Proposta di legge regionale n. 414 presentata il 21 febbraio 2007
Contributi per l'applicazione della musicoterapia - Effetto Mozart.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove e sostiene l'utilizzo della musicoterapia negli ospedali e nelle strutture sociosanitarie al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di salute dei pazienti.
Art. 2 
(Contributi)
1. 
La Regione eroga contributi alle strutture ospedaliere e alle strutture sociosanitarie, con sede sul territorio regionale, che ricorrono alla musicoterapica per la cura dei pazienti.
2. 
I contributi di cui al precedente comma sono destinati:
a) 
alla copertura delle spese per l'impiego di musicoterapeuti;
b) 
all'acquisto della strumentazione, dischi, compact disc o musicassette necessari per l'applicazione della musicoterapica.
3. 
Le modalità e termini per l'accesso ai contributi sono stabili dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.
Art. 3 
(Ruolo della Regione)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità e i termini per accedere ai contributi di cui alla presente legge.
Art. 4 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2007, è previsto uno stanziamento di 70.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria Tit. I spese correnti) e uno stanziamento di 30.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 28012 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, alla cui copertura si fa fronte con le risorse delle unità previsionali di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Per il biennio 2008-2009, agli oneri annui pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza, ripartiti come al comma 1 e iscritti nelle UPB 28011 e 28012 del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).