Proposta di legge regionale n. 416 presentata il 21 febbraio 2007
Nuovi interventi a favore delle aree montane per la pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel recepire la normativa nazionale della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), riconosce e valorizza l'alto valore ambientale e l'essenziale valenza socioeconomica dei territori montani di tutte le aree sciabili e sviluppa le attività connesse alla pratica dello sci e di ogni altra attività sportiva invernale.
Art. 2 
(Ambito di applicazione)
1. 
Sono definite aree sciabili, ai sensi della legge 363/2003, tutte le superfici innevate anche artificialmente aperte al pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali: lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.
2. 
La Regione di concerto con la Commissione tecnica, di cui al successivo articolo 9, individua le aree sciabili così come definite al comma precedente.
3. 
L'individuazione da parte della Regione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibile ed urgente e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle medesime aree, previo pagamento di indennità ai proprietari dei terreni soggetti a servitù.
4. 
Riconosciuta la valenza di pubblica utilità delle aree sciabili, l'indennità di servitù è ad esclusivo carico dell'amministrazione comunale o intercomunale sui cui confini territoriali sorgono le medesimi superfici adibite alla pratica degli sport invernali.
5. 
La Regione riconosce alle amministrazioni comunali o intercomunali un contributo a parziale copertura delle spese (fino al 50%) di servitù.
Art. 3 
(Facoltà dei comuni e associazioni fra comuni)
1. 
I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla presente legge.
2. 
I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge o, comunque, lo sviluppo delle attività connesse all'oggetto della stessa.
Art. 4 
(Piano regolatore generale comunale o intercomunale delle aree sciabili)
1. 
Ai sensi dell' art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), il Piano regolatore generale comunale o intercomunale (PRGC) indica e regola:
a) 
le aree di cui all'articolo 2, comma 1;
b) 
le aree sciistiche non attrezzate, destinate alla realizzazione di nuove piste da sci;
c) 
le aree sciistiche parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti;
d) 
le aree sciistiche già attrezzate e destinate ad interventi di ristrutturazione o di riordino;
e) 
le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento artificiale.
2. 
Nelle aree sciistiche il Piano regolatore impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie alla realizzazione ed alla modificazione della pista da sci e fissa le relative modalità d'intervento.
3. 
La previsione di nuove piste, o di significative modifiche di tracciati esistenti sono considerate varianti allo strumento urbanistico da adottarsi ed approvarsi con le procedure di cui all' art. 17, comma 7, della l.r. 56/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
4. 
La realizzazione delle piste da sci nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore è condizionata al rilascio di concessione edilizia gratuita ai sensi dell' articolo 5 della legge 28 febbraio 1977, n. 10 (Norme in materia di edificabilità dei suoli).
5. 
È, comunque, fatta salva la necessità della conformità della pista alle norme urbanistiche ulteriori rispetto al PRGC.
6. 
Sui terreni gravati di uso civico la realizzazione e la modifica significativa di piste esistenti, non costituiscono cambio di uso del suolo, a condizione che il diritto di cui sopra sia comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività sciistica.
7. 
Le piste da sci e gli impianti di risalita costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi dell' art. 51 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5 
(Catasto delle aree sciabili)
1. 
È obbligo delle amministrazioni comunali costituire un "Catasto comunale o intercomunale delle aree sciabili".
2. 
La Commissione tecnica di cui all'articolo 9 su mandato della Regione ha il compito di verificare l'istituzione del suindicato Catasto ed, annualmente, del suo aggiornamento.
Art. 6 
(Realizzazione delle piste)
1. 
La concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico è rilasciata dalle province ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 74 del 14 dicembre 1989 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).
2. 
Hanno titolo a presentare domanda di concessione di pista da sci:
a) 
il concessionario ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone), per la costruzione per la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;
b) 
coloro che dimostrino di avere la completa e totale disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata e ciò limitatamente a piste di raccordo che si dipartono dalla rimanente zona sciabile con lo scopo di far raggiungere allo sciatore zone di particolare interesse turistico, punti di ristoro, rifugi o zone ove si possono praticare attività complementari allo sci;
c) 
i comuni, le associazioni di comuni e le comunità montane.
3. 
Hanno titolo a presentare domanda di concessione di pista da fondo esclusivamente i seguenti soggetti:
a) 
coloro che dimostrino di avere la completa e totale disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata e ciò limitatamente a piste di raccordo che si dipartono dalla rimanente zona sciabile con lo scopo di far raggiungere allo sciatore zone di particolare interesse turistico, punti di ristoro, rifugi o zone ove si possono praticare attività complementari allo sci;
b) 
il titolare di infrastrutture turistiche funzionali od accessorie alla pista di fondo;
c) 
i comuni, le associazioni di comuni, le comunità montane.
4. 
I soggetti che intendono realizzare o modificare una pista da sci e che hanno la disponibilità dei relativi terreni devono presentare istanza al comune, allegando il relativo progetto.
5. 
Il progetto, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa, deve contenere:
a) 
gli elementi tecnici relativi alla realizzazione o alla modificazione della pista, comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e di preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché agli impianti per la produzione della neve;
b) 
relazione geologica, idrogeologica, geotecnica, floro faunistica e forestale;
c) 
documentazione cartofotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;
d) 
piano particellare dei beni, elenco dei proprietari e servitù di pista di cui si chiede la costituzione.
6. 
A conclusione dei lavori assentiti il comune deve verificare, in base alla relazione redatta dal direttore dei lavori e mediante apposito accertamento tecnico, la rispondenza dei lavori al progetto, la loro regolare esecuzione e l'idoneità della pista all'esercizio.
Art. 7 
(Servitù di pista)
1. 
I soggetti che intendono realizzare o modificare una pista da sci e che non hanno la disponibilità dei relativi terreni devono presentare al comune o ai comuni interessati il progetto dell'opera con richiesta di costituzione di servitù coattiva di pista.
2. 
Il soggetto che chiede la costituzione della servitù di pista deve comunque comprovare i propri requisiti tecnici, professionali e finanziari.
3. 
La costituzione coattiva di servitù di pista è disposta, previa comunicazione ai soggetti interessati ai sensi dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con atto del dirigente comunale competente, che contestualmente determina l'estensione della servitù e la relativa indennità dovuta al proprietario del fondo gravato.
4. 
La determinazione dell'indennità è regolata a norma delle leggi in materia ed in ogni caso dovrà tener conto della diminuzione del valore del bene, duratura e/o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione.
5. 
L'indennità deve essere corrisposta mediante canone annuo anticipato, con previsione d'aggiornamento automatico secondo indici stabiliti localmente o mediante capitalizzazione in un'unica soluzione.
6. 
La servitù di pista comporta le seguenti facoltà riconosciute al soggetto di essa titolare:
a) 
l'esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica durante il periodo di innevamento;
b) 
l'esecuzione delle opere di disboscamento, taglio alberi e rami necessari per il miglior esercizio delta pista, in conformità al progetto approvato;
c) 
l'uso del terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l'utilizzo dei manufatti utili all'esercizio di sistemi di produzione di neve previsti dal progetto approvato (spazi per l'accumulo della neve, stazioni per la produzione della neve, relative condutture di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti);
d) 
l'apposizione di cartelli indicatori e di ogni altro sistema di sicurezza; l'uso del terreno per il passaggio degli sciatori durante il periodo di esercizio;
e) 
l'inibizione, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, dell'accesso alle Piste a chiunque non sia autorizzato e di ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista;
f) 
la sistemazione, durante il periodo di non innevamento, dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze al fine di garantirne la perfetta efficienza;
g) 
l'accesso, durante ogni periodo dell'anno, ai terreni comunque interessati dalla pista o dalle sue pertinenze a piedi e con i veicoli necessari per l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo.
7. 
La servitù di pista, nel caso in cui questa non sia funzionalmente collegata ad un impianto di risalita, può essere imposta per un periodo non superiore ad anni trenta.
8. 
Qualora la pista sia funzionalmente collegata ad un impianto di risalita la servitù, la servitù ha durata corrispondente alla durata della concessione dell'impianto di risalita ai sensi della l.r. 74/1989.
Art. 8 
(Decadenza della servitù di pista)
1. 
La servitù di cui all'articolo precedente decade nei soli casi di:
a) 
mancato rinnovo della concessione;
b) 
rigetto alla domanda di nuova concessione.
Art. 9 
(Commissione tecnica per le piste da sci)
1. 
La Regione fissa i criteri da adottare in materia di classificazione ed esercizio delle piste da sci sentita una commissione tecnica.
2. 
La commissione tecnica, incaricata anche di stabilire i criteri di classificazione e di esercizio delle piste, è composta da:
a) 
un rappresentante del servizio geologico regionale;
b) 
un rappresentante dell'assessorato regionale ai beni ambientali e alla montagna;
c) 
un rappresentante dell'assessorato regionale al turismo e sport;
d) 
un rappresentante del Comitato comuni montani;
e) 
un rappresentante della comunità montana di competenza territoriale;
f) 
un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
g) 
un rappresentante esperto medico di emergenze sanitarie;
h) 
un rappresentante delle associazioni operanti nel soccorso piste;
i) 
un rappresentante degli esercenti impianti a fune;
j) 
un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci e allenatori;
k) 
un rappresentante della FISI regionale (Federazione Italiana Sport Invernali AOC);
l) 
un rappresentante della FISD regionale (Federazione Italiana Sport Disabili);
m) 
un rappresentante del soccorso alpino.
Art. 10 
(Sicurezza sulle piste)
1. 
L'apertura al pubblico di una pista classificata è condizionata alla realizzazione, a cura del gestore, di un piano piste contenente le necessarie previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive previste sulla stessa.
2. 
Gli interventi che si rendano necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate costituisce intervento manutentivo e non necessita della procedura di cui all'articolo 6, commi 3 e seguenti.
3. 
Il piano sicurezza di cui al comma 1 deve indicare le modalità e la consistenza del servizio di primo soccorso sulle piste. I requisiti per lo svolgimento di detto servizio sono determinati dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 9.
4. 
Il gestore della pista è tenuto a nominare un direttore piste cui sono demandati i seguenti compiti:
a) 
coordinamento delle operazioni di battitura e preparazione delle aree sciabili;
b) 
coordinamento del servizio di soccorso sulle piste;
c) 
segnalazione tempestiva al gestore dell'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità sulle piste;
d) 
gestione del rischio valanghe.
Art. 11 
(Figure professionali operanti nell'esercizio delle piste)
1. 
La Regione provvede, con stanziamento apposito, alla organizzazione di corsi per la formazione delle figure professionali operanti nell'esercizio delle piste da sci ed al rilascio di apposito attestato professionale.
2. 
Tali figure professionali sono:
a) 
direttore delle piste;
b) 
operatore di primo soccorso;
c) 
figure intermedie per la manutenzione, battitura, innevamento e preparazione delle piste.
3. 
Le figure che attualmente svolgono, ovvero hanno svolto negli ultimi due anni dall'entrata in vigore della presente legge gli incarichi e le mansioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono ottenere il previsto attestato professionale presentando domanda e curriculum agli enti individuati dalla Regione per la formazione del personale e previo superamento di un corso di aggiornamento tenuto dagli stessi enti formatori. Le modalità di questo corso sono determinate di concerto con la Commissione tecnica.
4. 
In sede di prima applicazione l'attestato viene rilasciato a chi possa dimostrare, mediante certificazione del datore di lavoro o appartenenza a società, cooperative e/o associazioni operanti nel settore, di aver svolto gli incarichi e le mansioni di cui al comma 3 per almeno due stagioni invernali consecutive nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 12 
(Responsabilità del gestore delle piste)
1. 
Fatte salve le disposizioni di legge nazionale, il gestore delle piste, nelle figure professionali da lui proposte, è responsabile del piano pista e dell'idoneità del servizio di soccorso.
2. 
La responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con l'affidamento dell'infortunato a ente o struttura di primo soccorso.
Art. 13 
(Vigilanza e sanzioni)
1. 
La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è affidata alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, nonché ai corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza nelle località sciistiche, ai sensi dell' articolo 21 della legge 363/2003.
2. 
Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) 
la realizzazione, anche parziale, di piste da sci in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6 è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 800,00 a euro 2.000,00;
b) 
la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 700,00 a euro 1.500,00;
c) 
la violazione del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6 è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 800,00 a euro 1.800,00;
d) 
la violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori definite ai sensi dell'articolo 19 è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 20.000,00.
3. 
Le sanzioni di cui al comma 2, sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento.
4. 
L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 14 
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza degli utenti)
1. 
A norma dell' articolo 18, comma 1, della legge 363/2003, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti, oltre a quelle già definite dalla normativa nazionale.
2. 
In particolare, con la deliberazione di cui al comma 1, vengono definiti i criteri per la classificazione delle piste in base al livello di difficoltà e ulteriori oneri a carico dei gestori degli impianti sciistici, ivi compresi gli oneri di manutenzione invernale ed estiva, ordinaria e straordinaria, di sorveglianza e controllo sulle condizioni di sicurezza delle piste, di allestimento dei servizi di soccorso e dei servizi di pista, di posizionamento della segnaletica, della palinatura e delle difese fisiche contro i pericoli esistenti, di segnalazione, di posizionamento e di utilizzo degli impianti di innevamento programmato, di collocazione delle informazioni pubblicitarie e di espletamento dei corsi di sci.
3. 
La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione Regionale Piemontese delle Imprese Esercenti Trasporto a Fune in Concessione (ARPIET).
Art. 15 
(Determinazioni delle sanzioni a norma dell' art. 18 della legge 363/2003)
1. 
In attuazione dell' articolo 18, comma 2, della legge 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:
a) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 5, comma 3, della legge 363/2003, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge, in modo da garantirne un'adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
b) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 363/2003, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non si avvalga della segnaletica individuata ai sensi della stessa norma, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
c) 
a violazione delle disposizioni di cui all' articolo 9 della legge 363/2003, ove l'utente non ottemperi agli obblighi di moderazione della velocità ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
d) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 10 della legge 363/2003, ove l'utente non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenze ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
e) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 11 della legge 363/2003, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
f) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 12 della legge 363/2003, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
g) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 13, della legge 363/2003, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere nei casi di stazionamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
h) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 15, della legge 363/2003, ove l'utente non ottemperi ai divieti di transito e di risalita a piedi o vi provveda al di fuori dei casi previsti, senza osservare i comportamenti opportuni o in mancanza di specifica autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
i) 
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 363/2003, ove il conducente del mezzo meccanico acceda agli impianti negli orari in cui sussiste il divieto al di fuori delle condizioni di deroga o senza osservare le cautele ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
l) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 16, comma 3, della legge 363/2003, ove l'utente non ottemperi alle prescrizioni ivi previste in relazione ai mezzi meccanici, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
m) 
la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 17, della legge 363/2003, ove l'utente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sia sprovvisto dei dispositivi di sicurezza ivi contemplati, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00.
Art. 16 
(Finanziamenti regionali)
1. 
Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dai precedenti articoli la Regione concede finanziamenti in conto capitale ai seguenti soggetti: comunità montane, comuni, associazioni, cooperative e società che operino con o senza scopo di lucro nell'ambito degli sport invernali.
2. 
I criteri per l'attribuzione di tali finanziamenti sono previamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di concerto con la Commissione tecnica.
3. 
La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.
Art. 17 
(Programma triennale di intervento)
1. 
La Regione, mediante programmi triennali d'intervento approvati dalla Giunta regionale, promuove:
a) 
il passaggio graduale del sistema piste da sci ai comuni singoli od associati e alle comunità montane, da effettuarsi anche tramite società a capitale misto pubblico - privato, prevedendo la possibilità che le piste siano gestite mediante appalto o concessione a privati;
b) 
l'incremento dei livelli di sicurezza delle aree sciabili;
c) 
il miglioramento qualitativo degli impianti per la pratica degli sport invernali e delle relative attrezzature;
d) 
i servizi di soccorso per gli utenti;
e) 
gli interventi di manutenzione estiva delle piste;
f) 
la riqualificazione ambientale dei complessi sciistici esistenti.
2. 
Il programma triennale stabilisce gli obbiettivi della Regione per il periodo di validità dello stesso, le relative linee di indirizzo e le concrete modalità di attuazione.
3. 
Durante il periodo di validità il programma può essere modificato con la stessa procedura prevista per l'approvazione.
Art. 18 
(Fideiussione regionale)
1. 
La Regione può garantire i finanziamenti erogati dagli istituti di credito ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, tramite fideiussione.
2. 
I limiti e modalità di concessione delle garanzie fideiussorie sono previamente stabiliti dalla Regione, previo parere obbligatorio della Commissione tecnica di cui all'articolo 9.
3. 
La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate a tasso agevolato e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca della fideiussione.
Art. 19 
(Criteri per l'erogazione di contributi per la messa in sicurezza delle piste)
1. 
In attuazione dell' articolo 7, comma 5, della legge 363/2003, la Giunta regionale, nei limiti delle erogazioni statali, concede contributi ai gestori delle aree sciabili attrezzate che devono provvedere alla messa a norma delle piste da sci in esse contenute, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla disposizioni attuative statali e regionali.
2. 
I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, sono determinati nel provvedimento di cui all'articolo 14, comma 1, e devono tenere conto, in ogni caso:
a) 
del numero di chilometri di pista messi a norma;
b) 
delle spese effettivamente sostenute e documentate dal gestore.
Art. 20 
(Fondo Spese di gestione)
1. 
La Regione Piemonte, in virtù della qualificazione turistica dei territori che gli impianti di risalita e le piste da fondo offrono, costituisce un apposito "Fondo per le spese di gestione annue".
2. 
A tali finanziamenti potranno accedere i soggetti individuati all'articolo 16 ovvero i soggetti gestori di comprensori.
3. 
Le stazioni sciistiche piccole o medie, così come definite al successivo comma, godono di una maggiore priorità ai fini dell'individuazione dei destinatari dei finanziamenti regionali.
4. 
Sono definiti piccoli o medi tutti quei comprensori sciistici con non più di tredici impianti di risalita a fune.
5. 
I criteri per l'assegnazione dei finanziamenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo 9 e terranno in considerazione in particolare modo:
a) 
il numero di impianti di risalita a fune;
b) 
i chilometri di pista innevata e di impianti di innevamento artificiale;
c) 
il numero di impianti di risalita a fune le cui piste siano per un minimo del 60% ad un'altezza non inferiore a 1.100 metri, per quanto riguarda le piste da discesa;
d) 
la superficie di estensione delle piste da fondo posizionate per un minimo del 60% ad un'altezza non inferiore a 1.000 metri, per quanto riguarda lo sci da fondo.
6. 
Il contributo annuale che i soggetti indicati all'articolo 16 possono ricevere non può inderogabilmente superare il 40% delle spese complessive sostenute per la gestione.
7. 
Le spese di gestione ammesse a contributo sono:
a) 
avviamento e sostegno della scuola sci e dell'attività di ristorazione;
b) 
campagne pubblicitarie e comunicazione mediatica volta a promuovere il comprensorio sciistico interessato;
c) 
rimborso ad associazioni, cooperative o singoli soggetti che svolgono una delle attività di cui all'articolo 11, comma 2, lettere b) e c);
d) 
manutenzione impianti di risalita a fune;
e) 
disbrigo di pratiche burocratiche e consulenze commerciali;
f) 
lavori di ristrutturazione e di ammodernamento di eventuali locali macchine o rifugi di proprietà dei gestori degli impianti;
g) 
ogni altra voce di spesa che possa essere ricondotta alla naturale gestione e funzionamento di una stazione sciistica che rientri nei requisiti di cui al comma 3.
Art. 21 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2007, è previsto uno stanziamento di 14.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 21042 (Turismo sport parchi Sport Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, alla cui copertura si fa fronte con le risorse derivanti dalle assegnazioni annuali a favore della Regione effettuate in base all' art. 7, c. 5 della legge 363 del 2003 e con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Allo stanziamento della spesa corrente ammontante a 1.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'esercizio finanziario 2007, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 21041 (Turismo sport parchi Sport Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le disponibilità finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
3. 
Per il biennio 2008-2009, agli oneri annui di cui ai commi 1 e 2, in termini di competenza, iscritti nelle UPB 21041 e 21042 del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 22 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa quadro nazionale ( legge 363/2003) e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente.
Art. 23 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.