Proposta di legge regionale n. 413 presentata il 21 febbraio 2007
Istituzione di corsi formativi di primo soccorso nelle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte sostiene e finanzia, d'intesa con il MIUR, l'introduzione nelle scuole secondarie di secondo grado di corsi formativi di primo soccorso.
Art. 2 
(Partecipazione ai corsi formativi sul primo soccorso)
1. 
Partecipano ai corsi formativi di primo soccorso gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado con sede nel territorio regionale piemontese.
2. 
Per ogni classe di ogni istituto superiore partecipano ai corsi almeno quattro studenti.
3. 
Gli studenti frequentanti i corsi sono divisi in classi composte da un massimo di venti allievi.
Art. 3 
(Destinatari dei contributi)
1. 
Sono destinatari dei contributi di cui alla presente legge gli istituti scolastici che organizzano i corsi.
2. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i termini e le modalità di accesso ai contributi.
3. 
Gli istituti interessati trasmettono alla Regione Piemonte il rendiconto delle spese sostenute per i corsi.
Art. 4 
(Svolgimento dei corsi formativi sul primo soccorso)
1. 
Le dirigenze scolastiche delle scuole di cui all'articolo 2, in collaborazione con le ASL ed i presidi sanitari locali, avviano i corsi formativi, con istruttori abilitati a tenere corsi di pronto soccorso ai sensi della normativa vigente.
2. 
I corsi sono tenuti dal soggetti di cui al comma 1, durante l'anno scolastico, all'interno delle strutture scolastiche o in altri luoghi ritenuti idonei.
3. 
I corsi hanno una durata di venti ore.
4. 
Al termine del corso è previsto un esame finale per il rilascio dl idonea certificazione di primo intervento ai sensi della normativa vigente.
Art. 5 
(Sperimentazione del progetto)
1. 
L'intervento ha carattere sperimentale e ha durata di tre anni.
2. 
Al termine della sperimentazione i risultati sono valutati dalla Regione Piemonte che può disporre l'erogazione di un nuovo finanziamento.
3. 
Ai fini della valutazione finale sono considerati indicatori:
a) 
il numero dei corsi avviati;
b) 
il numero dl certificati rilasciati;
c) 
la percentuale di studenti formata.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2007, è previsto uno stanziamento di 600.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 27021 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, alla cui copertura si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Per il biennio 2008-2009, agli oneri annui pari a 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB 27021 del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).