Proposta di legge regionale n. 41 presentata il 14 giugno 2005
Modifiche delle leggi regionali 4 settembre 1996, n. 70 e 8 luglio 1999, n. 17 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e del prelievo venatorio.

Sommario:      

Art. 1 
(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale legge regionale 4 settembre 1996, n. 70)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dopo le parole: '' degli enti di gestione delle aree protette, '' sono inserite le seguenti:
" degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini,"
.
Art. 2 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 70/1996, è aggiunto il seguente:
" 3 bis. La Regione, sentita la provincia e in collaborazione con gli altri enti locali territorialmente competenti, ai fini delle determinazioni delle percentuali da destinare a protezione della fauna selvatica ai sensi dell' articolo 10, comma 3 della legge 157/1992 ed ai fini delle determinazioni delle percentuali di cui agli articoli 13, 20 e 21, provvede con cadenza quinquennale, sentita la commissione consiliare competente, a rideterminare la superficie del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia."
.
Art. 3 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 70/1996, dopo le parole: '' Le Province predispongono altresì, '' sono inserite le seguenti:
" sentiti gli enti locali interessati, "
.
2. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 70/1996, è aggiunto il seguente:
" 8 bis. I piani faunistici venatori provinciali possono essere aggiornati prima della loro scadenza secondo le procedure del presente articolo."
.
Art. 4 
1. 
Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 70/1996, le parole: '' sentiti l'INFS e la Giunta regionale '' sono sostituite dalle seguenti:
" acquisito il parere favorevole dell'INFS "
.
2. 
Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 70/1996, le parole '' altre oasi '' sono sostituite dalle seguenti:
" altri istituti di protezione"
.
Art. 5 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 70/1996, le parole: '' a condizione di reciprocità '' sono soppresse.
Art. 6 
1. 
Il comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
" 7. Le zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati sono destinate alla caccia programmata o, anche su proposta degli ATC e dei CA, alla caccia specifica ai sensi dell'articolo 16, comma 5"
.
2. 
Al comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 70/1996, le parole:''sentita la Giunta regionale e le organizzazioni professionali agricole '' sono sostituite dalle seguenti:
" sentiti gli ATC e i CA territorialmente competenti "
.
3. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 70/1996, è aggiunto il seguente:
" 8 bis. I confini dei territori destinati alla protezione della flora ed alla riproduzione della fauna selvatica, delle AFV e delle altre AATV o di altri istituti previsti dalla presente legge, non possono coincidere e tra di loro hanno una distanza determinata con regolamento della Giunta regionale"
.
Art. 7 
1. 
L' articolo 13 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
"
Art. 13. (Uso e custodia dei cani. Zone di addestramento, allenamento, prove dei cani da caccia)
1. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'ATC di ammissione o di residenza anagrafica, purchè provvisto di opzione in zona di pianura, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività' venatoria, ad eccezione dei terreni di cui all'articolo 7, comma 9.
2. Nella zona delle Alpi il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nel CA di ammissione o di residenza anagrafica, purchè provvisto di opzione in zona Alpi, dal 1. settembre fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni individuati al comma l.
3. Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza provvede al tatuaggio a norma della vigente legislazione e si adopera affinchè i cani stessi non arrechino danno alla fauna selvatica.
4. I cani trovati incustoditi in ogni tempo e luogo sono oggetto di cattura da parte degli agenti di vigilanza, nel rispetto delle normative vigenti. La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata comunque, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina), agli organi di polizia municipale del comune competente per territorio.
5. La provincia, anche su richiesta degli ATC e dei CA, delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute, oppure di imprenditori agricoli singoli o associati, con le stesse modalità di costituzione delle zone di tutela di cui all'articolo 12, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizza l'istituzione di:
a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo;
b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguito, con divieto di sparo;
c) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei periodi indicati dalle province con il regolamento di cui al comma 6;
d) zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani su particolari tipologie di selvaggina ciascuna di estensione non superiore ad ettari cento;
e) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allevamento e le prove per cani da tana, con divieto di sparo, ciascuna di estensione non superiore ad un ettaro;
f) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da traccia, con divieto di sparo.
6. La provincia, sentita la Giunta regionale, con apposito regolamento disciplina l''istituzione, il rinnovo, la revoca, i periodi in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, e la gestione delle zone di cui al comma 5. Le attività di addestramento, allenamento e prove dei cani, con facoltà di sparo, sono vietate nel periodo dell'esercizio dell'attività venatoria.
7. La deliberazione provinciale contenente l'individuazione delle zone di cui al comma 5 è trasmessa ai comuni interessati.
8. Le zone di cui al comma 5:
a) non coincidono tra loro neppure parzialmente e sono determinate:
1) per la lettera a) in misura non superiore ad ettari cinquecento;
2) per la lettera b) in misura non superiore ad ettari settecento;
3) per la lettera c) in misura non superiore ad ettari cinquanta;
b) sono individuate su territori in cui è consentito l'esercizio venatorio;
c) sono istituite per una durata massima di cinque anni salvo rinnovo;
d) sono individuate a non meno di mille metri da parchi, riserve naturali, aree attrezzate;
e) non superano la percentuale del cinque per cento del territorio venabile di ciascuna provincia se istituite in territori destinati alla caccia programmata.
9. La provincia, su richiesta di associazioni venatorie e cinofile riconosciute, autorizza nelle zone di cui al comma 5, prove di caccia per cani a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili, con divieto di sparo, e su fauna selvatica proveniente da allevamento, con facoltà di sparo. Le prove di cui al presente comma possono essere autorizzate anche nelle zone di ripopolamento e cattura, con divieto di sparo, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili.
10. La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, istituisce le zone di cui al comma 5, nelle aziende agri-turistico-venatorie, con facoltà di sparo, e nelle aziende faunistico-venatorie ove non è presente la tipica fauna alpina, con divieto di sparo. Il provvedimento della Giunta regionale definisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione e i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
11. La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, autorizza le prove dei cani all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie anche con facoltà di sparo e nelle aziende faunistico-venatorie senza facoltà di sparo.
12. Nella caccia di selezione agli ungulati, per i recuperi dei capi feriti e per l'abbattimento selettivo dei capi defedati è consentito l'uso dei cani da traccia, purchè abilitati in prove di lavoro ai sensi del comma 13. A tale scopo i conduttori possono fare uso delle armi di cui all' articolo 13 della legge 157/1992. Le operazioni si svolgono con l'uso di un solo cane e possono essere effettuate anche fuori degli orari e del periodo previsto per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. La ricerca è autorizzata: negli ambiti protetti dalla provincia competente, negli ATC e nei CA dai comitati di gestione, e nelle zone destinate a caccia riservata a gestione privata dal concessionario dell'azienda venatoria.
13. La Giunta regionale disciplina le modalità per il rilascio dell'abilitazione al recupero di cui al comma 12 ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame.
14. La provincia autorizza l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani utilizzati dalla protezione civile, ai soggetti riconosciuti ai sensi di legge
"
Art. 8 
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della l.r 70/1996, è aggiunto il seguente:
" 5 bis. I comitati di gestione possono avvalersi di guardie dipendenti"
.
Art. 9 
1. 
Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 70/1996, dopo la parola: '' nazionale '' sono aggiunte le seguenti:
" e regionale "
.
2. 
Alla lettera b), del comma 4, dell'articolo 18 della l.r. 70/1996, dopo la parola: '' nazionali '' sono aggiunte le seguenti:
" e regionali"
.
Art. 10 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 70/1996, dopo le parole: '' di ciascuna provincia, '' sono aggiunte le seguenti:
" secondo criteri di equa ripartizione territoriale, "
.
2. 
Al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 70/1996, dopo le parole: '' ed individua '' sono aggiunte le seguenti:
" , sentito il comitato di cui all'articolo 24, "
.
Art. 11 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 70/1996, dopo le parole: '' disciplinare approvatò' sono aggiunte le seguenti:
" dalla provincia ''; le parole '' ettari 200 '' sono sostituite dalle seguenti: '' ettari duecentocinquanta "
.
Art. 12 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
" 4. L'allevatore applica agli esemplari pertinenti agli allevamenti prima della loro cessione un contrassegno inamovibile indicante il numero di autorizzazione dell'allevatore"
.
Art. 13 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
" 3. L'allevatore applica agli animali allevati, non oltre il novantesimo giorno dalla nascita, anelli inamovibili di diametro adeguato alla specie, recanti il numero di autorizzazione di cui al comma 1"
.
Art. 14 
1. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 70/1996, dopo le parole: '' con delega in materia,'' sono inserire le seguenti:
" o in caso di assenza o impedimento il dirigente della competente direzione regionale,"
.
2. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 70/1996, dopo le parole: '' con delega in materia '' sono inserire le seguenti:
" , o il dirigente del competente servizio per ogni provincia;"
.
Art. 15 
1. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 70/1996, dopo le parole: '' con delega in materia '' sono inserite le seguenti:
" , in caso di assenza o impedimento il dirigente della competente struttura provinciale,"
.
Art. 16 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 26, della l.r. 70/1996, sono aggiunte, in fine, le parole:
" In particolare la Giunta regionale promuove studi e ricerche sui metodi ecologici di controllo della fauna."
.
Art. 17 
1. 
Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 28 della l.r. 70/1996, i numeri: '' 50 e 51'' sono sostituiti dai seguenti:
" 56 e 57"
.
Art. 18 
1. 
L' articolo 29 della l.r. 70/1996 è sostituito dal seguente:
"
Art. 29. (Controllo della fauna selvatica.)
1. Il controllo delle specie di fauna selvatica previsto dall' articolo 19, comma 2 della legge 157/1992 è delegato, ai sensi dell' articolo 19, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province, ad eccezione dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini e di quelli affidati in gestione agli ATC e ai CA nonchè ai territori compresi nelle strutture a gestione privata. Gli ATC e i CA svolgono l'attività di controllo delle specie di fauna selvatica nei territori di loro competenza sulla base di un piano di controllo approvato dalla Regione; gli ATC e i CA presentano il piano alla Regione novanta giorni prima dell'inizio dell'attività di controllo e contestualmente ne inviano una copia alla provincia. Gli istituti a gestione privata aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie predispongono piani di controllo che sottopongono alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. Il controllo della fauna selvatica viene esercitato in modo selettivo mediante l'utilizzazione di metodi ecologici. Solo a seguito di verifica da parte dell'INFS dell'inefficacia di tali interventi, la Giunta regionale e la provincia, quest'ultima esclusivamente nell'ambito territoriale di sua competenza, possono autorizzare piani di abbattimento, eventualmente previsti nei piani di controllo. I piani di abbattimento sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalla provincia ai sensi dell' articolo 19 comma 2 della legge 157/1992. Le province entro il termine previsto per l'inizio dell'attività di controllo di cui al comma 1, comunicano agli ATC ed ai CA e alla Regione la propria disponibilità all'attuazione dei piani di abbattimento nei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini e di quelli affidati in gestione agli ATC e ai CA. In caso di indisponibilità o di silenzio da parte della provincia, la Giunta regionale autorizza gli ATC e i CA all'attuazione dei piani di abbattimento. Gli ATC e i CA possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nei territori oggetto dell'attività di controllo, purchè muniti di licenza venatoria, delle guardie dipendenti degli stessi comitati di gestione, nonchè dei propri cacciatori iscritti purchè in possesso di abilitazione da almeno cinque anni.
3. Il piano di controllo di cui al comma 1 indica:
a) la data d'inizio, la durata e le modalità di esecuzione dell'attività di controllo;
b) le unità operative preposte all'attività di controllo e di attuazione dei piani di abbattimento;
c) le specie faunistiche, di volta in volta, sottoposte al controllo;
d) una relazione motivata e dettagliata sui risultati ottenuti dall'attività di controllo.
4. La Regione, in caso di inerzia degli ATC e dei CA nell'attività di controllo, trascorso il termine di sessanta giorni dal formale sollecito, esercita il potere sostitutivo.
5. La Giunta regionale, al fine di preservare l'integrità biogeografia della fauna regionale, attiva, tramite le province che si avvalgono dei loro agenti e tramite gli organismi di gestione, limitatamente agli abiti territoriali di caccia e comprensori alpini, piani di controllo delle specie alloctone qualora siano abusivamente immesse nell'ambiente.
6. Per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere autorizzate anche su proposta delle organizzazioni agricole provinciali e delle comunità montane se in territorio montano.
7. La Giunta regionale autorizza il controllo delle specie di fauna selvatica, anche ai fini del completamento dei piani selettivi relativi agli ungulati di cui al comma 1, all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.
8. Gli ATC ed ai CA, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, informano la provincia sui provvedimenti inerenti al controllo della fauna e, al termine dei piani di controllo o abbattimento, trasmettono alla Giunta regionale una relazione contenente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati. La provincia, nelle rimanenti aree non gestite dagli ATC e dai CA, informa la Giunta regionale sull'attività di controllo della fauna selvatica svolta e, al termine dei piani di controllo o abbattimento, trasmette alla Giunta regionale una relazione contenente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai risultati conseguiti.
9. La provincia, su parere dell'azienda sanitaria regionale competente, autorizza il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani.
10. Il Presidente della Giunta regionale anche su richiesta delle province o degli organismi di gestione degli ATC e dei CA, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie, può vietare o ridurre la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all' articolo 18 della legge 157/1992, anche per periodi limitati ed ambiti definiti.
11. Nelle aree protette, inserite nel piano regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 12/1990, il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato in conformità a quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9. Per garantire il necessario coordinamento delle attività di controllo faunistico, i piani di abbattimento selettivo di cui all' articolo 4 della legge regionale 36/1989, proposti dagli enti di gestione delle aree protette, sono corredati dal parere favorevole della provincia
"
Art. 19 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 70/1996, le parole: '' dagli A.T.C. e dai C.A '' sono sostituite dalle seguenti:
" da altro personale appositamente formato ed autorizzato dalle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza."
.
2. 
Al comma 10 dell'articolo 30 della l.r. 70/1996, le parole: '' autorizzazione della Giunta regionale '' sono sostituite dalle seguenti:
" autorizzazione della provincia."
.
3. 
Al comma 11 dell'articolo 30 della l.r. 70/1996, le parole: '' tra il 1. aprile e la data di chiusura della caccia '' sono sostituite dalle seguenti:
" tra il 1. agosto e la data di chiusura della caccia alla singola specie "
.
Art. 20 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 70/1996, le parole: '' Giunta regionale '' sono sostituite dalla seguente:
" provincia."
.
2. 
Al comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 70/1996, le parole: '' Giunta regionale '' sono sostituite dalla seguente:
" provincia."
.
3. 
Al comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 70/1996, le parole: '' Giunta regionale '' sono sostituite dalla seguente:
" provincia."
.
Art. 21 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 70/1996, le parole: " La Giunta regionale e " , sono soppresse.
2. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 70/1996, è aggiunto il seguente:
" 3 bis. Le province possono stipulare convenzioni con le associazioni di protezione ambientale per l'istituzione dei centri di recupero di cui al comma 1."
.
Art. 22 
1. 
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 70/1996, la parola: '' veterinaria '' è sostituita dalle seguenti:
" in scienze zoologiche oppure veterinarie "
.
2. 
Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 70/1996, dopo le parole: '' al commerci '' sono aggiunte le seguenti:
" , al trasporto "
.
3. 
Alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 34 della l.r. 70/1996, la parola: " catturata " è soppressa.
4. 
Al comma 10 dell'articolo 34 della l.r. 70/1996, le parole: '' La Provincia e la Giunta regionale possono '' sono sostituite dalle seguenti:
" La provincia può "
.
5. 
Il comma 11 dell'articolo 34 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
" 11. Per i soggetti appartenenti a specie di fauna selvatica non oggetto di caccia, ma abbattuti in conformità alla normativa vigente o rinvenuti morti per cause naturali o accidentali nonchè per gli esemplari di fauna esotica o comunque proveniente dall'estero di cui al comma 8 lettera c), il tassidermista nell'ambito degli adempimenti previsti dal Regolamento regionale redige apposito documento contenente i dati relativi all'esemplare oggetto del trattamento e alla regolarità della sua provenienza. Il tassidermista invia copia di tale documento alla provincia competente ed al detentore delle spoglie o del trofeo."
:
6. 
Il comma 12 dell'articolo 34 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
" 12. Il tassidermista appone alle preparazioni relative agli esemplari di fauna di cui al comma 11, un contrassegno fisso, predisposto in conformità ad un modello approvato dalla provincia."
:
7. 
Dopo il comma 12 dell'articolo 34 della l.r. 70/1996, è aggiunto il seguente:
" 12 bis. È consentita la detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche nei casi e con le modalità previste nel presente articolo."
.
Art. 23 
1. 
Al comma 6 dell'articolo 35 della l.r. 70/1996, dopo le parole: '' l'esercizio venatorio con '' sono aggiunte le seguenti:
" l'arco "
.
Art. 24 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 70/1996, dopo la parola: '' opzione '' , è aggiunta la seguente:
" obbligatoria "
.
Art. 25 
1. 
Al comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 70/1996, le parole: '' mediante perforazione '' sono sostituite dalle seguenti:
" in modo indelebile "
.
Art. 26 
(Inserimento di un articolo dopo l' articolo 40 della l.r. 70/1996)
1. 
Dopo l' articolo 40 della l.r. 70/1996, è aggiunto il seguente:
"
40 bis. (Prelievo selettivo negli ATC)
1. Le province, sulla base delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale, autorizzano i comitati di gestione degli ATC ad organizzare corsi di preparazione per la caccia di selezione agli ungulati.
"
Art. 27 
1. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 70/1996, le parole: '' la zona delle Alpi '' sono sostituite dalle seguenti:
" l'ambiente della zona delle Alpi "
.
Art. 28 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 70/1996 le parole: '' e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia '' sono soppresse.
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 70/1996, è aggiunto il seguente:
" 4 bis. La commissione è validamente insediata con la presenza di almeno quattro componenti. Il presidente, nominato dalla provincia, può delegare, in caso di impedimento, un componente della commissione a sostituirlo."
.
Art. 29 
1. 
Al comma 6 dell'articolo 43 della l.r. 70/1996, la parola: '' principale '' è soppressa.
Art. 30 
1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 70/1996, le parole: '' fagiano (Phasiaus colchicus) '' sono soppresse.
2. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 70/1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) 
dopo le parole: '' gazza (Pica Pica) '' sono inserite le seguenti: '' fagiano (Phasiaus colchicus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), ghiandaia (Garrulus glandarius), '' ;
b) 
le parole: '' nonchè la '' e le parole: '' secondo piani numerici di prelievo '', sono soppresse.
3. 
Al comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 70/1996, dopo le parole: '' lepre bianca, '' la parola: '' volpe '' è soppressa; le parole: '' Per la specie volpe l'esercizio venatorio sarà consentito dal 1998. Per le annate 1996 e 1997 l'esercizio venatorio alla specie volpe è consentito con l'esclusione delle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdi '', sono soppresse.
Art. 31 
1. 
commi 4, 5 e 6 dell' articolo 45 della l.r. 70/1996, sono abrogati.
Art. 32 
1. 
L' articolo 46 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
"
Art. 46 (Carniere giornaliero e stagionale)
1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo: due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune, otto capi delle specie migratorie di cui non più di quattro tra anatidi e beccacini e non più di due beccacce.
2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:
a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un capo annuale; cinghiale: cinque capi annuali;
b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali per specie nel rispetto del piano numerico di prelievo, e con il limite di due capi giornalieri;
c) lepre comune: cinque capi annuali;
d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie e con il limite di due capi giornalieri;
e) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: venticinque capi annuali per specie;
f) cornacchia grigia, cornacchia nera e gazza:cinquanta capi annuali per specie.
3. Il carniere stagionale di cui al comma 2 lettera a) può essere variato, per l'attuazione dei piani annuali di abbattimento, con provvedimento della Giunta regionale, anche su richiesta degli organismi di gestione degli ATC e dei CA, previa verifica della consistenza delle specie o dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale.
4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel comma 2, non superiore a cinquanta di cui non più di dieci scolopacidi e trenta tra anatidi e rallidi.
5. La Giunta regionale nel calendario venatorio annuale può prevedere limitazioni di carniere giornaliero e stagionale tenuto conto delle fluttuazioni e delle tendenze delle popolazioni oggetto di caccia.
"
Art. 33 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
" 1. Il cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l'attività venatoria per non più di tre giornate di caccia la settimana a scelta fra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica."
.
2. 
Il comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
" 2. Il cacciatore, nel territorio delle Alpi destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l'attività venatoria per non più di due giornate di caccia la settimana a scelta fra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica."
.
3. 
Al comma 6 dell'articolo 47 della l.r. 70/1996, le parole: "è consentito per non più di due giorni consecutivi ed in ogni caso", sono soppresse.
Art. 34 
1. 
All'alinea del comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 70/1996, dopo le parole: '' l'attività venatoria '' sono aggiunte le seguenti:
" oltre che con l'arco e il falco "
.
2. 
Al comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 70/1996, le parole: '', ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che '' sono sostituite dalla parola:
" e "
.
Art. 35 
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 70/1996, è sostituita dalla seguente:
" c) usare più di due cani per cacciatore e più di sei cani per comitiva, ad esclusione dell'uso dei cani appartenenti ad una muta specializzata e per i quali l'Ente Cinofilia Italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità per la caccia al cinghiale, alla volpe e alla lepre."
.
3. 
Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 70/1996, dopo le parole: '' piani di prelievo selettivo '' sono aggiunte le seguenti:
" e da appostamento temporaneo alla fauna acquatica lungo i corsi d'acqua perenni il cui specchio sia di larghezza non inferiore a quattro metri purchè non ghiacciati "
.
Art. 36 
1. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 70/1996, dopo le parole: ''Ministero dell'Ambiente,'' sono aggiunte le seguenti:
" nonchè le guardie dipendenti dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA di cui all'articolo 17, comma 6,"
.
2. 
Al comma 4 dell'articolo 51 della l.r. 70/1996, dopo le parole: '' protezione ambientale '' sono aggiunte le seguenti:
" e delle guardie dipendenti degli ATC e dei CA "
.
3. 
Il comma 5 dell'articolo 51 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
" 5. La provincia, sulla base delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale, promuove corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza. "
.
4. 
Il comma 6 dell'articolo 51 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
" 6. Il riconoscimento della qualità di guardia venatoria volontaria e di guardia ecologica è subordinato alla frequenza dei corsi di cui al comma 5, e al conseguimento di un attestato di idoneità rilasciato dalla provincia previo superamento di un apposito esame."
.
5. 
Il comma 7 dell'articolo 51 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
" 7. La provincia nomina di volta in volta una commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 6."
.
Art. 37 
1. 
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 70/1996, è sostituita dalla seguente:
" e) cacciare entro il limite di un'ora dall'orario di apertura o chiusura della caccia, sanzione amministrativa da euro cento a euro novecento; in caso di recidiva sanzione amministrativa da euro duecentocinquantacinque a euro settecentosessantacinque;"
.
2. 
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 70/1996, è aggiunta la seguente:
" e bis) cacciare oltre i limiti posti dalla lettera e), sanzione amministrativa da euro cinquecentoventi a euro tremilacento; in caso di recidiva sanzione amministrativa da euro tremilacento a euro seimiladuecento;"
.
3. 
La lettera p) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 70/1996, è sostituita dalla seguente:
" p) abbattimento di capo diverso per specie o per sesso e per classe di età da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro centocinque a euro seimiladuecento; tale sanzione non si applica nel caso di abbattimento della specie camoscio con riguardo al sesso; è comunque applicabile la sospensione dall'ammissione ai piani di prelievo selettivo agli ungulati prevista al comma 5;"
.
4. 
La lettera ff) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 70/1996, è sostituita dalla seguente:
" ff) uso dei cani in numero superiore a quello consentito dall'articolo 49, comma 1, lettera c): sanzione amministrativa da euro cinquantadue a euro trecentodieci per ogni cane in più;"
.
5. 
Dopo la lettera pp) del comma 1, dell'articolo 53 della l.r. 70/1996, è inserita la seguente:
" pp bis) cacciare senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie: sanzione amministrativa come prevista dall' articolo 31, comma 1, lettera d) della legge 157/1992; "
.
6. 
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 70/1996, è sostituita dalla seguente:
" a) il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nei casi indicati nel comma 1, lettera d), e),g),i), l), m), n), q), z); fermo restando quanto disposto dall' articolo 28, comma 3 della l. 157/1992, il ricavato della vendita a cura della provincia della fauna selvatica morta di cui al predetto articolo 28, comma 3 della l. 157/1992 e le armi sequestrate, nel caso di pagamento della somma prevista per 1'estinzione dell'obbligazione nella misura stabilita dall' articolo 16 della legge 689/1981, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria, sono restituite ai proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto predetto adempimento."
.
7. 
Al comma 5 dell'articolo 53 della l.r. 70/1996, la lettera: "o)" è soppressa.
Art. 38 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 70/1996, è aggiunto il seguente:
" 1 bis. L' articolo 5 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), è abrogato. "
.
Art. 39 
(Inserimento di un articolo dopo l' articolo 60 della l.r. 70/1996)
1. 
Dopo l' articolo 60 della l.r. 70/1996, è aggiunto il seguente:
"
Art. 60 bis (Clausola valutativa)
1. Ogni tre anni l'assessore competente per materia rende conto alla commissione consiliare competente dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti.
2. A tal fine l'assessore trasmette alla commissione una relazione in cui si forniscono le documentazioni in merito agli adempimenti formali, all'attività di controllo e al raggiungimento degli obiettivi individuati dalla legge.
"
Art. 40 
1. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), le parole: "il controllo è", sono soppresse.
Art. 41 
(Norma transitoria)
1. 
La prima relazione di cui all' articolo 60 bis della l.r. 70/1996 è presentata dall'assessore competente per materia entro il 31 dicembre 2004.