Proposta di legge regionale n. 418 presentata il 23 febbraio 2007
Valorizzazione delle attività del passato.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con il Ministero del Pubblica Istruzione sostiene progetti da attuarsi nella scuola dell'obbligo, al fine di favorire la conoscenza e la valorizzazione delle attività agricole ed artigianali tradizionali piemontesi.
Art. 2 
(Tipologia dei progetti)
1. 
La Regione eroga contributi per la realizzazione dei seguenti progetti da realizzarsi in ambito scolastico:
a) 
incontri, per almeno quattro ore al mese, con agricoltori ed artigiani per conoscere le caratteristiche delle loro attività;
b) 
esercitazioni pratiche per tre ore mensili nei mesi di marzo, aprile e maggio su quanto appreso durante gli incontri di cui alla precedente lettera a).
2. 
Sono destinatari dei contributi gli istituti scolastici.
Art. 3 
(Modalità organizzative particolari)
1. 
Nei periodi riservati ad adempimenti scolastici inderogabili, le attività previste all'articolo 2 sono sospese.
2. 
I ragazzi disabili sono accompagnati dall'insegnante di sostegno, dai genitori o da chi ne ha la tutela legale.
3. 
I partecipanti ai progetti di cui all'articolo 2 possono avvalersi della collaborazione di studenti degli istituti tecnici di indirizzo agrario e professionale.
Art. 4 
(Procedure autorizzative)
1. 
Gli Istituti scolastici, per attivare i progetti di cui all'articolo 2, chiedono l'autorizzazione all'autorità scolastica competente e presentano il progetto anche alla Regione, affinché possano essere individuati esperti locali, cui affidare la realizzazione del progetto stesso, d'intesa con l'istituto interessato.
2. 
I progetti autorizzati sono annualmente comunicati a tutte le scuole regionali.
3. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce le modalità e i termini di erogazione dei contributi di cui alla presente legge.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2007, è previsto uno stanziamento di 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 32011 (Att.culturali istruzione spettacolo Istruzione Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, alla cui copertura si fa fronte con le risorse delle unità previsionali di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Per il biennio 2008-2009, agli oneri annui pari a 250.000,00 euro, in termini di competenza, e iscritti nella UPB 32011 del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).