Proposta di legge regionale n. 424 presentata il 07 marzo 2007
Promozione per il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali nei servizi di ristorazione collettiva, a tutela della salute dei cittadini e in difesa dell'ambiente in attuazione del protocollo di Kyoto.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di salute, agricoltura, ambiente, cultura, istruzione, trasporto e formazione professionale, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e dei più giovani in particolar modo, di favorire le scelte in difesa dell'ambiente, anche in conformità con i protocolli internazionali sottoscritti dall'Italia (Kyoto) e con l'obiettivo di favorire il recupero di un'identità dei diversi territori regionali, intende, a mezzo della presente legge, adottare adeguate misure che promuovano il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali nei servizi di ristorazione collettiva e promuove un progetto di educazione alimentare, di informazione e di orientamento al consumo consapevole per i cittadini.
2. 
Le disposizioni della presente legge intendono:
a) 
favorire l'approvvigionamento locale di prodotti alimentari biologici, tipici e tradizionali nell'ambito della ristorazione scolastica e collettiva di competenza pubblica (ristorazione scolastica, ospedaliera, ristorazione per i dipendenti, case di riposo ecc.); nonché di prodotti privi di organismi geneticamente modificati (tassativamente proibiti);
b) 
promuovere un programma regionale di informazione e orientamento al consumo consapevole, anche in collaborazione con Università ed Istituti specializzati;
c) 
individuare una serie di provvedimenti atti alla riduzione della massa dei rifiuti nel complesso della ristorazione scolastica e collettiva;
d) 
erogare contributi o altri incentivi (defiscalizzazione) ai Comuni e agli enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, nonché alle Aziende ospedaliere per il conseguimento delle finalità previste.
Art. 2 
(Forniture e loro aggiudicazione)
1. 
Per ottenere i contributi previsti dall'art. 1, comma 2, i soggetti interessati dovranno garantire che per i pasti somministrati nelle proprie mense:
a) 
siano utilizzati alimenti provenienti da agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991, e successive integrazioni e modifiche, in una percentuale non inferiore al 40% del fabbisogno per il primo anno, del 60% per il secondo anno e del 90% per il terzo anno;
b) 
siano utilizzati prodotti individuati come tipici sulla base della normativa vigente, oppure dichiarati tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministero per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350 e successive integrazioni o modifiche;
c) 
siano privilegiati negli acquisti gli alimenti di provenienza locale, adottando precisi parametri per misurare i cosiddetti "food miles" (espressione che calcola l'impatto ambientale del consumo alimentare sulla base dei chilometri necessari al trasporto dei prodotti).
2. 
Ai fini di quanto previsto dal comma 1, bandi, contratti e capitolati relativi alla fornitura di prodotti agroalimentari destinati alle mense devono:
a) 
prevedere l'utilizzo di materie prime provenienti da coltivazioni e da lavorazioni biologiche prodotte in prossimità dei mercati di consumo, certificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991 e successive modifiche o ai sensi del regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio del 19 luglio 1999, oppure che siano state individuate come tipiche o tradizionali ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministero per le Politiche Agricole n. 350/1999 e, quindi, dell'apposito elenco predisposto dalla Regione Piemonte;
b) 
prevedere l'abbattimento della quantità dei rifiuti generati in ogni singola fase del servizio di ristorazione scolastica e collettiva, prevedendo il monitoraggio degli scarti nelle fasi di preparazione e consumazione del pasto. A tal fine e per migliorare il gradimento delle diete alimentari è necessario prevedere, quale sistema di monitoraggio dei residui, la pesatura giornaliera quale indicatore della qualità del servizio reso;
c) 
prevedere specifici accordi con strutture di ricovero, secondo quanto previsto dalla Legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), per conferire scarti generatisi in fase di preparazione dei pasti;
d) 
prevedere specifici accordi con organizzazioni che operano a fini di solidarietà sociale, secondo quanto previsto dalla Legge 25 giugno 2003, n. 155 (Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale), che prevede il possibile recupero di alimenti ad alta deperibilità rimasti invenduti o che non siano stati serviti nel circuito della ristorazione.
3. 
Le attività di preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere assoggettate al regime di controllo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, tramite gli organismi di controllo a ciò abilitati, oltre che alle altre certificazioni di qualità già previste.
Art. 3 
(Informazioni agli utenti)
1. 
I comuni che gestiscono il servizio di ristorazione scolastica devono fornire agli utenti (genitori, insegnanti e alunni), all'inizio dell'anno scolastico, il seguente materiale:
a) 
le tabelle nutrizionali dei menù scolastici;
b) 
le informazioni sulla qualità degli alimenti presenti nel menù (alimento biologico, DOP, IGP, tipico o tradizionale);
c) 
il programma dei controlli igienico-sanitari sugli alimenti, prima e dopo la cottura, e il programma di controlli sul trasporto e distribuzione dei pasti e per il rispetto delle disposizioni del capitolato (qualità e provenienza dei cibi);
d) 
il calendario degli incontri previsti durante l'anno scolastico per i programmi di educazione alimentare;
e) 
un fac-simile di regolamento per la nomina e il funzionamento della commissione mensa formata dai genitori;
f) 
l'indicazione di uno sportello informativo, costituito anche a livello intercomunale o da associazione di comuni, per promuovere processi di "filiera corta" ovvero per facilitare l'acquisto dei prodotti biologici, tipici e tradizionali direttamente dai produttori. Lo sportello, sull'esempio delle esperienze già in essere, offrirà consulenza e informazioni sulla costituzione di un gruppo di acquisto, favorirà l'incontro diretto con i produttori, contribuendo a creare nuove opportunità di commercializzazione per i produttori piemontesi, realizzando forme innovative di mercato volte a ottenere che il valore aggiunto della merce in vendita diretta sia sempre più legato alla produzione, con vantaggio economico anche per i consumatori. Beneficiari dello sportello informativo saranno:
1) 
i soggetti che possono costituire potenzialmente dei gruppi d'acquisto oppure i gruppi già organizzati;
2) 
i produttori agricoli della Regione Piemonte;
3) 
i negozi specializzati;
4) 
i mercati dei produttori agricoli;
5) 
gli enti gestori delle ristorazioni scolastiche o collettive;
6) 
le società di catering e di ristorazione;
g) 
pubblicazione di opuscolo informativo da distribuire ai genitori sulle linee guida di una sana alimentazione e sulla sicurezza alimentare.
2. 
Gli enti, sia pubblici che privati, che gestiscono i servizi di ristorazione collettiva non scolastica, devono fornire il materiale previsto dal comma 1 lettere a, b, c, e, f, g del presente articolo.
3. 
I comuni e i gestori devono inoltre, con la collaborazione degli enti locali preposti, organizzare corsi di formazione e informazione, destinati alla scuola, al mondo della produzione (agricoltura e trasformazione), dei servizi (ospitalità e ristorazione), ma anche a tutti i cittadini dedicati ai seguenti temi:
a) 
qualità dei cibi in relazione agli aspetti sanitari e di prevenzione di alcune patologie (obesità, sviluppo osseo ecc.);
b) 
aspetti relativi alla territorialità dei prodotti (rispetto dell'ambiente, trasporti più brevi, migliore conservazione ecc.);
c) 
preparazione dei cibi, educazione al gusto e recupero della capacità di utilizzare alimenti freschi, di stagione e provenienti dal territorio vicino.
4. 
L'attuazione di quanto previsto alle lettere da a) a g) del comma 1 deve essere comunicata all'Assessorato regionale per la tutela della salute e sanità.
Art. 4 
(Circoli per la qualità sostenibile)
1. 
La qualità del cibo deve essere contemplata, sotto gli aspetti organolettici, ambientali e sociali, dai soggetti interessati alla filiera (produzione, trasformazione, somministrazione e consumo) attraverso la creazione di Circoli per la qualità sostenibile.
2. 
La creazione dei "Circoli" avverrà con l'ausilio di un servizio di supporto previsto agli articoli 6, comma 1, e 7.
3. 
L'attività dei "Circoli" è finalizzata al confronto tra i diversi soggetti che prendono parte al servizio di ristorazione, allo scopo di affrontare il tema della "qualità sostenibile" dei prodotti e dei servizi, con l'intento di raggiungere una qualità percepita e condivisa, a partire dall'esame dei problemi specifici che devono essere affrontati secondo una logica di soddisfacimento delle comuni esigenze relative al buon funzionamento delle forniture e dei servizi erogati. I "Circoli" opereranno in collegamento con gli sportelli informativi per sviluppare il confronto e, quindi, azioni divulgative in merito a due temi:
a) 
precauzioni a livello dell'azienda agricola a garanzia della qualità sostenibile: l'obiettivo è quello di analizzare i processi produttivi agricoli per l'individuazione dei punti critici necessari al conseguimento degli obiettivi di qualità definiti dalla legislazione in vigore e, secondariamente, quello di definire le linee guida per un corretto approccio da parte degli agricoltori sull'argomento;
b) 
formazione degli operatori commerciali, del personale degli enti e delle società di catering e ristorazione al fine di:
1) 
preparare attivamente alla costruzione di filiere agroalimentari locali di qualità, rendendo disponibili anche le informazioni in merito alle normative vigenti (regolamenti comunitari sul biologico e sui prodotti tipici);
2) 
abbattere la produzione di rifiuti durante tutte le fasi previste nel ciclo della ristorazione scolastica e collettiva e in particolare per l'acquisizione delle materie prime, nonché della produzione e consumazione dei pasti. Il conferimento delle materie prime deve avvenire con l'impiego di imballi riutilizzabili e la fornitura del servizio pasto deve realizzarsi con elementi pluriuso riutilizzabili;
3) 
laddove possibile organizzare una raccolta dedicata di materiale organico potenzialmente valutabile di qualità superiore rispetto a quello della raccolta urbana.
4. 
Si tratterà di organizzare e realizzare incontri informativi e di divulgazione di best practices che coinvolgano direttamente tutti i soggetti interessati.
Art. 5 
(Consulenza)
1. 
Per l'attuazione della presente legge regionale la Regione Piemonte opererà in collaborazione con le associazioni degli enti locali attive sugli argomenti in materia, anche con l'apertura di un apposito sportello di consulenza per tutti i comuni che decidano di avvalersi del contributo finanziario e degli incentivi della legge regionale.
2. 
Lo sportello di consulenza fornisce materiale di supporto tecnico finalizzato all'applicazione della presente legge ai referenti dei comuni che ne facciano richiesta e in particolare:
a) 
la consulenza per la partecipazione ai bandi di assegnazione dei contributi previsti nella presente legge;
b) 
un fac-simile di capitolato di acquisto derrate e il materiale inerente la distribuzione e al consumo dei pasti e il relativo trasporto;
c) 
un elenco dei produttori biologici regionali, iscritti all'apposito albo, organizzati e idonei alla fornitura di derrate da agricoltura biologica, oppure produttori organizzati per la fornitura di alimenti DOP, IGP oppure tradizionali;
d) 
materiale informativo per divulgare le valenze nutrizionali degli alimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, e materiale per programmi di educazione alimentare.
Art. 6 
(Osservatorio bioristorazione)
1. 
In considerazione all'impegno di fornitura di prodotti da agricoltura biologica nella ristorazione scolastica e collettiva e in considerazione delle peculiarità del settore, che presenta complessità normative e organizzative, oltre che scarsità di fonti ufficiali di dati e informazioni, verrà attivato un servizio di supporto in collaborazione con l'Associazione Città del bio, che ha già avviato l'Osservatorio per la bioristorazione. L'Osservatorio dovrà garantire interventi specifici su richiesta e fornire indicazioni per quanto riguarda:
a) 
elenco degli operatori/prodotti/disponibilità su base regionale, gestito e consultabile per via telematica;
b) 
informazioni su prodotti biologici, capitolati, menù, aspetti normativi e legali, documentazione e indirizzi utili, nonché verifica delle disponibilità (certificazione di eventuale mancata disponibilità dei prodotti);
c) 
informazione sui prezzi alla produzione e all'ingrosso di derrate, servizi di ristorazione e pasti;
d) 
bollettino informativo relativo a iniziative a livello locale e regionale, esperienze di carattere sperimentale e innovativo anche in altre regioni, iniziative di aggiornamento, formazione e informazione, appalti;
e) 
condivisione delle esperienze migliori a livello locale.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi a fondo perduto per un massimo di 4.091.337 euro per il periodo 2007-2009. I contributi per la diffusione degli alimenti previsti dall'articolo 2 comma 2, devono tener conto come base di calcolo, per la ripartizione degli stessi, del numero dei pasti complessivamente erogati dai soggetti richiedenti.
2. 
L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un massimo di 300.000 euro, per il periodo 2007-2009 per:
a) 
incentivi nei confronti dei produttori per favorire studi e progetti di fattibilità, riconversione e ottimizzazione delle produzioni agricole, nonché la creazione di piattaforme locali di approvvigionamento/smistamento alimenti;
b) 
incentivi per lo sviluppo di nuove diete alimentari, da introdurre nella ristorazione collettiva, che mettano in rapporto la sana alimentazione con il rispetto dell'ambiente;
c) 
incentivi per la sperimentazione di distributori automatici di frutta fresca in alternativa o in aggiunta a quelli già presenti negli istituti;
d) 
incentivi per programmi di educazione alimentare degli utenti, aggiornamento professionale e formazione del personale scolastico e addetto ai servizi.
3. 
L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un massimo di 700.000 euro, per il periodo 2007-2009 per:
a) 
incentivi all'acquisto di veicoli destinati al trasporto pasti, dal luogo di preparazione a quello di somministrazione, dotati di sistema di alimentazione ibrida o a metano;
b) 
incentivi per l'acquisto e l'utilizzo di stoviglie pluriuso, in ceramica o plastica, o biodegradabili al fine di ottenere una riduzione della frazione secca dei rifiuti;
c) 
incentivi all'acquisto di macchinari per il lavaggio dei materiali previsti alla lettera b).
4. 
Per gli oneri previsti ai commi 1 e 2, si prevede la copertura, per l'esercizio finanziario 2007, nell'ambito del fondo speciale iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 09011, nonché per il biennio 2008 e 2009, attraverso le risorse disponibili con le modalità dell' art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell' art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
5. 
Per gli oneri previsti al comma 3 si prevede la copertura, per l'esercizio finanziario 2007, nell'ambito del fondo speciale iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 09012, nonché per il biennio 2008 e 2009, attraverso le risorse disponibili con le modalità dell' art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell' art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).