Disegno di legge regionale n. 427 presentato il 20 marzo 2007
Norme di gestione forestale.

Sommario:         

Titolo I. 
FINALITÀ E PRINCIPI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte disciplina la materia forestale in attuazione dei principi di cui all'articolo 2 in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e dagli accordi internazionali in tema di gestione forestale sostenibile e di tutela dell'ambiente e del paesaggio, in coerenza con gli obiettivi della programmazione e della pianificazione in materia.
2. 
La Regione si propone, in particolare, di:
a) 
promuovere la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste;
b) 
favorire la produzione e l'impiego del legno come materia prima rinnovabile;
c) 
sostenere e sviluppare le funzioni ambientali e sociali delle risorse forestali;
d) 
sostenere la programmazione e la pianificazione forestale;
e) 
semplificare le procedure amministrative relative alla gestione forestale;
f) 
promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese e degli addetti forestali.
Art. 2 
(Principi)
1. 
La Regione nel quadro dei principi definiti dagli articoli 6 e 8 dello Statuto, ed in armonia con la legge regionale XXX (DDL 345/2006 Promozione dell'economia forestale e pastorale), considera le foreste un bene di irrinunciabile valore collettivo e lo sottopone a un uso regolamentato, attraverso la gestione sostenibile e multifunzionale.
2. 
La Regione ritiene indispensabile la pianificazione degli interventi di gestione basata su un'approfondita conoscenza del territorio e la programmazione degli stessi nel rispetto del ruolo delle autonomie locali e nel perseguimento delle finalità definite all'articolo 1, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e leale collaborazione ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto.
Titolo II. 
DEFINIZIONI
Art. 3 
(Boschi e foreste)
1. 
Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione è adottata la definizione di bosco di cui all'articolo 2, commi 1, 3 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Sono inoltre considerati bosco i castagneti da frutto abbandonati e le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.
2. 
Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4 ed i castagneti da frutto in attualità di coltura.
3. 
La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura di estensione inferiore ai duemila metri quadrati o di larghezza inferiore ai venti metri misurata al piede delle piante di confine.
4. 
La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.
Art. 4 
(Arboricoltura da legno)
1. 
Per "arboricoltura da legno" si intende la coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati.
Art. 5 
(Vivaistica forestale)
1. 
È considerata "attività vivaistica forestale" la raccolta a scopo di produzione vivaistica, la produzione, la cessione a qualsiasi titolo e la commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di propagazione forestale destinato al rimboschimento ed imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e sistemazione del territorio.
Art. 6 
(Interventi selvicolturali e tagli colturali)
1. 
Sono definiti "interventi selvicolturali" le operazioni in bosco previste dal regolamento forestale di cui all'articolo 13, al termine delle quali l'uso del suolo è forestale.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 sono equiparati ai "tagli colturali" di cui all' articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) come modificato dall' articolo 19 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio).
Art. 7 
(Viabilità silvo-pastorale e vie di esbosco)
1. 
La "viabilità silvo-pastorale" è costituita dalle strade e dalle piste al servizio di boschi e alpeggi percorribili con mezzi motorizzati per i seguenti usi:
a) 
accesso ai luoghi di lavoro e trasporto di prodotti, materiali, persone e cose connessi alle proprietà e alle attività silvo-pastorali;
b) 
attività antincendio, di vigilanza, di soccorso e altri compiti di interesse pubblico.
2. 
Le "vie di esbosco" sono tracciati naturali o artificiali connessi ai singoli interventi selvicolturali e utilizzati per il trasferimento dei prodotti forestali dal luogo di raccolta alla viabilità silvo-pastorale o alla viabilità ordinaria.
3. 
Le vie di esbosco non costituiscono trasformazione d'uso del suolo e, in base alle loro caratteristiche, si distinguono nelle seguenti tipologie:
a) 
linee per l'esbosco via cavo, consistenti in tracciati ricavati nel soprassuolo e idonei al passaggio dei carichi sospesi;
b) 
linee di esbosco per gravità, consistenti in tracciati naturali o artificiali destinati all'avvallamento del legname;
c) 
vie di esbosco per trattori, realizzate tramite l'apertura di semplici tracciati nel soprassuolo che comportano limitati movimenti di terra così come definiti con provvedimento della Giunta regionale.
4. 
Le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità silvo-pastorale e delle vie di esbosco sono definite con provvedimento della Giunta regionale in considerazione del tipo di utilizzo e del contesto territoriale.
Titolo III. 
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE IN CAMPO FORESTALE
Art. 8 
(Pianificazione forestale)
1. 
L'attività di pianificazione ha come presupposto fondamentale la conoscenza delle risorse del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici, ed è rivolta prioritariamente all'individuazione delle modalità gestionali, delle azioni di valorizzazione, tutela e ricostituzione degli ecosistemi forestali.
2. 
Le foreste sono sottoposte a una pianificazione articolata sui seguenti livelli:
a) 
regionale: mediante il "Piano Forestale Regionale"(PFR) di cui all'articolo 9;
b) 
territoriale: mediante il "Piano per la valorizzazione polifunzionale delle foreste", denominato "Piano Forestale Territoriale" (PFT), di cui all'articolo 10;
c) 
aziendale: mediante il "Piano Forestale Aziendale" (PFA) di cui all'articolo 11.
Art. 9 
(Piano Forestale Regionale - PFR)
1. 
Il "Piano Forestale regionale" (PFR) rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 e in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria, gli obiettivi da perseguire nel periodo di validità, le strategie atte al loro conseguimento e i criteri per la redazione degli elaborati che lo compongono.
2. 
Costituiscono parte essenziale del PFR:
a) 
la relazione, l'inventario e la cartografia tematica delle foreste e delle relative infrastrutture;
b) 
l'individuazione delle linee guida di politica per le foreste;
c) 
l'individuazione delle aree forestali per la pianificazione forestale territoriale;
d) 
le metodologie di verifica e valutazione dei risultati delle strategie adottate.
3. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, approva il PFR entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 
Il PFR ha validità decennale e può essere sottoposto a modifiche o integrazioni prima della sua scadenza.
Art. 10 
(Piani Forestali Territoriali - PFT)
1. 
Il "Piano Forestale Territoriale" (PFT), sulla base dell'interpretazione dei dati conoscitivo-strutturali del territorio forestale, determina, all'interno delle singole aree forestali individuate a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera c), le destinazioni d'uso, le forme di governo e di trattamento e le priorità d'intervento.
2. 
Coerentemente con i contenuti del PFR e sulla base delle norme tecniche stabilite con provvedimento della Giunta regionale, il PFT viene redatto e adottato, entro sei mesi dall'approvazione del PFR, dalle comunità montane per le aree forestali omogenee di loro competenza e dalle province per le restanti aree.
3. 
A tale scopo, la Regione rende disponibili i dati conoscitivi derivati da apposite indagini territoriali e assicura agli enti il necessario supporto tecnico.
4. 
Il PFT è sottoposto alle procedure di valutazione previste dalla direttiva 01/42/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ed è quindi approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla sua presentazione, previa verifica del rispetto delle norme tecniche di cui al comma 2.
5. 
Per la redazione dei PFT, nel caso di inadempienza da parte delle comunità montane o delle province, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo, ai sensi della legge regionale del 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
6. 
I PFT sono sottoposti ad aggiornamento almeno ogni quindici anni.
7. 
Per le aree silvo-pastorali i PFT approvati assumono valore di piano paesaggistico ai sensi dell' articolo 143 del d.lgs. 42/2004.
Art. 11 
(Piano Forestale Aziendale -PFA)
1. 
Il "Piano Forestale Aziendale" (PFA) rappresenta lo strumento di programmazione e gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali.
2. 
Il PFA viene redatto, su iniziativa del soggetto gestore, sulla base delle indicazioni tecnico-metodologiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in conformità alle previsioni dei PFT per le aree forestali omogenee di riferimento.
3. 
Il PFA è trasmesso direttamente alla struttura regionale competente, oppure presentato allo sportello forestale di cui all'articolo 16, unitamente all'eventuale progettazione di opere o infrastrutture connesse all'attuazione degli interventi selvicolturali programmati.
4. 
Entro 90 giorni dalla presentazione, la Giunta regionale approva il PFA previa verifica della conformità agli elementi di cui al comma 2, convocando una conferenza di servizi, ai sensi della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), qualora siano necessari ulteriori atti di assenso.
5. 
L'approvazione del PFA da parte della Giunta regionale costituisce autorizzazione agli interventi previsti dal Piano.
6. 
Il PFA ha una validità massima di quindici anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati.
7. 
Per la superficie forestale di riferimento, il PFA approvato deroga al regolamento forestale di cui all'articolo 13.
Art. 12 
(Pianificazione forestale nelle aree protette)
1. 
I soggetti gestori di aree protette, significative dal punto di vista forestale, possono predisporre PFA a norma dell'articolo 11.
2. 
In assenza del PFA, la gestione delle superfici boscate nelle aree protette è normata nell'ambito degli altri strumenti di pianificazione di cui le aree protette sono dotate.
3. 
Il PFA esplica i suoi effetti anche come strumento di tutela ai sensi dell' articolo 135 del d.lgs. 42/2004, come sostituito dal d.lgs. 157/2006.
4. 
In presenza di siti della rete Natura 2000 il PFA assume il valore di stralcio del relativo Piano di gestione del Sito in quanto assicura le opportune e necessarie misure di conservazione degli habitat naturali, degli habitat di specie e delle specie per cui il sito è stato designato quale SIC, ZSC o ZPS.
5. 
I PFT di cui all'articolo 10, in fase di redazione, recepiscono qualunque strumento di pianificazione forestale riferito alle aree protette. Alla redazione dei PFT che includono, in tutto o in parte, aree protette o parchi nazionali partecipa un rappresentante tecnico individuato dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione delle aree protette o dalla struttura competente del parco nazionale.
Titolo IV. 
GESTIONE
Capo I. 
DISCIPLINA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI
Art. 13 
(Regolamento forestale)
1. 
Al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento forestale, che costituisce la norma di riferimento per ogni modalità di intervento sulle superfici forestali del Piemonte.
2. 
Il regolamento forestale di cui al comma 1, sulla base dei criteri della gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, disciplina in particolare:
a) 
la tipologia e i periodi di realizzazione degli interventi selvicolturali;
b) 
le modalità di conservazione e di fruizione delle superfici forestali, con specifiche indicazioni riferite ai boschi di protezione diretta, a quelli soggetti a particolari condizionamenti stazionali, a quelli compresi in aree protette o siti della rete Natura 2000 e ai boschi da seme;
c) 
le modalità di presentazione di comunicazione, dichiarazione e richiesta di autorizzazione per gli interventi selvicolturali a norma dell'articolo 14, nonché i limiti di superficie e volume e i termini per l'esecuzione degli interventi, compresa l'eventuale apertura di vie di esbosco;
d) 
gli adempimenti atti a prevenire e contrastare i danni di origine abiotica e biotica al patrimonio forestale, compresi quelli causati dalla fauna selvatica;
e) 
le modalità di intervento nei rimboschimenti, compresa la loro eventuale trasformazione in popolamenti forestali più stabili e funzionali;
f) 
le misure per la conservazione della biodiversità negli habitat forestali e delle specie animali e vegetali a essi correlate, con particolare riferimento a quelli di interesse comunitario e per il rilascio in bosco di necromassa e alberi da destinare all'invecchiamento;
g) 
la tutela e la valorizzazione delle specie arboree e arbustive sporadiche o localmente rare in bosco;
h) 
il trattamento dei boschi interessati da reti tecnologiche e di quelli localizzati lungo le fasce dei corsi d'acqua;
i) 
le modalità per l'autocertificazione della realizzazione di impianti di arboricoltura da legno;
l) 
le modalità di valorizzazione e tutela delle formazioni arboree o arbustive seminaturali non costituenti bosco, per assicurare la continuità delle loro funzioni produttive, paesaggistiche e di rete ecologica;
m) 
il trattamento delle tartufaie controllate e coltivate;
n) 
le modalità per l'assegno al taglio, mediante marcatura, delle piante o dei lotti boschivi;
o) 
le modalità di istituzione e di tenuta del Registro regionale dei martelli forestali.
3. 
Il regolamento forestale trova attuazione in tutte le sue parti, su tutto il territorio regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 7.
Art. 14 
(Realizzazione di interventi selvicolturali)
1. 
Gli interventi selvicolturali da realizzare in conformità a un PFA approvato a norma dell'articolo 11, sono previamente comunicati.
2. 
Secondo quanto disposto dal regolamento forestale di cui all'articolo 13, la realizzazione di interventi selvicolturali in assenza di PFA approvato, è effettuata, in relazione ai limiti fissati al dall'art. 13, comma 2, lettera c) e ai contenuti del PFT, secondo una delle seguenti modalità procedurali:
a) 
comunicazione semplice;
b) 
comunicazione corredata da relazione tecnica;
c) 
richiesta di autorizzazione, corredata da progetto.
3. 
I documenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentati direttamente alla struttura regionale competente o agli sportelli forestali di cui all'articolo 16, anche in via telematica.
4. 
La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce i requisiti professionali minimi che gli operatori devono possedere per la realizzazione degli interventi selvicolturali in relazione alla loro natura e complessità.
Art. 15 
(Procedure per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica)
1. 
La Giunta regionale anche per la tutela tecnico-economica del patrimonio forestale pubblico, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, definisce specifiche disposizioni per la vendita di lotti boschivi, comprendenti almeno le modalità di assegno e stima del materiale legnoso ed i capitolati di vendita.
Art. 16 
(Sportelli forestali)
1. 
Al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo-pastorale, migliorare l'efficacia delle procedure autorizzative e rispondere alle necessità di rilevamento statistico, presso gli uffici regionali territoriali competenti in materia forestale sono istituiti gli sportelli forestali.
2. 
Gli sportelli forestali possono essere altresì istituiti mediante convenzione, presso le province, le comunità montane singole o associate o presso altri soggetti istituzionali.
3. 
Gli sportelli forestali costituiscono un punto d'accesso ai servizi informativi forestali, forniscono informazioni tecnico-amministrative in materia, distribuiscono la modulistica e accettano la documentazione di cui all'articolo 14.
4. 
Agli sportelli forestali possono essere affidate altre funzioni di carattere tecnico-amministrativo, in relazione al loro ruolo istituzionale e alle professionalità di cui sono dotati, sulla base della convenzione di cui al comma 2.
Capo II. 
PATRIMONIO SILVO-PASTORALE REGIONALE
Art. 17 
(Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale)
1. 
Il patrimonio silvo-pastorale della Regione è costituito dai terreni pastorali e forestali e dalle infrastrutture a essi connesse, di proprietà regionale.
2. 
Il patrimonio silvo-pastorale regionale, condotto secondo le regole della gestione attiva e sostenibile, è utilizzato per finalità di:
a) 
salvaguardia ambientale, protezione del suolo e dell'assetto idrogeologico, tutela della biodiversità e del patrimonio faunistico, tutela del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
b) 
promozione dell'uso sociale del bosco, delle attività ricreative, culturali e didattiche ad esso correlate;
c) 
promozione delle attività economiche locali nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse;
d) 
ricerca, sperimentazione, divulgazione e formazione.
3. 
I beni immobili facenti parte del patrimonio silvo-pastorale regionale sono alienabili solo nel caso in cui non risultino utilizzabili, per loro natura o condizione, per le finalità di cui al comma 2 ed entro gli stessi limiti possono essere oggetto di concessione a soggetti pubblici o privati, anche in applicazione dell'art. 12 della legge regionale XXX (DDL 345/2006 Promozione dell'economia forestale e pastorale).
Titolo VI. 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI
Capo I. 
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE
Art. 18 
(Sistemazioni idraulico-forestali e difesa idrogeologica)
1. 
Le sistemazioni idraulico-forestali e le iniziative per la difesa idrogeologica sono programmate dalle comunità montane coerentemente alla pianificazione di bacino e alle indicazioni contenute nei PFT in merito ai dissesti in ambito silvo-pastorale.
2. 
Gli interventi di manutenzione previsti all' articolo 8, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche) sono compresi nel Programma di sistemazione e manutenzione idrogeologica a carattere pluriennale, formulato dalle comunità montane stesse ai sensi dell' articolo 37 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) come da ultimo modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 'Testo unico delle leggi sulla montagnà).
Capo II. 
TUTELA DELLE SUPERFICI FORESTALI DALLE TRASFORMAZIONI
Art. 19 
(Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso)
1. 
Costituisce trasformazione del bosco, così come definito all'articolo 3, in altra destinazione d'uso qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.
2. 
La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle competenti strutture regionali ai sensi dell' articolo 146 del d.lgs. 42/2004, come sostituito dall' articolo 16 del d.lgs. 157/2006, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).
3. 
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, sottoforma di autorizzazione integrata per i boschi gravati anche da vincolo idrogeologico.
4. 
Sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, tale compensazione assolve anche alle finalità previste dall' articolo 9 della l.r. 45/1989.
5. 
Gli interventi di mitigazione sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e sono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.
6. 
La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, o con versamento in denaro, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. 
La compensazione di cui al comma 6 non è dovuta per superfici inferiori ai 100 metri quadrati o per gli interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a valenza paesaggistica e naturalistica vigenti, secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
8. 
La Giunta regionale, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione, stabilisce i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione.
9. 
Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.
10. 
Per il calcolo economico della compensazione di cui al comma 6, la Giunta regionale definisce le metodologie per la classificazione delle superfici forestali fondate almeno sui seguenti elementi:
a) 
governo, composizione e struttura del bosco;
b) 
destinazioni o funzioni prevalenti indicati dagli strumenti di pianificazione forestale;
c) 
ubicazione;
d) 
vincoli;
e) 
reversibilità della trasformazione.
11. 
Le aree boscate trasformate a uso agricolo non possono essere distolte dalla loro nuova destinazione per un periodo di almeno 15 anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche.
Art. 20 
(Carta delle superfici forestali dei Piani Regolatori Generali comunali)
1. 
I Piani regolatori generali comunali e intercomunali, sulla base dei PFT di cui all'articolo 10, sono corredati, all'atto della loro redazione o revisione, da una carta delle superfici forestali, recante la perimetrazione dei boschi e la loro classificazione in merito al valore ambientale dei soprassuoli forestali secondo le metodologie di cui all'articolo 19, comma 10.
2. 
La carta delle superfici forestali di cui al comma 1 è aggiornata contemporaneamente ai PRGC.
3. 
La Commissione Tecnica Urbanistica, istituita ai sensi dell' articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1996, n. 30 (Modifica dell' articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolò), è integrata da un funzionario regionale, designato dalla Giunta regionale, esperto in materia forestale, in relazione agli argomenti trattati.
Capo III. 
TUTELA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI
Art. 21 
(Divieti)
1. 
Ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del d.lgs. 227/2001, fatti salvi i contenuti del regolamento forestale di cui all'articolo 13, e quanto specificatamente previsto dai PFA, sono vietati:
a) 
la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai 40 anni, esclusi i cedui di castagno e robinia;
b) 
il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale, fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2. 
La Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al comma 1 quando sono finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità o per altri motivi di interesse pubblico.
3. 
Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), eseguiti in violazione del divieto, non modificano la destinazione forestale delle superfici interessate.
Art. 22 
(Difesa dalle avversità)
1. 
La Regione sostiene la prevenzione e la difesa fitosanitaria finalizzate alla salvaguardia dell'ecosistema forestale, anche nei riguardi di danni derivanti da inquinamento ambientale o di nuovo tipo, monitorando lo stato fitosanitario dei boschi e la corretta applicazione delle forme di lotta.
2. 
La Regione promuove ricerche e indagini sullo stato fitosanitario delle foreste e degli arboreti da legno, nonché sui danni derivanti da avversità biotiche ed abiotiche, divulga le conoscenze utili alla prevenzione; promuove la lotta ai parassiti delle piante forestali e gli interventi colturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti e delle piantagioni, anche in deroga alle prescrizioni vigenti.
3. 
La difesa fitosanitaria in foresta viene condotta ricorrendo a metodi selvicolturali integrati con metodi di lotta biologica.
4. 
La Giunta regionale in via d'urgenza e per ragioni di pubblica utilità o di interesse generale, può eseguire in economia interventi di difesa fitosanitaria o di ripristino e ricostituzione di aree forestali danneggiate.
Art. 23 
(Collegamenti con le attività di gestione della fauna selvatica)
1. 
Il patrimonio faunistico presente nelle aree boscate è sottoposto ad azioni di monitoraggio e controllo anche al fine di garantire un armonico equilibrio tra le componenti dell'ecosistema forestale, con particolare riguardo alla tutela della rinnovazione naturale.
2. 
Allo scopo di agevolare il coordinamento tra le attività forestali e la gestione della fauna selvatica, ai Comitati di cui agli articoli 24 e 55 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) partecipa un rappresentante della struttura regionale competente in materia forestale.
3. 
Al fine di prevenire o contenere i danni provocati ai boschi dalla fauna selvatica, il Comitato di cui all' articolo 24 della l.r. 70/1996 propone alla Giunta regionale specifiche iniziative, programmi di intervento e progetti finalizzati.
Capo IV. 
TUTELA DEL PATRIMONIO GENETICO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE AUTOCTONE E PRODUZIONE VIVAISTICA FORESTALE
Art. 24 
(Tutela della biodiversità)
1. 
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), la Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese.
2. 
A tale scopo la Giunta regionale:
a) 
provvede all'individuazione e caratterizzazione dei popolamenti vegetali, naturali o artificiali, in grado di fornire materiale di moltiplicazione o di propagazione delle specie arboree e arbustive autoctone;
b) 
promuove la costituzione di arboreti per la produzione di materiali di moltiplicazione selezionati;
c) 
disciplina e promuove la certificazione della provenienza e della qualità colturale del materiale di propagazione forestale;
d) 
produce, presso i propri vivai forestali, materiale di moltiplicazione di provenienza certificata.
Art. 25 
(Attuazione della direttiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione)
1. 
La Giunta regionale entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere della competente Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto, un regolamento attuativo per il recepimento della direttiva 99/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
2. 
Sulla base dei criteri della gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, il regolamento di cui al comma 1 definisce inoltre:
a) 
le metodologie per la redazione di specifici Piani forestali aziendali per i popolamenti da seme e per la stipula di accordi finalizzati alla loro conservazione e valorizzazione;
b) 
le modalità per l'individuazione delle provenienze idonee per gli impianti nelle diverse zone del territorio regionale;
c) 
i sistemi per l'individuazione di requisiti supplementari per il materiale di propagazione, con particolare riguardo agli standard qualitativi, sia biometrici che fisiologici;
d) 
le modalità con cui operano i Centri di cui all'articolo 26.
Art. 26 
(Centri regionali per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e per la castanicoltura)
1. 
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono istituiti il Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e il Centro regionale per la castanicoltura.
2. 
L'attività del Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale è finalizzata:
a) 
alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per l'arboricoltura da legno, l'imboschimento, il rimboschimento, la rinaturalizzazione e il ripristino ambientale;
b) 
all'educazione e alla didattica ambientale, alla sperimentazione e divulgazione sulle tematiche della biodiversità vegetale e forestale, della vivaistica forestale e della selvicoltura.
3. 
L'attività del Centro regionale per la castanicoltura è finalizzata alla conservazione, alla pre-moltiplicazione e al controllo genetico e sanitario del materiale vivaistico delle filiere castanicole del frutto e del legno.
Art. 27 
(Comitato regionale per l'arboricoltura da legno e la vivaistica forestale)
1. 
È istituito il Comitato regionale per l'arboricoltura da legno e la vivaistica forestale per assolvere ai compiti del Comitato regionale per il pioppo, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2002, in attuazione della legge 3 dicembre 1962, n. 1799 (Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione).
2. 
Oltre ai compiti di cui al comma 1, il Comitato svolge anche le seguenti funzioni:
a) 
il raccordo con la Commissione tecnica di cui all' articolo 14 del d.lgs. 386/2003;
b) 
il supporto tecnico-scientifico per lo sviluppo dell'arboricoltura da legno, inclusa la pioppicoltura, e della vivaistica forestale;
c) 
il raccordo tra i soggetti componenti le filiere connesse alla vivaistica, alla produzione di legno fuori foresta e all'industria di trasformazione dei prodotti legnosi.
3. 
Il Comitato è composto dai rappresentanti degli enti individuati nel comma 4 e da quelli individuabili con le modalità di cui al comma 5.
4. 
Al Comitato partecipano:
a) 
quattro funzionari regionali designati dalle strutture competenti in materia forestale, fitosanitaria, ambientale e agricola;
b) 
un rappresentante dell'I.P.L.A.;
c) 
un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, designato dal Coordinamento regionale per il Piemonte;
d) 
un rappresentante della Facoltà di Scienze Forestali dell'Università;
e) 
un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura.
5. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua gli ulteriori enti, in numero non superiore a 15, in modo da garantire la partecipazione:
a) 
delle associazioni regionali maggiormente rappresentative dei produttori e degli operatori del settore forestale;
b) 
degli ordini professionali dei dottori agronomi e forestali;
c) 
di istituzioni scientifiche;
d) 
di enti competenti in materia forestale.
6. 
I membri del Comitato sono nominati con provvedimento della Giunta regionale, previa designazione del rispettivo ente o associazione, rimangono in carica 3 anni e comunque fino al rinnovo dell'organismo.
7. 
I componenti di cui al comma 5 integrano il Comitato in relazione alle materie trattate.
8. 
Il Comitato disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento, assegnando la presidenza a uno dei rappresentati di cui al comma 4 lettera a).
9. 
La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.
Titolo VII. 
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 28 
(Vigilanza)
1. 
Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge e al regolamento forestale di cui all'articolo 13, sono esercitate:
a) 
dal personale regionale incaricato che, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite, assume il ruolo di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;
b) 
dal Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle competenze a esso attribuite dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) come modificata dalla legge 27 marzo 2004, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca) e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con apposita convenzione;
c) 
dalle guardie provinciali;
d) 
dal personale di vigilanza delle aree protette e dal personale dei consorzi forestali cui la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria, limitatamente al territorio di competenza.
Art. 29 
(Sanzioni)
1. 
Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
a) 
da 50,00 euro a 500,00 euro per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta comunicazione;
b) 
da un decimo all'intero valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta dichiarazione o autorizzazione;
c) 
da 1 a 5 volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 13, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente; l'importo della sanzione è raddoppiato per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
d) 
da 10,00 euro a 1000,00 Eur per ogni pianta sradicata, tagliata o danneggiata per chi, nel corso di altri interventi, provochi lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale di cui all'articolo 13, che gradua l'importo della sanzione in funzione della specie, dell'età e dell'ubicazione delle piante.;
e) 
da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 100 mq, con un minimo di 100,00 euro, per l'irregolare sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero dei prodotti del taglio, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 13;
f) 
da 5,00 euro a 50,00 euro a metro lineare per l'irregolare apertura di vie di esbosco in violazione alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 13;
g) 
da 500,00 euro a 1.500,00 euro per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 13;
h) 
da 300,00 euro a 3.000,00 euro per l'uso illecito del martello forestale, salva l'applicazione delle eventuali sanzioni di carattere penale;
i) 
da 100,00 euro a 300,00 Eur ogni 10 metri quadri o frazione di superficie trasformata difformemente, per chi effettui trasformazioni del suolo forestale in altra destinazione d'uso, senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale;
2. 
Per le violazioni connesse all'attività vivaistica forestale, si applicano le sanzioni previste dall' articolo 16 del d.lgs 386/2003.
3. 
Tutte le sanzioni sono raddoppiate per le violazioni commesse all'interno di siti Natura 2000 e di aree protette.
4. 
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il regolamento forestale di cui all'articolo 13 determina il valore economico del materiale legnoso, che viene aggiornato ogni cinque anni in base all'andamento dei prezzi di mercato con il provvedimento di cui al comma 6.
5. 
Il pagamento della sanzione di cui al comma 1, lettera i) non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Qualora l'opera realizzata non sia autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino ambientale dei luoghi che restano a tutti gli effetti classificati come bosco. A tal fine l'ente titolare dell'autorizzazione ordina il ripristino indicandone modalità e termini. Qualora il trasgressore non ottemperi, il medesimo ente, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con onere a carico del trasgressore.
6. 
La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale.
Art. 30 
(Contenzioso e utilizzo dei proventi)
1. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. 
I fondi derivati dalle compensazioni ambientali di cui all'articolo 19, confluiscono nel Fondo regionale di sviluppo forestale di cui all'articolo 16 della legge regionale XXX (DDL 345/2006 Promozione dell'economia forestale e pastorale) e sono impiegati per la realizzazione di interventi selvicolturali di miglioramento, in particolare in aree di montagna e collina, per la creazione di boschi e popolamenti arborei con specie autoctone, in particolare in aree di pianura, e per interventi di riequilibrio idrogeologico, paesaggistico e ambientale in aree sensibili, in considerazione delle indicazioni contenute nei programmi pluriennali di sviluppo forestale di cui all'articolo 8 legge regionale XXX (DDL 345/2006 Promozione dell'economia forestale e pastorale).
3. 
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29, confluiscono nel Fondo regionale di sviluppo forestale di cui all'articolo 16 della legge regionale XXX (DDL 345/2006 Promozione dell'economia forestale e pastorale) e sono destinati alla realizzazione di interventi selvicolturali di miglioramento, in particolare in aree di montagna e collina, alla creazione di boschi e popolamenti arborei con specie autoctone, in particolare in aree di pianura, e ad interventi di riequilibrio idrogeologico, paesaggistico e ambientale in aree sensibili, in base a quanto previsto dai programmi pluriennali di sviluppo forestale di cui all'articolo 8 della legge regionale XXX (DDL 345/2006 Promozione dell'economia forestale e pastorale).
Titolo VIII. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 31 
1. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 56/1977 le parole: "di boschi", sono soppresse.
Art. 32 
1. 
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 45/1989, è sostituita dalla seguente:
" c) per 'modificazione d'uso del suolo ' si intende ogni intervento che, pur non alterando l'originaria destinazione del terreno, comporti una modifica dell'assetto idrogeologico del territorio;"
.
Art. 33 
1. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 45/1989 è sostituita dalla seguente:
" b) i lavori di rimboschimento, la piantagione di alberi, i miglioramenti forestali, i lavori e le opere pubbliche di sistemazione idrogeologica di frane e versanti instabili, di sistemazione idraulica e idraulico-forestale;"
.
Art. 34 
1. 
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte) è inserita la seguente:
" b bis) Assessore alle foreste o suo delegato;"
.
Art. 35 
1. 
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è inserita la seguente:
" b bis) rilascio di autorizzazioni limitatamente alle superfici forestali;"
.
Art. 36 
(Deroghe)
1. 
L' articolo 9 della l.r. 45/1989 non si applica nel caso in cui la superficie da modificare o trasformare sia forestale.
2. 
Gli articoli 64, comma 1, lettera a), e 65 comma 1, lettera a) della l.r. n. 44/2000, non si applicano nel caso in cui la superficie sottoposta a vincolo idrogeologico sia forestale.
Art. 37 
(Norma transitoria)
1. 
Le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 19, comma 3 si applicano alle domande presentate dopo la pubblicazione del provvedimento previsto dalla stessa disposizione.
Art. 38 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
b) 
l' articolo 23 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), come da ultimo modificato dall' art. 4 della legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di agricoltura e forestè);
c) 
l' articolo 25 della l.r. 63/1978, come modificato dall' articolo 4 comma 12 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di Agricoltura e Forestè);
d) 
gli articoli 1, 2, 3, 4,5, 6, nonché i titoli III, IV, V della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale);
e) 
f) 
i commi 1 e 2 dell' articolo 24 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette - Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia).
Art. 39 
(Norme finali)
1. 
Le sanzioni di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 trovano applicazione dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento forestale di cui all'articolo 13.
2. 
Le sanzioni di cui all'articolo 29, comma 8 trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale del provvedimento della Giunta regionale che definisce le caratteristiche tecniche costruttive della viabilità silvo-pastorale e delle vie di esbosco di cui all'articolo 7.
3. 
Le sanzioni di cui all'articolo 29, comma 9 trovano applicazione dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento sulla vivaistica forestale di cui all'articolo 26.
4. 
Le sanzioni di cui all'articolo 29, comma 10 trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale del provvedimento della Giunta regionale che individua i termini per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19, comma 2.
5. 
Cessano di avere applicazione dall'entrata in vigore del regolamento forestale di cui all'art. 13, le parti seguenti delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per le province del Piemonte, di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani) come modificato dal regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661 (Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale ed istituzione presso detto Ministero di un posto di sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile), relativo, tra il resto, alla trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) 
l'articolo 28, del paragrafo e) "Tutela dagli incendi dal vento ed altre avversità meteoriche" del Capo I del Titolo I;
b) 
i paragrafi a) "Vincolo per la conversione e mutazione dei boschi", b) Taglio ed allestimento dei prodotti principali", c) "Estrazione e raccolta dei prodotti secondari dei boschi", f) "Tutela fitopatologica", g) "Ricostituzione Boschiva", h) "Piano di coltura e progetti di utilizzazione dei boschi" del Capo I del Titolo I;
c) 
i Capi II e III;
d) 
i Titoli II, III, IV, V e VI.