Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico regionale per l'Ambiente.
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Art. 1
(Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico regionale per l'Ambiente)
1.
Presso la Regione Piemonte è istituito l'Ufficio del Difensore civico regionale per l'Ambiente.
2.
Il Difensore civico regionale per l'Ambiente non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
3.
Collabora con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa).
4.
Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore civico regionale per l'Ambiente, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.
Art. 2
(Compiti del Difensore civico regionale per l'Ambiente)
1.
L'Ufficio del Difensore civico regionale per l'Ambiente ha il compito di:
a)
segnalare all'autorità territorialmente competente omissioni, disfunzioni, ritardi e negligenze che, sulla base degli accertamenti compiuti, ritenga possano arrecare danno all'ambiente;
b)
promuovere, in sede civile e penale, l'azione di risarcimento del danno ambientale;
c)
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti che violino norme a tutela dell'ambiente;
d)
promuovere, in collaborazione con l'Arpa, incontri periodici con le organizzazioni di volontariato, con le associazioni ambientaliste e con gli enti morali impegnati nel settore della tutela dell'ambiente. Coordinare campagne informative regionali sull'ambiente e favorire gli incontri presso le scuole.
Art. 3
(Diritto di iniziativa)
1.
Il Difensore civico regionale per l'Ambiente promuove l'azione di cui all'articolo 2 di propria iniziativa o su istanza di cittadini, gruppi di cittadini, enti o associazioni.
2.
L'azione del Difensore civico regionale per l'Ambiente può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.
3.
È istituito un numero verde in collaborazione con gli uffici dell'Arpa.
Art. 4
(Diritto di informazione)
1.
I responsabili degli uffici interessati dall'attività di controllo del Difensore civico regionale per l'Ambiente devono assicurare al medesimo la necessaria collaborazione per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché fornire ogni notizia connessa alle questioni trattate.
2.
Il Difensore civico regionale per l'ambiente può convocare funzionari e amministratori e disporre accertamenti presso gli uffici regionali.
Art. 5
(Relazioni del Difensore civico regionale per l'Ambiente)
1.
Il Difensore civico regionale per l'Ambiente invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Presidente della Giunta e al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità.
2.
In ogni momento il Difensore civico regionale per l'Ambiente può inviare agli stessi organi di cui al comma precedente, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.
Art. 6
(Informazione sull'attività del Difensore civico regionale per l'Ambiente)
1.
L'amministrazione regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore civico regionale per l'Ambiente e sui risultati degli accertamenti esperiti.
2.
Il Difensore civico regionale per l'Ambiente può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.
Art. 7
(Requisiti e disposizioni per la nomina)
1.
Per essere nominati all'ufficio del Difensore civico regionale per l'Ambiente sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio regionale, relativamente all'età e all'iscrizione alle liste elettorali secondo le norme stabilite dalla
legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e smi.
2.
Apposito bando viene pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sul Bollettino Ufficiale.
3.
Il Difensore civico regionale per l'Ambiente è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio regionale.
4.
La designazione del Consiglio regionale è effettuata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.
5.
La votazione avviene a scrutinio segreto.
Art. 8
(Cause di incompatibilità)
1.
L'Ufficio di Difensore civico regionale l'Ambiente è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.
Art. 9
(Durata)
1.
Il Difensore civico regionale per l'Ambiente dura in carica quattro anni e può essere confermato per non più di una volta.
Art. 10
(Revoca)
1.
Il Difensore civico regionale per l'Ambiente può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio regionale approvi una mozione di censura motivata.
2.
La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore civico regionale per l'Ambiente.
3.
Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.
Art. 11
(Tempi della designazione)
1.
La convocazione del Consiglio regionale per la designazione del Difensore civico regionale per l'Ambiente ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente.
2.
Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, il Difensore rimane in carica e può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.
3.
In caso di vacanza dell'ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del Consiglio regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.
4.
Per la prima designazione, il Consiglio è convocato entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
(Rinuncia)
1.
Il Difensore civico regionale per l'Ambiente ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.
Art. 13
(Sede, organizzazione e dotazione organica dell'ufficio del Difensore civico regionale per l'Ambiente)
1.
L'Ufficio del Difensore civico regionale per l'Ambiente ha sede presso l'Arpa.
2.
Per l'espletamento dei suoi compiti il Difensore civico regionale per l'Ambiente si avvale della struttura regionale degli uffici provinciali dell'Arpa.
3.
Per il funzionamento è istituito, il Servizio del Difensore civico regionale per l'Ambiente la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
4.
Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale di ruolo della Giunta e del Consiglio regionale e dipende funzionalmente dal Difensore civico regionale per l'Ambiente.
Art. 14
(Indennità, rimborsi spese e di trasferta)
1.
Al Difensore civico regionale per l'Ambiente spettano un'indennità pari al 60% di quella di un Consigliere regionale e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i Consiglieri regionali.
Art. 15
(Norma finanziaria)
1.
Alla spesa corrente stimata per l'esercizio finanziario 2007 in euro 150.000,00, in termini di competenza e di cassa e stanziata nell'UPB 22991 (Tutela ambientale gestione rifiuti Direzione Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, si fa fronte con la dotazione finanziaria della unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2007.
2.
Per il biennio 2008-2009, agli oneri, pari a 150.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e stanziati nell'UPB 22991 del bilancio pluriennale 2007-2009 si fa fronte con le modalità dell'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).