Proposta di legge regionale n. 426 presentata il 19 marzo 2007
Deleghe in materia edilizia ai Comuni ricadenti nell'ambito di applicazione della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria).
Primo firmatario

COTTO MARIANGELA

Altri firmatari

NASTRI GAETANO

Art. 1 
(Deleghe in materia edilizia ai comuni ricadenti nell'ambito di applicazione della legge 9 luglio 1908, n. 445)
1. 
I comuni del Piemonte compresi nell'ambito d'intervento della legge 9 luglio 1908, n. 445, dotati di Piano Regolatore Generale adeguato al Piano di Assetto Idrogeologico di cui al decreto legge 11 maggio 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modifiche nella legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), in sede di rilascio dell'assenso edilizio di cui all'articolo 10 e all' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)) sono delegati anche al rilascio dell'autorizzazione prevista dall' articolo 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).
2. 
Agli stessi comuni di cui al comma 1, in sede di rilascio dell'assenso edilizio di cui all'articolo 10 e all' articolo 22 d.P.R. 380/2001 è a1tresì attribuita la competenza al rilascio dell'autorizzazione prevista dall' articolo 30, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
3. 
Gli interventi edilizi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere b), c), d), e), f) e g) della l.r. 56/1977, nonché quelli di cui all' articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)), da realizzarsi nei comuni del Piemonte compresi nell'ambito d'intervento della l. 445/1908 e dotati di Piano Regolatore Generale adeguato al Piano di Assetto Idrogeologico, dovranno essere realizzati nel rispetto delle previsioni in esso contenute.
4. 
Per la redazione del progetti di intervento di cui al precedente comma, il professionista abilitato, incaricato dal proprietario, o dall'avente titolo alla richiesta degli assensi di cui ai commi 1 e 2, deve presentare una dettagliata relazione che asseveri l'utilizzazione degli studi specifici effettuati in sede di redazione del Piano Regolatore Generale adeguato al Piano di Assetto Idrogeologico sull'area oggetto dell'intervento, nonché la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nella cartografia tematica del Piano Regolatore Generale adeguato al Piano di Assetto Idrogeologico.
5. 
La verifica del rispetto di tutte le prescrizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 saranno effettuate dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale entro i termini previsti dall'articolo 20 o dall' articolo 28 del d.P.R. 380/2001 per il relativo assenso edilizio richiesto. In sede di rilascio del permesso a costruire, o entro il termine di verifica dell'esistenza delle condizioni stabilite per la denuncia di inizio di attività, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale rilascia l'autorizzazione dì cui al commi 1 e 2.