Modifica
della legge regionale 12 marzo 2002, n. 10 (Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi).
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Abrogazione dell'
articolo 5, comma 4, della l.r. 10/2002)
1.
Il
comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 10 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi) è abrogato.
Art. 2
(Modifica dell'
articolo 7 della l.r. 10/2002)
1.
All'
articolo 7 della l.r. n. 10/2002, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
.
" 4. Il mancato versamento della tassa di concessione regionale annuale impedisce l'esercizio della raccolta dei tartufi."
Art. 3
(Abrogazione dell'
articolo 8 della l.r. 10/2002)
1.
L'
articolo 8 della l.r. n. 10/2002, è abrogato.
Art. 4
(Modifica dell'
articolo 15, comma 2, della l.r. 10/2002)
1.
Al punto 1) della
lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. n. 10/2002 sono soppresse le parole: "non vidimato anche per un solo anno".