Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archivistico delle donne In Piemonte.
Primo firmatario
COTTO MARIANGELA SPINOSA MARIA CRISTINA
Altri firmatariBARASSI PAOLA FERRERO CATERINA LEO GIAMPIERO MOTTA ANGELA POZZI PAOLA VALLOGGIA GRAZIELLA
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
Al fine di recuperare, mantenere e valorizzare la memoria e la storia delle donne, potenziandone il ruolo culturale e sociale, la Regione Piemonte promuove, nel quadro delle proprie competenze, l'istituzione della Casa degli Archivi delle Donne in Piemonte.
Art. 2
(Realizzazione della Casa degli Archivi delle Donne in Piemonte)
1.
Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 1, la Regione individua nell'associazione culturale Archivio delle Donne in Piemonte, di seguito denominata ArDP, il soggetto a cui affidare la progettazione e la realizzazione dell'iniziativa, comprese le attività elencate nell'articolo 3.
2.
A tal fine, l'ArDP opera d'intesa con gli organismi di parità regionali, il Centro di documentazione femminile (CEDIF), il Centro interdisciplinare di ricerche e studi delle donne dell'Università di Torino (CIRSDE), la Sovrintendenza archivistica e le associazioni di donne aventi finalità analoghe, attraverso specifiche convenzioni.
Art. 3
(Attività)
1.
La Casa degli Archivi delle Donne in Piemonte opera in una sede messa a disposizione gratuitamente dalla Regione Piemonte, compresi i relativi costi di funzionamento, per:
a)
raccogliere, riunire, riordinare, censire, conservare e valorizzare materiali e documenti di interesse per la storia e il movimento delle donne, consistenti, in particolare, in fondi archivistici, bibliografici e documentali, filmati e audiovisivi, archivi fotografici e artistici, cultura materiale, diaristica e documenti epistolari, materiale iconografico e letteratura non convenzionale (cosiddetto materiale grigio);
b)
promuovere la conoscenza, la cura e la trasmissione del patrimonio costituito dalla memoria delle donne, anche attraverso la pubblicazione di atti e materiale documentale o mediante l'organizzazione di convegni e seminari volti a valorizzare la differenza di genere;
c)
costituire il luogo reale e simbolico dove far confluire archivi già esistenti di associazioni di donne e accogliere altri fondi archivistici, bibliografici o documentali appartenenti a enti, associazioni, gruppi e singole donne;
d)
sviluppare un programma di collegamento in rete, inteso sia come rete di relazioni sia come rete di raccordo telematico, con le altre realtà presenti sul territorio regionale in possesso di fondi archivistici, bibliografici o documentali attinenti alla storia, alla condizione e alla memoria delle donne;
e)
favorire attività di ricerca storica, ponendosi come riferimento informativo e di promozione di studi sulla storia delle donne e su figure femminili particolarmente significative;
f)
proporsi come soggetto permanente di ricerca e formazione archivistica e biblioteconomica, attento a una prospettiva di genere;
g)
divenire punto di riferimento per le scuole e costituire un luogo idoneo sia per attività di laboratorio rivolte agli studenti sia per l'aggiornamento dei docenti.
Art. 4
(Rapporti con altri soggetti)
1.
La Casa degli Archivi delle Donne in Piemonte opera, anche mediante accordi o convenzioni, in collaborazione con gli enti locali territorialmente interessati e con tutti i soggetti pubblici e privati che intendono contribuire alla attuazione dei suoi fini e alla realizzazione delle sue attività.
2.
La Casa degli Archivi delle Donne in Piemonte collabora con i soggetti di cui al comma 1 allo scopo precipuo di saldare la memoria del passato ai nuovi processi che vedono le donne protagoniste sul territorio.
Art. 5
(Finanziamento)
1.
La Regione Piemonte eroga finanziamenti annuali alla Casa degli Archivi delle Donne in Piemonte allo scopo di sostenere la continuità operativa della stessa e al fine di favorire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.
2.
L'entità dei finanziamenti di cui al comma 1 è stabilita tenendo in considerazione le spese riguardanti in particolare:
a)
il personale e i costi di segreteria;
b)
l'acquisto e la gestione delle attrezzature informatiche;
c)
la definizione e l'esecuzione del progetto di collegamento in rete;
d)
la creazione e gestione di un portale e di un sito da aggiornare periodicamente;
e)
la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1.
All'erogazione del finanziamento annuale dell'associazione culturale Archivio delle Donne in Piemonte (ArDP), ripartito in uno stanziamento di 144.000,00 euro nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 32011 (Att. Culturali istruzione spettacolo Istruzione Tit. I spese correnti) e in uno stanziamento di 6.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 32012 (Att. Culturali istruzione spettacolo Istruzione Tit. II spese in conto capitale), si provvede, per il triennio 2007-2009, con le risorse finanziarie previste secondo le modalità dell'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).