Proposta di legge regionale n. 410 presentata il 16 febbraio 2007
Proposta di legge al Parlamento 'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni organizzate dal Genoa Social Forum '.

Art. 1 
(Istituzione e funzioni della Commissione)
1. 
È istituita, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sui fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice del G8 svoltosi a Genova nel luglio 2001 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.
2. 
La Commissione ha il compito di:
a) 
individuare le responsabilità della gestione dell'ordine pubblico e del coordinamento delle Forze dell'ordine nei giorni dello svolgimento del vertice del G8;
b) 
ricostruire la dinamica degli avvenimenti che hanno portato alla tragica morte di Carlo Giuliani al fine di accertare le responsabilità politiche ed amministrative;
c) 
individuare le responsabilità politiche e amministrative nella gestione dell'ordine pubblico e stabilire le circostanze che hanno portato all'autorizzazione dell'uso delle armi da fuoco da parte delle Forze dell'ordine contro i manifestanti;
d) 
accertare le circostanze e le responsabilità per le quali gruppi non autorizzati, quali quelli denominati «black bloc», come risulta da numerose testimonianze, hanno potuto agire in maniera quasi indisturbata in diverse aree della città, mentre il corteo dei manifestanti, nel corso delle giornate del 20 e del 21 luglio, è stato oggetto di numerose e ripetute cariche da parte delle Forze dell'ordine, nonostante le manifestazioni fossero state tutte precedentemente autorizzate;
e) 
ricostruire la dinamica degli avvenimenti che hanno portato all'irruzione nella scuola Diaz, al fine di stabilire la catena di comando e le responsabilità politiche e amministrative di chi ha autorizzato e di chi ha direttamente gestito l'irruzione, con particolare riguardo alle violenze e agli abusi nei confronti delle persone che occupavano la scuola stessa;
f) 
ricostruire la dinamica dei fatti accaduti nella caserma di Bolzaneto, quale centro di permanenza temporaneo dei manifestanti arrestati, accertando, in particolare, chi fossero i responsabili della struttura e chi ha autorizzato o perpetrato le violenze, i soprusi e i trattamenti disumani di cui sarebbero stati vittime gli arrestati;
g) 
accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice del G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione.
Art. 2 
(Composizione e durata della Commissione)
1. 
La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. 
La Commissione, nella prima seduta elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
3. 
La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini svolte.
Art. 3 
(Poteri e limiti della Commissione)
1. 
La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. 
La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari anche se coperti dal segreto.
3. 
La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 sono coperti dal segreto.
4. 
Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale e bancario.
5. 
Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
6. 
La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Art. 4 
(Obbligo del segreto)
1. 
I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.
2. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 5 
(Organizzazione dei lavori della Commissione)
1. 
La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei componenti.
2. 
Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
3. 
La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
4. 
Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. 
Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.
Art. 6 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.