Disegno di legge regionale n. 421 presentato il 05 marzo 2007
Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte partecipazioni S.p.A..

Capo I. 
FINALITÀ E REGIME GIURIDICO
Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
Ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto, la Regione attribuisce all'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A., istituito con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, ridefinendone la missione, quale qualificato organismo cui affidare le attività di natura finanziaria dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, secondo le finalità e le direttive dallo stesso indicate.
2. 
Il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 è favorito dalla riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte, che assume la nuova denominazione di "Finpiemonte S.p.A." , mediante scissione parziale, allo scopo di attribuire ad una nuova società per azioni, denominata "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.", lo svolgimento di attività diverse da quelle proprie della Finpiemonte S.p.A., compresi l'acquisto, la gestione e la dismissione di partecipazioni.
Art. 2 
(Finpiemonte S.p.A.)
1. 
La Finpiemonte S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.
2. 
La Finpiemonte S.p.A., nel quadro della politica di programmazione regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti, consistenti:
a) 
nella concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio, a favore delle imprese;
b) 
nella amministrazione, gestione e controllo dei fondi comunque pervenuti;
c) 
nella gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi;
d) 
nell'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti pubblici partecipanti, oltre che a favore della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;
e) 
nella collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale piemontese;
f) 
nel supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;
g) 
nella promozione e sostegno, anche in collaborazione con enti locali, di iniziative e attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;
h) 
nella attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;
i) 
nella gestione delle politiche e degli interventi per il trasferimento tecnologico (parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti);
j) 
nello svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate.
3. 
La Giunta Regionale, con proprio provvedimento:
a) 
approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale di Finpiemonte S.p.A.;
b) 
verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
c) 
definisce i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse assegnate alla società per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici.
4. 
I rapporti tra la Finpiemonte S.p.A. e i soci, per lo svolgimento di attività affidate alla società, sono disciplinati da apposite Convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le Convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di Contratto Tipo approvato dalla Giunta Regionale.
5. 
Finpiemonte S.p.A., per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese pubbliche, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici per lo sviluppo del territorio.
6. 
La Finpiemonte S.p.A. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.
Art. 3 
(Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.)
1. 
La Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è società a prevalente capitale pubblico.
2. 
I soci della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. possono essere, oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private.
3. 
A Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è affidata la gestione delle partecipazioni assegnatele nell'ambito della scissione e di quelle successivamente acquisite, anche attraverso il trasferimento, in qualsiasi forma attuato, da parte della Regione, in imprese pubbliche e private, operanti sul mercato, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale.
4. 
L'acquisizione di partecipazioni privilegia comparti e settori di intervento, coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di cui all'articolo 63 dello Statuto.
5. 
La gestione delle partecipazioni è finalizzata alla loro valorizzazione e razionalizzazione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e, pertanto, la Finpiemonte Partecipazioni S.p.A può:
a) 
specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;
b) 
promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti;
c) 
condizionare l'assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono.
6. 
La politica di gruppo deve risultare orientata, altresì, alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell'impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate.
7. 
La Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. può prestare servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici a favore dei soci ed altresì delle società partecipate e della Finpiemonte S.p.A. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi.
8. 
La Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.
Capo II. 
GESTIONE
Art. 4 
(Ricapitalizzazioni)
1. 
La Regione, nei casi di aumento del capitale di Finpiemonte s.p.a. e di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere le maggioranze di cui agli articoli 2 comma 1 e 3 comma 1.
2. 
La Giunta regionale è altresì autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale di Finpiemonte s.p.a. fino ad un importo massimo di euro 9.037.995,74, entro il 31 dicembre 2008.
3. 
Nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio ed all'esclusivo fine di dotare la società dei mezzi finanziari occorrenti per realizzare gli interventi previsti nel documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 63 dello Statuto, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi emessi da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..
Art. 5 
(Fondi per Interventi specifici)
1. 
La Regione determina con legge lo stanziamento di fondi per interventi specifici da attuare nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1.
Art. 6 
(Obbligazioni)
1. 
La Regione può prestare con legge la propria garanzia ai titoli obbligazionari emessi dalla Finpiemonte S.p.A., nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.
Art. 7 
(Informativa)
1. 
La Finpiemonte S.p.A. e la Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. presentano ogni anno al Presidente della Giunta regionale:
a) 
i bilanci di esercizio, corredati da una relazione sulla gestione redatti ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
b) 
entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle loro controllate.
2. 
Il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio regionale i documenti, di cui al comma 1, unitamente alle valutazioni circa la rispondenza dei risultati evidenziati agli indirizzi regionali.
Art. 8 
(Amministrazione e controllo )
1. 
L'amministrazione e il controllo della Finpiemonte S.p.A. e della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. sono disciplinate dai rispettivi Statuti in conformità all'articolo 2380 del codice civile.
2. 
La Regione, a norma dell'articolo 2449 del codice civile, nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Finpiemonte S.p.A., proporzionale alla propria partecipazione, assicurando la rappresentanza delle minoranze, ai sensi dell' articolo 9, comma 7, legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati). Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri. Il Collegio sindacale è composto da non più di tre membri effettivi.
3. 
La Regione, a norma dell'articolo 2449 del codice civile nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., proporzionale alla propria partecipazione. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di nove componenti, di cui cinque designati dai soci pubblici. Il Collegio sindacale è composto da non più di tre membri effettivi.
4. 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio sindacale delle società, di cui ai commi 2 e 3, sono nominati dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni della l.r. n. 39/1995.
5. 
Gli statuti delle società, di cui ai commi 2 e 3, possono prevedere la delega di attribuzioni proprie dell'organo amministrativo ad un Comitato esecutivo, o ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a requisiti di competenza tecnica.
Art. 9 
(Requisiti degli organi di amministrazione e ordinamento statutario)
1. 
Gli statuti delle società Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. subordinano l'assunzione della carica di amministratore ai requisiti di legge ed altresì al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
2. 
L'ordinamento statutario di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e quello delle società dalla stessa controllate sono ispirate alle regole del buon governo societario, disciplinando in particolare:
a) 
limiti alla rinnovabilità degli incarichi di amministratore, in presenza di risultati gestionali negativi;
b) 
la rimozione degli ostacoli che limitano la parità di accesso fra uomini e donne alla carica di amministratore prevedendo una riserva di un terzo dei posti disponibili a favore delle donne;
c) 
la previsione della necessità dell'adozione di codici etici aziendali;
d) 
limiti e criteri per il cumulo degli incarichi di sindaco;
e) 
limiti alla rinnovabilità dell'incarico di controllo contabile ed esclusione di ogni rapporto di consulenza dell'incaricato con la società;
f) 
la necessità per la capogruppo, le subholding e le società operative a più elevato livello di fatturato di redigere il bilancio sociale;
g) 
l'obbligo di rendere pubbliche, anche in via telematica, le informazioni relative alla composizione degli organi sociali, al loro trattamento retributivo ed ai principali risultati gestionali.
Art. 10 
(Comitato di Indirizzo)
1. 
Al fine di favorire la piena conformità agli obiettivi di politica economica regionale delle strategie aziendali di Finpiemonte S.p.A. e di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., è istituito un Comitato di Indirizzo composto dagli Assessori regionali competenti nelle materie coinvolte dall'attività delle società, dai Presidenti delle due società ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato.
2. 
Spetta al Comitato definire ed elaborare proposte programmatiche di pertinenza settoriale da sottoporre agli organi regionali competenti in materia di programmazione.
3. 
Il Comitato svolge, altresì, funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi di amministrazione societari.
Capo III. 
NORME FINALI E DI ATTUAZIONE
Art. 11 
(Trasferimento delle partecipazioni regionali)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a trasferire a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. la proprietà delle seguenti partecipazioni:
a) 
C.A.A.T. S.c.p.A.;
b) 
CITTÀ STUDI S.p.A.;
c) 
CONSEPI S.p.A.;
d) 
EXPO 2000 S.p.A.;
e) 
EXPO PIEMONTE S.p.A.;
f) 
GEAC S.p.A.;
g) 
ICARUS S.c.p.A.;
h) 
M.I.A.C. S.c.p.A.;
i) 
INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.p.A.;
j) 
S.I.TO S.p.A.;
k) 
S.A.CE. S.p.A.;
l) 
SAGAT S.p.A.;
m) 
TERME DI ACQUI S.p.A..
2. 
Il trasferimento può avvenire in più fasi ma deve, in ogni caso, concludersi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale sussistenza di fattispecie ostative, rappresentate dalla mancata rinuncia a eventuali diritti di prelazione statutariamente previsti sulle partecipazioni azionarie.
Art. 12 
(Autorizzazioni al Presidente della Giunta regionale )
1. 
Il Presidente della Giunta regionale compie tutti gli atti necessari per la riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e la costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., in conformità alla presente legge.
Art. 13 
(Disposizioni di attuazione)
1. 
Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. uniformano i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. 
Le società controllate da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. uniformano lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 14 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 (Costituzione dell'Istituto Finanziario regionale piemontese);
b) 
legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni).