Proposta di legge regionale n. 405 presentata il 09 febbraio 2007
Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 4, 9 e 11 dello Statuto, persegue la finalità di:
a) 
indirizzare e guidare lo sviluppo sociale del Piemonte verso obbiettivi di progresso civile e democratico;
b) 
promuovere e tutelare il diritto alla salute delle persone e della comunità e organizzare gli strumenti più efficaci per tutelare la salute;
c) 
tutelare, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e adoperarsi per una loro esistenza libera e dignitosa.
Art. 2 
(Partecipazione e adesione a principi)
1. 
La Regione Piemonte, per le finalità di cui all'articolo 1, si attiene ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e alle disposizioni della Repubblica italiana in materia di diritti umani, nonché alla convenzione ONU sui diritti del bambino recepita dal Parlamento italiano con legge nazionale.
Art. 3 
(Consenso informato)
1. 
Nella Regione Piemonte il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti fino a 18 anni può essere praticata solo quando i genitori o tutori nominati esprimono un consenso scritto libero, consapevole, attuale e manifesto.
2. 
A tal fine la Giunta regionale predispone un modulo per il consenso informato attraverso il quale il pediatra o il neuropsichiatra infantile interessato forniscono, in forma scritta e in modo dettagliato, oltre che i vantaggi presunti, esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali del farmaco consigliato, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalità di somministrazione.
3. 
La Regione con provvedimento di Giunta individua strumenti e modalità per favorire l'accesso a terapie alternative alla somministrazione di sostanze pisicotrope.
4. 
L'assenso del genitore o tutore nominato per il minore interessato deve essere scritto ed allegato a ciascuna prescrizione del farmaco stesso.
Art. 4 
(Deontologia medica)
1. 
È eliminato ogni riferimento che possa contemplare una responsabilità professionale del medico che, scegliendo di intraprendere altri percorsi terapeutici riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale atti a trattare lo stato patologico o di disagio del minore, decida di non ricorrere alle terapie psicofarmacologiche sui minori di anni 18, salvo rispondere dei propri atti nei termini previsti dalla normativa sulla responsabilità professionale.
Art. 5 
(Divieto di somministrazione di test e questionari)
1. 
Fatta salva l'autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche, è vietato, all'interno delle scuole dell'obbligo di ogni ordine e grado, somministrare test o questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni.
2. 
Gli interventi di cui al comma precedente volti alla valutazione dello stato psichico del minore possono avvenire esclusivamente all'interno di strutture sanitarie pubbliche, individuate dalla Giunta regionale e sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato dell'esercente l'avente potestà sul minore ai sensi della normativa vigente.
Art. 6 
(Monitoraggio, sorveglianza e valutazione)
1. 
Tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica su minori sono corredati da dati analitici che permettono di avviare rigorosi studi clinici. I pazienti vengono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici al fine di valutare l'adeguatezza e correttezza terapeutica. A tal fine l'Assessorato regionale alla sanità mette in atto procedure di valutazione e revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici su minori su scala regionale attraverso una Commissione i cui membri, nominati dall'Assessorato regionale alla Sanità, dovranno includere rappresentanti delle associazioni di settore professionalmente qualificati.
Art. 7 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.