Interventi della Regione a sostegno del sistema di comunicazione.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione promuove e sostiene lo sviluppo del sistema di comunicazione di massa nel proprio territorio, il pluralismo delle fonti informative, l'innovazione tecnologica delle imprese del settore, le relazioni e gli scambi tra il sistema locale e la comunità regionale.
2.
La Regione promuove l'informazione sui programmi, le attività ed i provvedimenti degli organi regionali ed il loro processo formativo, quale presupposto per favorire la partecipazione democratica dei cittadini.
Art. 2
(Destinatari)
1.
Nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, gli interventi a sostegno del sistema di comunicazione sono destinati alle emittenti radiotelevisive private locali che abbiano in Piemonte sede legale, diffondano prevalentemente in tale ambito, trasmettano informazioni di interesse regionale.
Art. 3
(Modalità e forme degli interventi regionali)
1.
Le finalità di cui all'articolo 1, vengono perseguite mediante l'erogazione di contributi per la realizzazione e messa in onda di programmi di approfondimento politico con la partecipazione di amministratori e di eletti nelle amministrazioni del Piemonte, in Consiglio regionale e nel Parlamento nazionale ed europeo appartenenti a gruppi politici riconosciuti a livello regionale e nazionale.
2.
Il Comitato regionale di controllo (Co.re.com) ha il compito di esaminare annualmente i progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge.
3.
I contributi possono coprire fino ad un massimo di 200.000 euro annui per le emittenti televisive e di 10.000 euro annui per le emittenti radiofoniche.
4.
I contributi sono concessi con deliberazione del Co.re.com sulla base di programmi di attività e delle iniziative di cui al comma 2 e del rispetto della par condicio per le diverse forze politiche di cui al comma 1, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 4
(Requisiti)
1.
Sono richiesti i seguenti requisiti per la fruizione dei benefici di cui all'articolo 3:
a)
iscrizione al registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 5)
della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
b)
presentazione del rendiconto o del bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo.
Art. 6
(Regolamento attuativo)
1.
Il Comitato regionale di controllo emana, previa approvazione del Consiglio regionale, il regolamento attuativo della presente legge.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2007, è previsto uno stanziamento di 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, alla cui copertura si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2.
Per il biennio 2008-2009, agli oneri annui pari a 1.500.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB 09001 del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede secondo le modalità dell'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).