Disegno di legge regionale n. 422 presentato il 06 marzo 2007
Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. - Piemonte). Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte).

Capo I. 
FINALITÀ
Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici, come disposto dall' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), nelle materie di interesse regionale, in particolare nel settore delle reti dei trasporti e delle telecomunicazioni, della sanità, dell'edilizia sovvenzionata, universitaria e pubblica, la Regione:
a) 
promuove la costituzione di una centrale di committenza;
b) 
disciplina la soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES-Piemonte) e la gestione delle relative funzioni pendenti.
Capo II. 
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Art. 2 
(Natura giuridica e funzioni)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede alla costituzione della Società di committenza Regione Piemonte s.p.a. (S.C.R-Piemonte), il cui capitale sociale iniziale, determinato in euro 120.000,00, è interamente conferito dalla Regione.
2. 
L'oggetto sociale comprende le funzioni e le competenze proprie di una centrale di committenza ed in particolare:
a) 
la redazione di programmi di carattere operativo e progetti di fattibilità delle opere di interesse;
b) 
l'acquisto di forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
c) 
l'aggiudicazione di appalti pubblici e la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
d) 
tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b) e c).
3. 
La Regione affida alla S.C.R-Piemonte la realizzazione, in veste di stazione appaltante degli interventi individuati nella programmazione di cui all'articolo 9.
Art. 3 
(Soggetti destinatari)
1. 
La S.C.R-Piemonte svolge la sua attività in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel suo territorio:
a) 
enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti, partecipati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del servizio sanitario regionale e agenzie territoriali per la casa;
b) 
enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati nonché loro consorzi o associazioni ed altresì istituti di istruzione scolastica universitaria;
2. 
Per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, la Regione e i soggetti di cui al comma 1, lettera a) ricorrono alla S.C.R-Piemonte, conformemente a quanto individuato nella programmazione di cui all'articolo 9. I soggetti di cui al comma 1, lettera b) hanno facoltà di ricorrere alla S.C.R-Piemonte, sulla base di apposite convenzioni e secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2.
3. 
Possono partecipare alla S.C.R-Piemonte anche altre regioni e in tal caso la S.C.R-Piemonte opera anche in favore dei soggetti, di cui al comma 1, lettere a) e b), che hanno sede nei territori delle regioni aderenti.
Art. 4 
(Criteri di gestione)
1. 
Nell'espletamento delle sue funzioni la S.C.R-Piemonte opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla normativa vigente comunitaria, statale e regionale.
2. 
Nella realizzazione della sua attività la S.C.R-Piemonte opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.
Art. 5 
(Statuto)
1. 
La S.C.R-Piemonte è regolata dalle norme del codice civile e dal proprio statuto approvato dalla Giunta regionale.
2. 
Lo Statuto disciplina in particolare la composizione e il funzionamento degli organi sociali e detta le altre disposizioni attinenti il funzionamento della società.
Art. 6 
(Comitato di indirizzo)
1. 
L'attività della società si uniforma alle linee di indirizzo espresse da uno specifico comitato che svolge anche funzioni di verifica, presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
2. 
I componenti, i criteri di scelta dei medesimi e le modalità di funzionamento del Comitato sono demandate ad apposita deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7 
(Organico)
1. 
L'organico della S.C.R-Piemonte deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento dei compiti della Società ed è determinato con disposizione statutaria.
2. 
Il contratto di lavoro applicato al personale è quello della categoria del commercio.
3. 
Il personale in servizio all'ARES-Piemonte con contratto a tempo indeterminato è assunto con nuovo contratto dalla S.C.R-Piemonte, garantendo al medesimo il trattamento fondamentale già in essere ed in applicazione di una apposita deliberazione della Giunta regionale con la quale sono approvate le relative tabelle di equiparazione delle qualifiche.
4. 
Entro 180 giorni dalla costituzione della S.C.R-Piemonte, il personale di cui al comma 3 esercita il diritto di opzione tra l'assunzione nella S.C.R-Piemonte ed il passaggio nell'ente Regione, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3.
5. 
Per il personale assunto a tempo determinato dall'ARES-Piemonte e dall'Agenzia Torino 2006 viene costituito un elenco, articolato per professionalità e per qualifiche espletate negli enti di provenienza, al quale la S.C.R-Piemonte attinge secondo le necessità.
6. 
La S.C.R-Piemonte può stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali, se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento delle sue funzioni e non sussistono al proprio interno le necessarie professionalità.
Art. 8 
(Soppressione dell'ARES-Piemonte)
1. 
Entro trenta giorni dalla data di costituzione della S.C.R-Piemonte., la Giunta regionale nomina un Commissario liquidatore dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES-Piemonte).
2. 
Entro centottanta giorni dalla nomina, il Commissario liquidatore compie i seguenti atti:
a) 
ricognizione della consistenza patrimoniale;
b) 
ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale;
c) 
redazione del conto consuntivo;
d) 
ogni altro atto demandato dalla Giunta regionale.
3. 
A decorrere dalla conclusione delle attività di cui al comma 2, l'ARES-Piemonte, istituita con legge regionale 6 agosto 2001, n. 19, è soppressa e le relative funzioni sono assunte dalla Regione; contestualmente la S.C.R-Piemonte, subentra nei rapporti giuridici, attivi e passivi dell'ARES-Piemonte.
Capo III. 
PROGRAMMAZIONE E PROGETTI DI INTERESSE REGIONALE
Art. 9 
(Programmazione degli interventi)
1. 
In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, individua con propria deliberazione la programmazione operativa delle attività di interesse regionale da assegnare alla S.C.R-Piemonte, acquisito il parere della competente Commissione consiliare entro trenta giorni dall'invio del relativo piano.
2. 
Eventuali interventi non rientranti nella programmazione di cui al comma 1 possono essere affidati alla S.C.R-Piemonte, previo parere rilasciato dalla Giunta stessa.
3. 
Per l'elaborazione del piano degli interventi di cui al comma 1, la Regione può richiedere alla S.C.R- Piemonte la redazione di appositi studi di fattibilità.
4. 
Nell'ambito dell'importo complessivo delle opere del Piano degli Interventi, la S.C.R-Piemonte può proporre alla Giunta regionale rimodulazioni a seguito di economia o sulla base di esigenze nuove.
Art. 10 
(Procedure per l'approvazione dei progetti di interesse regionale)
1. 
I progetti inerenti agli interventi di interesse regionale, di cui all'articolo 9, comma 1, sono approvati mediante apposite Conferenze di Servizi convocate dalla struttura regionale competente in materia.
2. 
Gli atti della Regione di approvazione dei progetti di cui al comma 1 costituiscono variante agli strumenti urbanistici, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
Capo IV. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11 
(Finanziamento)
1. 
La Regione conferisce alla S.C.R-Piemonte un fondo di inizio attività, per la durata di un anno, pari a 2.000.000,00 di euro, al quale si provvede con le disponibilità iscritte sull'U.P.B. n. 26021 (Trasporti-Viabilità ed Impianti fissi-Titolo I Spesa Corrente) del bilancio pluriennale 2007/2009, attualmente destinate alle spese di funzionamento dell'ARES-Piemonte.
2. 
Per la costituzione del capitale sociale di cui all'articolo 2, comma 1, viene stanziata all'interno dell'U.P.B. 08042 (Programmazione e Statistica-Rapporti con Società a partecipazione regionale-Titolo II-Spese di investimento) la somma di 120.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2007.
3. 
Alla spesa di cui al comma 2 si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'U.P.B. n. 26022 (Trasporti-Viabilità ed Impianti fissi-Titolo II Spese di Investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
4. 
La Giunta regionale fissa con proprio provvedimento i compensi di cui la S.C.R-Piemonte necessita per l'esercizio delle sue attività.
Art. 12 
(Gestione a stralcio delle funzioni dell'Agenzia Torino 2006)
1. 
La S.C.R-Piemonte gestisce le attività pendenti dell'Agenzia Torino 2006 a seguito dell'approvazione della normativa nazionale che assegni alla Regione tali funzioni e le relative risorse.
Art. 13 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
il comma 1 dell'articolo 104 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');
b) 
la legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 (Istituzione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES-Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44);
c) 
l' articolo 17 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. 
Nell'Allegato B della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, le parole: "ARES-Piemonte", sono soppresse.
3. 
Al comma 2 dell'articolo 104 della l.r. n. 44/2000 le parole: "In fase transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2001", sono soppresse.
Art. 14 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.