Proposta di legge regionale n. 408 presentata il 14 febbraio 2007
Insediamento di un impianto sportivo di grandi dimensioni nel Distretto del Commercio di Vercelli.
Primo firmatario

COMELLA PIER GIORGIO

Art. 1 
(Finalità e ambito di applicazione)
1. 
La Regione Piemonte, all'interno dei nuovi Distretti del Commercio, per favorire investimenti in grado di determinare rilevanti ricadute economiche, produttive e occupazionali su aree territoriali vaste, sostiene l'insediamento di attività mirate in campo ludico, sportivo e dell'intrattenimento, fra le quali, in particolare, specifiche iniziative sportive velocistiche su pista, attualmente indisponibili sul territorio regionale.
2. 
La presente legge individua, quale iniziativa strategica per le finalità indicate al comma 1, il progetto di costruzione di un ippodromo a Prarolo (VC), secondo le prescrizioni tecniche dell'U.N.I.R.E., e da queste riconosciuto idoneo per la programmazione e l'assegnazione di gare nazionali e internazionali nelle discipline del trotto e del galoppo, e definisce i principi, i criteri e le procedure per la realizzazione.
3. 
L'ambito di applicazione della presente legge è limitato all'intervento di cui al presente articolo, relativo al Comune di Prarolo, sito all'interno del Distretto del Commercio di Vercelli.
Art. 2 
(Principi)
1. 
Per garantire la sostenibilità economica dell'intervento ed un'ampia offerta di servizi nell'ambito del medesimo, le attività indicate all'articolo 1 possono essere integrate da strutture di tipo turistico, ricettivo e commerciale.
2. 
Gli impianti sportivi devono occupare uno spazio non inferiore a mq. 400.000 e tale spazio deve costituire almeno i 4/7 della superficie totale occupata, compresa quella programmata per le strutture correlate di tipo turistico, ricettivo e commerciale.
3. 
Per la realizzazione dell'iniziativa di cui alle disposizioni precedenti si applicano, garantendo la compatibilità tra la salvaguardia del territorio e dell'ambiente con le esigenze dello sviluppo economico, i criteri, le modalità e le procedure di cui ai successivi articoli. Per quanto non specificamente previsto nella presente legge, si osservano le disposizioni in materia di programmazione commerciale adottate dalla Regione in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997).
Art. 3 
(Criteri e procedure)
1. 
L'intervento è soggetto a piano particolareggiato di iniziativa pubblica, che costituisce variante al P.R.G.C., approvato secondo le procedure previste dalla legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e s.m.i. Devono essere allegate al piano particolareggiato valutazioni espresse da parte della Provincia, dei comuni confinanti con Prarolo, delle organizzazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale, attraverso un protocollo d'intesa e secondo le modalità previste al successivo articolo 5.
2. 
È consentito derogare alle vigenti normative di pianificazione urbanistica regionale con riferimento alle richieste di modifica, da parte della Regione, di cui agli articoli 15 e 40 della l.r. 56/1977 e s.m.i.
3. 
È inoltre consentito derogare alle vigenti normative di programmazione regionale del commercio, adottate in attuazione del d.lgs. 114/1998, con riferimento al rispetto delle procedure previste per l'adeguamento degli strumenti comunali alla normativa regionale.
4. 
L'autorizzazione amministrativa commerciale per l'intervento descritto all'articolo 2, prevista dall' articolo 9 del d.lgs. 114/1998, è rilasciata in deroga:
a) 
ai criteri regionali di programmazione commerciale ed agli eventuali criteri comunali di cui all' art. 8 del d.lgs. 114/1998, riferiti all'obbligo di ricadere in una zona di insediamento commerciale;
b) 
alle disposizioni della programmazione regionale e comunale del commercio relative alle compatibilità territoriali dello sviluppo degli esercizi commerciali;
c) 
alle disposizioni della programmazione regionale e comunale del commercio relative all'obbligo di approvazione del progetto unitario di coordinamento.
5. 
Si applicano, secondo il principio indicato all'articolo 2, comma 3, tutte le restanti disposizioni in materia di programmazione commerciale adottate dalla Regione in attuazione del d.lgs. 114/1998, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di parcheggi, standard relativi ad insediamenti commerciali e ad altre attività presenti nell'area, alla regolamentazione delle aree di sosta, alle verifiche di impatto sulla viabilità ed alle verifiche di impatto ambientale.
6. 
Le opere previste per la mitigazione dell'impatto sulla viabilità e sull'ambiente devono riguardare altresì la risoluzione di criticità indotte su aree o nodi specifici ove si prevedono esternalità negative, anche esternamente al piano particolareggiato.
7. 
La conferenza dei servizi, di cui all' art. 9 del d.lgs. 114/1998, assume le decisioni relative alle opere infrastrutturali da realizzarsi per la mitigazione dell'impatto sulla viabilità e sull'ambiente.
8. 
Le soluzioni progettuali che rendono ammissibili gli insediamenti commerciali mediante il controllo e la correzione delle esternalità negative sul sistema del traffico, devono garantire livelli di servizio per ciascuna tratta o nodo considerato non superiori al livello D.
9. 
Il costo delle opere infrastrutturali di cui al comma 5, calcolato sulla base del prezziario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte ultima edizione, non deve essere inferiore al quadruplo dell'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi all'intervento. Il costo di tali opere può essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione fino al raggiungimento del loro importo, in accordo con il Comune di Prarolo.
10. 
Tutte le opere infrastrutturali e le mitigazioni ambientali prescritte secondo le procedure del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori l'intervento commerciale e devono essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, entro l'attivazione della prima struttura commerciale.
11. 
Gli interventi sono soggetti a verifica ambientale di cui all' articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) ed autorizzazione urbanistica di cui all' articolo 26 della l.r. 56/1977 nei casi previsti.
Art. 4 
(Attività commerciali connesse)
1. 
Nell'ambito degli impianti sportivi di cui all'articolo 1, è consentita la realizzazione di strutture commerciali di media e grande dimensione, come definite dall' articolo 4 del d.lgs. 114/1998.
2. 
Ai fini della presente legge è consentita la realizzazione, secondo le procedure stabilite all'articolo 2, delle seguenti strutture di vendita:
a) 
una grande struttura ad offerta commerciale mista con superficie di vendita non superiore a mq. 7.500;
b) 
una grande struttura ad offerta commerciale extralimentare con superficie di vendita non superiore a mq. 6.000;
c) 
tutte le tipologie di medie strutture previste all'art. 8 della D.C.R. 29.10.1999 n.563-12414, come da ultimo modificata dalla D.C.R. 24.3.2006 n.59-10831;
d) 
esercizi di vicinato.
3. 
Le strutture di cui al comma precedente possono essere organizzate in centro commerciale classico o sequenziale.
4. 
La somma di tutte le superfici di vendita delle strutture di cui al comma 2 non devono superare il limite di mq. 25.000.
5. 
Nel caso in cui la struttura commerciale si configuri quale centro commerciale, gli esercizi di vicinato non possono superare il numero di venticinque.
6. 
All'interno del complesso turistico, ricettivo, residenziale, direzionale, correlato agli impianti sportivi di cui all'articolo 1, separato da viabilità pubblica così come definito all' articolo 51, comma 1, lettera b, della l.r. 56/1977 rispetto alle strutture commerciali di cui ai commi precedenti, è possibile la realizzazione di esercizi di vicinato secondo le disposizioni di programmazione commerciale adottate dalla Regione in attuazione al d.lgs. 114/1998.
7. 
L'onere aggiuntivo di cui all' articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte (In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)), è corrisposto in misura pari all'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti per gli interventi di cui al presente articolo.
8. 
L'attivazione delle strutture commerciali è subordinata a quella degli impianti sportivi di cui all'articolo 1.
Art. 5 
(Altri adempimenti)
1. 
È demandato ai Centri di Assistenza Tecnica, di cui all' art. 16 della l.r. 28/1999 e smi, il ruolo di controllo e supporto al coordinamento distrettuale di tutte le iniziative correlate all'intervento, in modo da favorirne un equilibrato inserimento nell'economia locale, evitando il crearsi di sovrapposizioni e garantendo un armonico sviluppo economico con il massimo di ricadute occupazionali sull'area.
2. 
I Centri di Assistenza Tecnica esercitano l'attività di cui al comma 1 in accordo con il Distretto Commerciale di Vercelli, con i comuni facenti parte dello stesso e con i comuni confinanti con Prarolo, qualora esclusi dal Distretto. A tale fine è istituito apposito tavolo permanente di confronto, verifica e concertazione.
3. 
Il Comune è tenuto all'invio del piano particolareggiato relativo all'area ai Centri di Assistenza Tecnica e al Distretto del Commercio di Vercelli che, con le modalità di cui al comma 2, si esprimono con parere motivato non vincolante nei 45 giorni successivi.
4. 
Per le attività di cui al comma 1 è sottoscritto un protocollo d'intesa tra i soggetti indicati nel presente articolo ed i soggetti proponenti l'iniziativa, in ordine a:
a) 
la formazione professionale degli addetti alle strutture commerciali, turistiche e dei servizi, nonché il loro aggiornamento, anche attraverso l'utilizzo dei fondi interprofessionali;
b) 
la definizione delle quote minime di assunzioni a tempo indeterminato per ogni singola iniziativa d'impresa;
c) 
la promozione dell'imprenditoria e dell'occupazione locale, nell'esame delle varie iniziative proposte.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, in particolare per le funzioni di coordinamento e armonizzazione delle nuove iniziative commerciali correlate all'ippodromo con quelle già esistenti sul territorio, nonché per il sostegno alla riqualificazione e all'innovazione di queste ultime nel Distretto del Commercio di Vercelli, nell'esercizio finanziario 2007, è previsto uno stanziamento di 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 17022 (Commercio e artigianato Tutela del consumatore Mercati Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, alla cui copertura si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Per il biennio 2008-2009, agli oneri annui pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB 17022 del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).