990.
5.
Per le specie faunistiche presenti nel Parco naturale ed elencate nell'allegato D, lettera a) del d.P.R. 357/1997, n. 357, come modificato dal d.P.R. 120/2000, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del medesimo regolamento emanato con d.P.R. 357/1997.
6.
L'esercizio dell'attività venatoria all'interno del parco naturale è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), come da ultimo modificata con legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbigatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi)).
7.
L'utilizzo e la fruizione del Parco naturale sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell' articolo 28 della l.r. 12/1990.
Art. 7
(Vigilanza)
1.
La vigilanza sul territorio del parco naturale dei Boschi di Valmanera è affidata:
a)
agli agenti di vigilanza dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani;
b)
agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
c)
agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Asti;
d)
al Corpo forestale dello Stato;
e)
alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) convenzionate con l'Ente di gestione.
Art. 8
(Piano d'area)
1.
Il Parco naturale dei Boschi di Valmanera è soggetto a piano d'area ai sensi dell' articolo 23 della l.r. 12/1990, come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), che ne stabilisce, in particolare, la validità, gli effetti, l'efficacia e le procedure di modifica.
2.
Il piano d'area è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all' articolo 143 del d. lgs. 42/2004 ed ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici).
3.
Il piano d'area è predisposto, attraverso conferenze, in collaborazione tra l'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali Astigiani, i Comuni di Asti, Castell'Alfero, Chiusano d'Asti, Cossombrato, Villa San Secondo, la Provincia di Asti e la Regione Piemonte.
4.
Il piano d'area è adottato, entro un anno dalla istituzione del Parco naturale, dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali Astigiani, che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai Comuni di Asti, Castell'Alfero, Chiusano d'Asti, Cossombrato, Villa San Secondo, alla Provincia di Asti ed alla Regione Piemonte e ne da notizia sull'albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.
5.
L'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 4, provvede alla revisione dell'elaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione del piano d'area definitivo.
6.
La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione.
Art. 9
(Sanzioni)
1.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) è punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.
2.
L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) è punita con le sanzioni in materia urbanistica.
3.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e di cui all'articolo 10, comma 2, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
4.
L'inosservanza delle disposizioni del piano di assestamento forestale e di cui all'articolo 10, comma 3, è punita con le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
5.
L'inosservanza delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.
6.
L'inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1, 2, 3 e 4, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Asti, ai sensi dell' articolo 94, comma 3, lettera a) della l.r. 44/2000.
7.
L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate).
Art. 10
(Disposizioni transitorie)
1.
Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all'articolo 5, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Fino all'approvazione del piano d'area, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall' articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 56/77 e successive modificazioni), sono soggetti ad autorizzazione della Provincia di Asti. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.
3.
Fino alla approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall' articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).
Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
1.
Agli oneri per la gestione del Parco naturale dei Boschi di Valmanera, stimati per l'anno 2007 complessivamente in euro 150.000,00, in termini di competenza e di cassa, ripartiti in euro 50.000 nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo Sport Parchi - Gestione aree protette - Titolo I spese correnti) e della UPB 21051 (Turismo Sport Parchi - Pianificazione aree protette - Titolo I spese correnti) e in euro 100.000,00 nell'ambito della UPB 21062 (Turismo Sport Parchi - Gestione aree protette - Titolo II spese di investimento) e della UPB 21052 (Turismo Sport Parchi - Pianificazione aree protette - Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, si provvede con le risorse delle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2007.
2.
Per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n, 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
3.
Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area sono introitate nello stato di previsione dell'entrata nella UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) del bilancio regionale.