Recupero e valorizzazione delle zone montane del Piemonte.
Primo firmatario
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte disciplina il recupero e il rilancio economico, sociale e culturale delle zone montane del Piemonte in conformità alle seguenti finalità:
a)
mantenimento e trasferimento della residenza in tali territori, con particolare riguardo alle nuove generazioni;
b)
accorpamento gestionale della proprietà dei suoli per una loro valorizzazione ai fini produttivi;
c)
incentivazione del settore della produzione di legname;
d)
recupero e la valorizzazione di figure giuridiche di antico regime che prevedono la gestione collettiva di terreni di proprietà comune;
e)
proseguimento della ricostruzione della cultura locale attraverso i suoi aspetti di maggiore evidenza e originalità;
f)
incentivazione dell'interconnessione tra territorio ed impresa da un lato e tra territorio e mercato dall'altro per favorire una programmazione coordinata delle risorse complessive e i collegamenti tra le imprese;
g)
promozione di uno stile produttivo e turistico fondato sui principi di identità territoriale, divulgando comportamenti e pratiche comuni, anche al fine di qualificare i prodotti e utilizzare "l'origine" come veicolo di valori;
h)
promozione della pratica dell'escursionismo e del turismo culturale;
i)
utilizzazione integrata dei boschi, delle foreste, del sottobosco e delle aree destinate alla pastorizia, all'agricoltura, all'agriturismo e al turismo rurale anche attraverso l'allevamento della fauna selvatica;
j)
riequilibrio della bilancia commerciale nei settori silvo-forestali, alimentari, delle attività venatorie e della pesca sportiva;
k)
difesa del suolo, del sottosuolo e dell'assetto idrogeologico, nonché tutela dell'ambiente e dei suoi valori paesaggistici;
l)
predisposizione di corsi professionali di specializzazione nelle attività di agro-forestazione integrata e nel recupero di antichi mestieri;
m)
applicazione e diffusione della net economy al fine di promuovere l'abbattimento del divario digitale presente in montagna e favorire la diffusione delle tecnologie informatiche anche in materia di implementazione e sviluppo di pratiche di telelavoro;
n)
maggiore radicamento del sistema degli istituti di credito nel tessuto locale allo scopo di mantenere il legame con il territorio nel quale sono sorti e corrispondere alle esigenze di sviluppo dell'economia montana.
Art. 2
(Competenze della Regione Piemonte e degli enti locali)
1.
Alla realizzazione delle attività previste dall'articolo 1, che costituiscono attività di pubblico interesse, concorrono, secondo le rispettive competenze, la Regione Piemonte, le province, i comuni e le comunità montane, considerate come unico ente locale associativo dei comuni montani.
2.
Alla Regione compete l'individuazione dei criteri di assegnazione delle provvidenze e delle agevolazioni previste da leggi nazionali e comunitarie a favore delle attività di agro-forestazione, venatorie, della pesca sportiva, della raccolta dei prodotti del sottobosco, delle attività pastorali svolte nei territori compresi nel progetto.
Art. 3
(Ambiti di intervento e Piani-programma)
1.
Nell'ambito dei criteri individuati dalla Regione, ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti all'articolo 1, i comuni e le comunità montane competenti, sulla base di intese o accordi, istituiscono e delimitano gli ambiti di intervento e approvano i Piani di programma che indicano:
a)
le tipologie e il dimensionamento dei programmi di coltivazione dei boschi, del sottobosco e del suolo destinato ad attività agricole e pastorali;
b)
i programmi di incremento, qualificazione e selezione del patrimonio faunistico;
c)
le tipologie delle attività di prima e seconda lavorazione dei prodotti locali, con particolare riguardo alla salvaguardia delle tradizioni culturali ed enogastronomiche;
d)
l'elaborazione di un "pacchetto" unitario delle produzioni locali, al fine di costituire un soggetto produttivo identificabile, tale da proporsi sul mercato dell'area padana e della riviera ligure;
e)
i prodotti protetti con denominazione d'origine o indicazione geografica controllata;
f)
le oasi faunistiche;
g)
le infrastrutture atte al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano-programma e i soggetti pubblici o privati tenuti alla loro progettazione e realizzazione;
h)
i calendari venatori per la fauna stanziale e quella migratoria, i censimenti delle specie protette e sorvegliate e delle specie cacciabili, i piani di prelievo di ciascuna specie.
Art. 4
(Le imprese di agro forestazione integrate)
1.
Le imprese costituite da persone fisiche e giuridiche di diritto privato o da soggetti titolari di proprietà individuali e collettive o che hanno la disponibilità, per un tempo non inferiore ai venti anni, di terreni sono riconosciute Imprese di agroforestazione integrate (IFI) quali strumenti attuativi.
2.
Le IFI sono capitalizzate, oltre che da altre risorse, dai diritti di usufrutto sui fondi, apportati dai soci proprietari. Le IFI hanno facoltà di presentare ai comuni e/o alle comunità montane dei Progetti di agroforestazione integrata (PAFI), che sono approvati secondo le procedure previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 5
(I consorzi agro forestali)
1.
Sulla base di intese o accordi i comuni e le comunità montane costituiscono dei consorzi agro forestali di diritto privato senza finalità di lucro, cui partecipano operatori singoli e/o associati, proprietari dei fondi, associati tra loro secondo le forme consortili previste all'articolo 863 del codice civile, i comuni, gli enti morali proprietari di fondi, le imprese di prima e seconda lavorazione del legno e di ogni altro prodotto legato alle attività dell'agro forestazione integrata e gli enti di ricerca nazionali, ciascuno con una partecipazione minoritaria.
2.
I consorzi svolgono attività di promozione, sostegno, coordinamento e monitoraggio delle imprese coinvolte nelle finalità di cui all'articolo 1 e svolgono il ruolo di responsabile d'area.
Art. 6
(Contributi e provvidenze)
1.
A favore dei nuclei familiari che trasferiscono la residenza nelle località comprese negli ambiti di intervento sono concessi dalle Regioni un premio di insediamento a titolo di concorso per le spese di trasferimento e un premio per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione.
2.
La Regione Piemonte promuove contributi specifici per aumentare il numero delle esperienze imprenditoriali al femminile nelle aree montane piemontesi.
3.
L'approvazione dei Piani di agroforestazione integrata e la sottoscrizione delle conseguenti convenzioni costituiscono titolo preferenziale per ottenere un contributo in conto capitale a fondo perduto fino ad un massimo del 40 per cento della spesa complessiva, l'accesso all'erogazione dei contributi e delle provvidenze della Comunità europea, dello Stato, nonché per l'accesso al credito agevolato e alle esenzioni fiscali.
4.
Per l'implementazione degli interventi per lo sviluppo del territorio di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione Piemonte provvede alla conseguente, adeguata copertura finanziaria del fondo regionale per la montagna, istituito ai sensi dell'
articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).
Art. 7
(Agevolazioni fiscali)
1.
A favore delle Imprese di agro forestazione integrate è previsto per i primi vent'anni di attività un contributo regionale per far fronte alla tassa di registro; inoltre è prevista la cessione dell'usufrutto e dei contratti di affitto su terreni boschivi e agricoli e sono applicate tutte le agevolazioni fiscali previste per la formazione, nonché per il consolidamento ed ampliamento della proprietà coltivatrice (arrotondamento).
Art. 8
(Assegnazione dei beni demaniali)
1.
I beni demaniali dello Stato trasferiti al Demanio delle Regioni vengono assegnati in concessione attraverso licitazioni pubbliche indette dai comuni e/o dalle comunità montane, alle Imprese forestali integrate di cui all'articolo 4.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1.
Al fine di sostenere i trasferimenti delle famiglie nelle zone montane, allo stanziamento di 2.000.000,00 euro della spesa corrente ricompresa nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 14041 (Economia montana e foreste Economia montana Tit.I spese correnti) e allo stanziamento di 8 milioni di euro della spesa in conto capitale ricompresa nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 14042 (Economia montana e foreste Economia montana Tit.II spese in conto capitale) del bilancio regionale per l'anno finanziario 2007, si provvede con le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).