Proposta di legge regionale n. 415 presentata il 21 febbraio 2007
Disposizioni attuative del d.m. 12 maggio 2006 'Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali ' .

Art. 1 
(Istituzione dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali)
1. 
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale con deliberazione istituisce i Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali e ne individua le sedi e le aziende sanitarie a essi afferenti.
Art. 2 
(Nomina dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali)
1. 
Entro trenta giorni dall'istituzione dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali l'organo di amministrazione di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 1, del decreto del Ministro della Salute 12 maggio 2006, provvede a emettere avviso pubblico per la nomina di componente di Comitato etico per le sperimentazioni cliniche dei medicinali.
2. 
Al fine di garantire il principio di indipendenza e il pluralismo dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali i componenti sono nominati dall'organo di amministrazione competente su designazione del Consiglio regionale.
3. 
Le domande pervenute a seguito dell'avviso pubblico di cui al comma 1 sono trasmesse, a cura dell'organo di amministrazione competente, al Presidente del Consiglio regionale che le assegna alla Commissione consultiva per le Nomine.
Art. 3 
(Decadenza dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali in carica all'entrata in vigore della legge)
1. 
I Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali in carica all'entrata in vigore della presente legge decadono a seguito della nuova nomina avvenuta con le modalità di cui all'articolo 1.