Proposta di legge regionale n. 431 presentata il 29 marzo 2007
Servizio educativo domiciliare per l'infanzia.

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e della Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989), sostiene la famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito prioritario di riferimento per ogni intervento riguardante l'assistenza, la cura, l'educazione e lo sviluppo dei minori e riconosce il pluralismo delle offerte educative e il diritto di scelta dei genitori.
2. 
La Regione, anche nella logica di mutuo aiuto tra le famiglie e di sussidiarietà tra gli enti pubblici e il privato sociale, al fine di rendere compatibili attraverso la diversificazione dei servizi le esigenze derivanti dagli impegni di studio e di lavoro con quelle connesse alle responsabilità familiari, incentiva la realizzazione di progetti e interventi flessibili che perseguono finalità di innovazione e sperimentazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
3. 
La Regione, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, riconosce il servizio di assistenza, cura ed educazione domiciliare per l'infanzia quale servizio socio-educativo per la prima infanzia volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa delle bambine e dei bambini, assicurando nel contempo alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, al fine anche di conciliare al meglio esigenze lavorative e familiari.
4. 
Il servizio di cui al comma 3 si pone in rapporto di complementarità con gli asili nido pubblici e privati. Non è obbligatorio alcun collegamento con la rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi sociali presenti sul territorio comunale.
5. 
Il servizio disciplinato dalla presente legge mantiene carattere sperimentale per un periodo di tre anni.
Art. 2 
(Nidi in famiglia e servizio educativo domiciliare per l'infanzia)
1. 
Il servizio educativo domiciliare per l'infanzia viene svolto attraverso l'istituzione dei "nidi in famiglia".
2. 
Il nido in famiglia è un servizio domiciliare, con finalità di cura, assistenza, educazione e socializzazione per un minimo di tre e un massimo di cinque bambine e bambini tra i tre e i trentasei mesi, svolto senza fini di lucro, promosso da cooperative sociali o da associazioni aventi come oggetto sociale l'offerta di servizi per l'infanzia, operanti da almeno tre anni sul territorio regionale e iscritti a registri o albi regionali ove costituiti, scegliendo il modello pedagogico e organizzativo ritenuto più idoneo nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa delle bambine e dei bambini assistiti e in accordo con i genitori degli stessi.
3. 
L'educatore domiciliare per l'infanzia è colui che professionalmente, in collegamento con i soggetti di cui al comma 2, assiste, nella propria abitazione o in abitazione messa a disposizione dalle famiglie utenti, dai tre ai cinque bambine e bambini di altri e fornisce loro le cure familiari.
4. 
Il nido in famiglia deve essere realizzato in insediamenti a caratteristiche abitative preferibilmente di residenza, o comunque in uso o a disposizione dell'educatore domiciliare per l'infanzia.
5. 
Ogni nido in famiglia deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione ed essere dotato delle seguenti caratteristiche:
a) 
certificazione relativa alla messa a norma degli impianti;
b) 
presenza di un bagno;
c) 
presenza di una cucina o di uno spazio cottura. Non sono obbligatori interventi strutturali specifici, fatti salvi quelli necessari a evitare pericoli ai bambini. I pasti possono essere confezionati dall'assistente nella cucina dell'abitazione oppure avvalendosi di un catering esterno. La cucina/spazio cottura del nido in famiglia, anche in caso di preparazione diretta dei pasti, non necessita dell'autorizzazione sanitaria prevista dall' articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
6. 
Per l'istituzione del nido in famiglia non occorre autorizzazione all'esercizio, ma obbligo di comunicazione alla Regione Piemonte e al comune di competenza 30 giorni prima dell'avvio dell'attività. La comunicazione di avvio deve essere corredata dal Piano di servizio descrittivo dell'attività, con specificazione di modalità, tempi, tariffe e regole di svolgimento. Non è obbligatoria la presentazione di una perizia asseverata che attesti la piena rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 2, comma 5. Non è obbligatoria la comunicazione alla Regione Piemonte e al comune di competenza delle variazioni delle caratteristiche del servizio. La Regione Piemonte e il comune sono tenuti a verificare periodicamente presso l'ente gestore le condizioni igieniche, di sicurezza e ambientali dei locali nei quali viene svolto il servizio.
7. 
L'ambiente in cui si svolge il servizio deve essere accogliente e, per quanto possibile, deve rispondere alle esigenze del bambino.
8. 
Le linee pedagogiche sono definite dallo staff pedagogico dell'ente gestore in accordo con l'educatore e con i genitori.
9. 
Il servizio è flessibile e l'orario di apertura non può essere inferiore alle cinque ore giornaliere per un minimo di due giorni settimanali, al fine di favorire la conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura.
10. 
Nei locali del nido sono disponibili per verifiche da parte della Regione Piemonte e del comune competente: a) le generalità dell'educatore domiciliare per l'infanzia; b) copia della comunicazione di avvio; c) copia dell'iscrizione al registro di cui all'art. 4; d) una scheda settimanale delle presenze dei bambini e delle bambine; e) copia del Piano di servizio di cui all'art. 4, comma 8.
Art. 3 
(Formazione e aggiornamento)
1. 
Per svolgere l'attività di educatore domiciliare per l'infanzia è richiesta la frequenza di un corso di formazione teorico-pratica professionale specifico, di durata non inferiore alle 500 ore, 300 di formazione teorica e 200 di formazione pratica presso strutture tradizionali o nidi in famiglia. Il corso si conclude con un esame e il rilascio di un attestato di frequenza.
2. 
I corsi di formazione e di aggiornamento degli educatori domiciliari per l'infanzia possono essere organizzati da: a) Regione Piemonte; b) comuni, enti di formazione professionale e soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 4, comma 1.
3. 
Sono esonerati dal corso di formazione di cui al comma 1 coloro che sono in possesso del diploma di puericultrice o dell'attestato di qualifica di educatore per la prima infanzia o equivalenti.
4. 
Sono esonerati dal corso di formazione di cui al comma 1, ma tenuti alla frequenza di un breve corso di formazione specifica per la prima infanzia, coloro che sono in possesso di diploma o laurea in ambito educativo, psicologico o pedagogico. L'obbligo di frequenza si estende ai possessori di titoli stranieri equivalenti a quelli previsti dai commi 3 e 4. Al termine del corso viene rilasciato attestato di frequenza.
5. 
La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento dei corsi per la formazione e l'aggiornamento degli educatori domiciliari per l'infanzia e definisce l'elenco dei titoli di cui al comma 4.
Art. 4 
(Registro regionale)
1. 
È istituito presso la Regione Piemonte il registro degli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 2, accreditati allo svolgimento del servizio.
2. 
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di iscrivere al registro gli educatori domiciliari per l'infanzia che svolgono l'attività in collegamento con essi.
3. 
Ai fini dell'iscrizione nel registro del nominativo dell'educatore domiciliare per l'infanzia sono richiesti i seguenti requisiti:
a) 
il compimento del 25 anno di età;
b) 
il conseguimento dell'attestato di frequenza di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, oppure il possesso di uno dei titoli previsti nell'articolo 3;
c) 
la disponibilità di un'abitazione o di un locale idoneo ai sensi dell'articolo 2;
d) 
il certificato di abitabilità rilasciato dal comune di competenza o il relativo certificato sostitutivo rilasciato dall'ufficio di igiene pubblica dell'Asl competente per territorio;
e) 
il certificato di conformità dell'impianto elettrico e il certificato di conformità dell'impianto termico quando il riscaldamento sia fornito da impianto autonomo;
f) 
non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
4. 
I rapporti tra gli educatori domiciliari per l'infanzia e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono regolati da un rapporto contrattuale privato. Il servizio è nominativo anche se l'educatore può farsi aiutare dai familiari e pertanto la prestazione in questo caso è dovuta una sola volta.
5. 
Le bambine e i bambini assistiti e gli educatori domiciliari per l'infanzia devono essere assicurati in relazione agli infortuni e alla responsabilità civile contro terzi.
6. 
L'educatore domiciliare per l'infanzia deve impegnarsi a pulire e aerare regolarmente i locali in cui svolge il servizio, al fine di garantire il massimo d'igiene. Non può delegare a terzi lo svolgimento del servizio assunto, né può assistere i bambini in abitazioni o locali chiusi diversi dai propri. Nel caso in cui l'educatore risulti assente, l'ente gestore dovrà garantire la continuità del servizio attraverso un sostituto e il numero massimo di bambine e bambini assistiti non può essere superiore ai sei, compresi i propri.
7. 
Deve essere garantita la funzione di coordinamento svolta da personale adeguatamente qualificato. Il coordinatore promuove il servizio sul territorio per conto dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cura i rapporti tra le famiglie utenti e gli educatori, supervisiona lo svolgimento del servizio e riferisce all'ente gestore, verifica periodicamente le condizioni igieniche ed ambientali dei locali nei quali viene svolto il servizio.
8. 
Le attività del nido in famiglia si svolgono sulla base di un Piano di servizio comprendente:
a) 
le linee pedagogiche e il programma educativo adottato dal nido;
b) 
il nominativo dell'educatore;
c) 
la sede dell'attività;
d) 
gli orari dell'attività e i periodi di chiusura;
e) 
il piano di sostituzione in caso di assenza dell'educatore;
f) 
il piano di aggiornamento e supervisione;
g) 
il nominativo del coordinatore responsabile del servizio.
9. 
Il Piano di servizio va consegnato in copia alle famiglie dei bambini inseriti nel Nido. Attività diverse da quelle previste nel Piano di servizio vanno concordate con i genitori dei bambini inseriti.
Art. 5 
(Interventi regionali)
1. 
La Regione Piemonte:
a) 
assegna contributi finanziari a favore dei soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 4, che promuovono e organizzano sul piano tecnico-assistenziale e amministrativo il servizio di assistenza domiciliare e che curano la formazione e l'aggiornamento degli educatori domiciliari per l'infanzia. I contributi per le spese di investimento e gestione, ivi comprese quelle inerenti agli oneri previdenziali e alla copertura assicurativa relativa agli infortuni e alla responsabilità civile delle assistenti, sono assegnati in misura non superiore il 70% delle spese sostenute;
b) 
prevede contributi agli enti locali per programmi volti a favorire lo sviluppo dei nidi in famiglia e per la concessione di tariffe agevolate a sostegno delle famiglie a basso reddito utenti del servizio educativo domiciliare per l'infanzia;
c) 
promuove campagne informative per favorire la conoscenza e la diffusione del servizio educativo domiciliare per l'infanzia.
2. 
I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 4 sono ammessi ai contributi regionali se perseguono le seguenti finalità statutarie:
a) 
svolgono un'azione di promozione e di consulenza sulla specifica forma assistenziale, favorendo l'incontro fra i singoli educatori e le famiglie utenti;
b) 
assicurano ai singoli educatori domiciliari idoneo appoggio tecnico, informazione e aggiornamento professionale;
c) 
dispongono di persone esperte nel campo dell'assistenza all'infanzia e in quello dei rapporti educativi e interpersonali, le quali svolgano il ruolo di coordinamento e supervisione nei confronti dei singoli educatori domiciliari per l'infanzia e la verifica delle condizioni igieniche e ambientali nelle quali si esplica il servizio;
d) 
tengono un elenco aggiornato degli educatori domiciliari per l'infanzia che svolgono la propria attività in collegamento con essi.
3. 
La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti minimi strutturali, organizzativi e igienici necessari per lo svolgimento del servizio educativo domiciliare per l'infanzia, le modalità di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 1, e i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti e alle agevolazioni previste dalla presente legge, i requisiti per l'attività di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 7.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva per il biennio 2007-2008 di 1.000.000,00 euro, in termini di competenza, ripartita in spesa corrente per 400.000,00 euro nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Tit.I spese correnti) e in spesa in conto capitale per 600.000,00 euro nell'ambito della nell'unità previsionale di base (UPB) 30012 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Tit.II spese in conto capitale).
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, per il biennio 2007 e 2008, si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).