Proposta di legge regionale n. 404 presentata il 07 febbraio 2007
Tutela e uso delle risorse forestali e pascolive e tutela del territorio dal dissesto idrogeologico.

Sommario:      

Titolo I. 
NORME GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge ha lo scopo di:
a) 
tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato in considerazione della sua importanza quale ecosistema multifunzionale;
b) 
gestire il patrimonio forestale secondo il principio di sostenibilità inteso dal punto di vista economico, sociale e ambientale;
c) 
preservare il patrimonio forestale dalle avversità biotiche e abiotiche;
d) 
incrementare le superfici forestali anche mirando al mantenimento e all'arricchimento della biodiversità locale;
e) 
valorizzare le realtà non boschive di interesse forestale tra le quali le formazioni riparie, lineari, anche arbustive;
f) 
conservare e migliorare i prati ed i pascoli montani nell'ottica della sostenibilità economica, sociale ed ambientale;
g) 
promuovere la cultura in campo forestale;
h) 
tutelare il territorio rurale dal dissesto idrogeologico;
i) 
concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, contribuendo a creare attività economiche ed opportunità occupazionali legate alla selvicoltura, alla arboricoltura da legno, all'alpicoltura ed altre attività silvo-pastorali.
2. 
La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge, nel quadro della programmazione regionale e degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale, dall'Unione europea e dagli accordi internazionali di settore, nel rispetto degli ambiti di competenza riconosciuti agli enti locali. In particolare, la presente legge è emananta in l'attuazione delle seguenti disposizioni, convenzioni ed intese emanate o sancite in campo internazionale e nazionale:
a) 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
b) 
convenzione per la protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo nel novembre 1991, che fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale per la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema alpino nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti ed il relativo protocollo per le foreste montane, con lo scopo di conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, di svilupparle o di aumentare l'estensione e di migliorare la loro stabilità;
c) 
convenzione sulla diversità biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata con la legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992);
d) 
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992 e protocollo di Kyoto del dicembre 1997 che ne rappresenta uno degli strumenti attuativi e che riconosce alle foreste un ruolo significativo nelle politiche di stabilizzazione del clima per la loro capacità di fissazione del carbonio;
e) 
convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (United Nations convention to combat desertification - UNCCD) del 17 giugno 1994, ratificata con la legge 4 giugno 1997, n. 170 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994);
f) 
convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione della flora e della fauna (CITES) firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con la legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973);
g) 
esiti della conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, che hanno dato concretezza al concetto di gestione forestale sostenibile (GFS), definendone le tre principali dimensioni, ecologica (conservazione delle risorse boschive), sociale (impatti sociali positivi) ed economica (efficienza nell'organizzazione dell'offerta dei prodotti o dei servizi forestali), e hanno affermato un quadro di principi volti ad ottenere un consenso globale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutte le tipologie di foreste, noti con la denominazione di principi forestali;
h) 
proposte d'azione del comitato intergovernativo sulle foreste (Intergovernmental panel on forest, IPF 1995-97) e del Forum intergovernativo sulle foreste (Intergovernmental forum on forest, IFF 1997-2000) per la promozione di politiche nazionali ed internazionali per una gestione forestale sostenibile, che hanno trovato seguito a partire dal 10 ottobre 2000 nel programma pluriennale di lavoro del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (United Nations forum on forests, UNFF);
i) 
direttiva 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che promuove la costituzione di una rete ecologica europea coerente, denominata Natura 2000, costituita da zone speciali di conservazione (ZSC) e da zone di protezione speciale (ZPS) recepita in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) successivamente modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
j) 
risoluzioni delle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE), di Strasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisbona (1998) e Vienna (2003) ed in particolare risoluzione H1 di Helsinki del 1993, che chiede una «gestione corretta e l'uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e a un tasso di utilizzo tali da mantenere la loro diversità biologica, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e una potenzialità che assicuri, adesso e in futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale tali da non comportare danni ad altri ecosistemi»;
k) 
intesa, sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6 delle legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 luglio 2004, repertorio atti n. 2049, sulle linee guida di programmazione forestale previste dall' articolo 3, comma 1, del d.lgs. 227/2001;
l) 
decreto 16 giugno 2005 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio contenente le "Linee guida di programmazione forestale";
m) 
direttiva 1999/105/CEE e decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).
3. 
Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove l'attuazione dei seguenti interventi:
a) 
elaborazione di documenti programmatici basati sulla conoscenza delle realtà forestali;
b) 
pianificazione del patrimonio silvo-pastorale in collegamento con gli altri strumenti e livelli di pianificazione territoriale;
c) 
gestione del patrimonio forestale mediante la selvicoltura sostenibile;
d) 
monitoraggio, prevenzione e lotta alla avversità biotiche e abiotiche in campo forestale e ricostituzione dei boschi degradati;
e) 
attività vivaistica tesa prevalentemente alla produzione di piante di specie forestali autoctone, di provenienza indigena;
f) 
mantenimento e valorizzazione di formazioni lineari e riparie, anche arbustive;
g) 
recupero dei castagneti da frutto nelle aree vocate;
h) 
arboricoltura da legno con specie di pregio;
i) 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi;
j) 
interventi di salvaguardia e ripristino di aree dissestate, anche con tecniche di ingegneria naturalistica;
k) 
mantenimento, ricostituzione e valorizzazione delle aree prativa e pascolive di montagna;
l) 
realizzazione di infrastrutture finalizzate alla gestione, alla salvaguardia ed alla fruizione del patrimonio forestale;
m) 
divulgazione, ricerca, sperimentazione in materia forestale;
n) 
formazione professionale ed assistenza tecnica in materia forestale;
o) 
sviluppo ed organizzazione dell'associazionismo nel settore forestale.
Titolo II. 
IDENTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI FORESTALI, PASCOLIVE, CESPUGLIATE
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nella Regione Piemonte si definiscono i seguenti termini:
a) 
"bosco", "foresta" e "selva" sono da considerarsi sinonimi a tutti gli effetti. Sono da considerarsi bosco o foresta le superfici di natura forestale nell'ambito dei Piani regolatori generali comunali o intercomunali e nell'ambito degli strumenti di pianificazione attuativa con immediata cogenza dal punto di vista urbanistico, rispondenti alle seguenti caratteristiche: 1) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 20 metri, ridotti a 10 metri per le formazioni riparie; 2) i rimboschimenti e gli imboschimenti; 3) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate. Sono assimilati a bosco: 1) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; 2) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi; 3) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;
b) 
"arboricoltura da legno": per impianto di "arboricoltura da legno" si intende la coltura legnosa specializzata di origine artificiale, a finalità prevalentemente produttiva, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni precedentemente non boscati;
c) 
"prati e pascoli montani": sono considerati prati e pascoli montani le aree che non rientrano nella definizione di bosco di cui al punto i del presente articolo e che rispondono almeno alle seguenti caratteristiche: 1) presenza di cotica erboso permanente, ancorché temporaneamente e parzialmente asportato; 2) utilizzo attuale o potenziale a pascolo o sfalcio; 3) localizzazione in territorio classificato montano. I prati e pascoli montani di proprietà pubblica devono essere utilizzati in conformità di appositi piani di gestione aziendale (PGA) approvati dalla direzione regionale economia montana e foreste che verifica la compatibilità degli stessi con i piani territoriali forestali (PFP). In attesa dell'approvazione dei singoli PGA si applicano le prescrizioni generali per l'esercizio del pascolo contenute nelle prescrizioni di massima di polizia forestale (PMPF) di cui al successivo art.19;
d) 
"superfici cespugliate": sono considerate "superfici cespugliate" le porzioni di territorio occupate almeno per il 40% da vegetazione spontanea legnosa o suffruticosa, di altezza media inferiore a 1,5 metri, con eventuali soggetti arborei o arbustivi la cui copertura sia inferiore al 50% o al 20% nei casi al di sopra dei 1.600 metri;
e) 
"viabilità silvo-pastorale": ai fini della presente legge, la "viabilità silvo-pastorale" comprende le strade locali extraurbane e le piste destinate ai seguenti usi: 1) trasporto di approvvigionamenti, materiali, attrezzature, prodotti e addetti alle attività silvo-pastorali; 2) vie di esbosco; 3) attività antincendio, di vigilanza e di soccorso;
f) 
"interventi selvicolturali": sono definiti "interventi selvicolturali" le operazioni forestali contemplate dalla pianificazione forestale regionale od autorizzate secondo modalità contenute nella presente legge ed al termine delle quali la destinazione d'uso del suolo è forestale.
Art. 3 
(Perimetrazione delle superfici forestali e rurali)
1. 
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la redazione e la revisione dei Piani regolatori generali comunali comprendono una relazione agro-forestale e una carta delle superfici agricole e forestali in scala non inferiore a 1:10.000 elaborata da un professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali. La relazione agro-forestale e la carta delle superfici forestali e rurali individuano e perimetrano le seguenti superfici:
a) 
aree agricole - aree incolte (produttive e improduttive) - altre aree non urbane;
b) 
boschi o foreste;
c) 
pascoli montani;
d) 
superfici cespugliate.
2. 
La perimetrazione delle aree indicate ai precedenti punti b), c) e d) viene effettuata secondo le definizioni previste dall'articolo 2, evidenziando le fisionomie degli eventuali habitat forestali di cui all'allegato 1 del d.P.R. 357/1997.
3. 
La perimetrazione delle aree di cui al comma 1 viene aggiornata ogni cinque anni.
4. 
Le integrazione ai Piani regolatori generali comunali, di cui al presente articolo, andranno effettuate entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa.
5. 
Per i comuni che non provvedessero entro tale termine, procederà d'ufficio l'organo forestale competente addebitando le spese al comune interessato.
Art. 4 
(Approvazione della perimetrazione delle superfici forestali e rurali)
1. 
L'approvazione dei Piani regolatori generali comunali e delle loro revisioni avviene con il parere dell'organo forestale competente per quanto attiene alla perimetrazione dei boschi o foreste, dei pascoli montani e delle superfici cespugliate.
2. 
L'identificazione dei boschi o foreste, dei pascoli montani e delle superfici cespugliate in assenza di cartografia allegata al Piano regolatore generale comunale è competenza esclusiva dell'organo forestale competente.
Art. 5 
(Definizione di aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico)
1. 
Per zone soggette a rischio di dissesto idrogeologico si intendono tutte quelle zone rurali, montane, collinari e perifluviali che, per l'effetto combinato degli agenti meteorici con le caratteristiche pedologiche, geomorfologiche e geologiche possono perdere la stabilità e/o essere soggette a fenomeni di erosione superficiale in via naturale, o in seguito a interventi di trasformazione del suolo, scavo o riporto eseguiti senza le necessarie cautele, o a causa di modalità di gestione agraria, o forestale non compatibili.
Art. 6 
(Perimetrazione delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico)
1. 
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la redazione e la revisione dei Piani regolatori generali comunali prevedono la perimetrazione delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico. Tale perimetrazione viene effettuata nell'ambito delle superfici di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 3, comma 1, includendo tutte le aree di cui all'articolo 5, in riferimento ad una relazione elaborata da parte di un professionista iscritto all'ordine dei dottori geologi. Nella medesima relazione sono analiticamente motivate eventuali riduzioni delle aree già vincolate ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). Non possono essere approvati Piani regolatori generali comunali sprovvisti di tali elaborati.
Art. 7 
(Approvazione della perimetrazione delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico)
1. 
L'approvazione dei Piani regolatori generali comunali e delle loro revisioni avviene con il parere della Direzione regionale Difesa del suolo per quanto attiene alla perimetrazione delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico.
Titolo III. 
SPECIE FORESTALI FUORI BOSCO
Art. 8 
(Alberi e formazioni non boscate in ambito rurale)
1. 
Gli alberi, i filari e le alberate non oggetto di coltivazione agraria e non identificati come monumentali secondo la legge regionale 3 aprile 1995 n. 50 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte), le siepi campestri ed i nuclei arborati non costituenti bosco possono essere utilizzati secondo le Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (PMPF).
2. 
Qualora si intenda procedere al loro estirpo deve essere presentata comunicazione al organo forestale competente, che entro trenta giorni detta le prescrizioni. Le norme del presente articolo non si applicano alle alberature inserite in area urbana.
Art. 9 
(Alberi monumentali, d'interesse storico-culturale e naturalistico)
1. 
Nell'ambito della Regione Piemonte, le competenze in merito all'applicazione della l.r. 50/1995 sono trasferite alla Direzione regionale Economia montana e foreste che integra la commissione tecnica prevista all'articolo 4 della suddetta legge e che ne assicura l'attività di segreteria.
Art. 10 
(Specie a protezione assoluta)
1. 
All'elenco delle specie a protezione assoluta di cui all'allegato alla legge regionale 2 novembre 1982 n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è aggiunto il faggio (fagus sylvatica) situato in tutte le stazioni non montane (quote inferiori a 600 m s.l.m.) del territorio regionale.
Titolo IV. 
VINCOLI ALLA TRASFORMAZIONE D'USO DEL SUOLO E AUTORIZZAZIONE AGLI INTERVENTI
Art. 11 
(Vincolo paesaggistico ambientale)
1. 
Tutti i boschi di cui all'articolo 2, sono soggetti a vincolo paesaggistico ambientale secondo i disposti dell'articolo 1, lettera g), della legge 8 agosto 1985 n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), relativo all'estensione del vincolo paesaggistico ambientale ai boschi, di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali).
2. 
Gli interventi selvicolturali come definiti al successivo articolo 21 non sono soggetti ad autorizzazione ai fini paesaggistico ambientali.
Art. 12 
(Vincolo forestale e idrogeologico)
1. 
Sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d.l. 3267/1923, ridefinito ed esteso ai sensi della presente legge vincolo forestale e idrogeologico:
a) 
i boschi, i pascoli montani e le superfici cespugliate definiti agli articoli 2, 3, 4;
b) 
le aree di qualsiasi natura e destinazione soggette a rischio di dissesto idrogeologico, come definite agli articoli 5, 6, 7.
2. 
La carta delle zone soggette a vincolo forestale e idrogeologico, facente parte integrante del PRGC, è unica e include le superfici perimetrate ai sensi del Titolo II.
3. 
Nelle more dell'approvazione dei Piani regolatori generali comunali e della loro revisione, il perimetro delle aree soggette a vincolo forestale e idrogeologico è identificato con la delimitazione del vincolo idrogeologico istituito dall'articolo 1 del r.d.l. 3267/1923; risultano inoltre immediatamente soggette a vincolo forestale e idrogeologico tutti i boschi, i pascoli montani e le superfici cespugliate esterne al vincolo idrogeologico di cui sopra, definite all'articolo 2.
Art. 13 
(Autorizzazione alle trasformazioni d'uso del suolo in zone soggette a vincolo forestale e idrogeologico)
1. 
Nelle zone soggette a vincolo forestale e idrogeologico le trasformazioni d'uso del suolo e gli interventi di movimento terra comportanti scavi e/o riporti sono soggetti ad autorizzazione comunale. L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con l'assetto forestale, idrogeologico e geologico dell'area direttamente e indirettamente interessata dai lavori e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. In caso di diniego deve essere specificata nel documento la motivazione del provvedimento.
2. 
L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata al parere tecnico preventivo obbligatorio e vincolante dell' organo forestale competente per i seguenti lavori:
a) 
opere e interventi nei boschi, pascoli montani e superfici cespugliate definiti all'articolo 2;
b) 
viabilità agro-silvo-pastorale;
c) 
opere e interventi connessi alla pratica dello sci alpino.
3. 
L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata al parere tecnico preventivo obbligatorio e vincolante della Direzione regionale Difesa del suolo per i seguenti lavori:
a) 
opere in sotterraneo di qualsiasi tipo;
b) 
opere e interventi comportanti trasformazioni d'uso del suolo su superfici superiori a 5.000 mq o volumi di scavo o riporto maggiori di 2.500 mc;
c) 
opere viarie di qualsiasi tipo;
d) 
opere e interventi connessi alla pratica dello sci alpino;
e) 
opere e interventi connessi alle attività estrattive;
f) 
bacini e invasi idrici;
g) 
impianti di smaltimento o deposito rifiuti.
4. 
Non sono soggette ad autorizzazione:
a) 
le opere e gli interventi comportanti trasformazioni del suolo inferiori ai 20 mq e ai 10 mc di scavo;
b) 
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere esistenti;
c) 
le opere di pronto intervento di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);
d) 
gli interventi destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica e privata incolumità ed interruzioni di pubblico servizio;
e) 
le opere idrauliche da autorizzare ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).
5. 
Per le opere e gli interventi esclusi dall'obbligo dei pareri preventivi di cui ai commi 2 e 3, il comune deve far presentare al richiedente una relazione tecnica illustrante la compatibilità dell'intervento con la situazione idrogeologica locale elaborata da un professionista, iscritto all'ordine di competenza, esperto nei problemi di assetto idrogeologico e di stabilità dei versanti.
6. 
L'autorizzazione comunale di cui al comma 1 riporta:
a) 
le prescrizioni tecniche definite dai pareri preventivi di cui ai commi 2 e 3 o le prescrizioni tecniche contenute nella relazione tecnica di cui al comma 5;
b) 
la quantificazione delle migliorie boschive di cui all'articolo 14;
c) 
la quantificazione del deposito cauzionale di cui all'articolo 15.
Art. 14 
(Migliorie boschive)
1. 
Il rilascio delle autorizzazioni comunali ai sensi dell'articolo 13 comporta l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni di provvedere al versamento, sul fondo comunale migliorie boschive di cui all'articolo 26, di un corrispettivo di migliorie boschive, il cui importo unitario è così fissato: autorizzazioni in aree non boscate: euro 0,50 al metro quadrato. L'ammontare del corrispettivo è fissato nel provvedimento autorizzativo con un minimo di euro 200,00.
2. 
L'organo forestale competente può, in caso di interventi che riducano sensibilmente l'indice di boscosità di particolari versanti o bacini montani, imporre la realizzazione di rimboschimenti in luogo del versamento del corrispettivo, fissandone la localizzazione e le modalità tecniche di realizzazione.
3. 
Dall'obbligo del versamento del corrispettivo di migliorie boschive si deroga quando i lavori autorizzati:
a) 
sono finalizzati all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
b) 
consistono nella realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico; la deroga non è ammessa per qualsiasi tipo di opera connessa con la pratica delle sci alpino.
4. 
Per le attività di cava autorizzate ai sensi della l.r. 69/1978 e s.m.i. l'importo del corrispettivo è detratto dal canone di concessione di cui all'articolo 18 della stessa legge regionale.
5. 
Gli importi fissati dal precedente comma 1 sono aggiornati annualmente con deliberazione di Giunta regionale.
Art. 15 
(Deposito cauzionale)
1. 
Per tutti gli interventi non eseguiti da Stato, Regione, comunità montane, province e comuni, il titolare dell'autorizzazione dovrà costituire un deposito cauzionale a favore del comune, prima dell'inizio dei lavori, proporzionale a euro 1,00 per ogni mq di terreno interessato dai lavori a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate. Per i lavori in sotterraneo l'importo della cauzione è pari a euro 1,00 al mc di terreno scavato. L'ammontare della cauzione è stabilito nel provvedimento autorizzativo.
2. 
In caso di inosservanza del progetto autorizzato e delle prescrizioni tecniche dettate dal provvedimento autorizzativo, i lavori di recupero ambientale sono eseguiti a cura del comune, attingendo al deposito cauzionale di cui al comma 1 e con eventuale integrazione, se necessaria, a carico del titolare della concessione o autorizzazione edilizia.
3. 
Sono esenti da cauzione le attività estrattive di cava e torbiera per le quali si applicano le norme previste dalla l.r. 69/1978 e s.m.i..
4. 
Gli importi fissati dal precedente comma 1 sono aggiornati annualmente con deliberazione di giunta regionale in base al tasso medio annuo di inflazione.
Art. 16 
(Ttransito sulla viabilità agro-silvo-pastorale)
1. 
La viabilità agro-silvo-pastorale, autorizzata ai sensi della presente legge e delle precedenti leggi statali e regionali in materia di applicazione della normativa sul vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del r.d.l. 3267/1923, sono interdette al transito dei veicoli a motore mediante l'affissione di appositi cartelli di divieto a cura del Comune.
2. 
La viabilità agro-silvo-pastorale può essere percorsa con mezzi a motore solo da chi vi accede per motivi di lavoro connessi alla gestione agro-silvo-pastorale dei fondi serviti, dagli automezzi pubblici, di soccorso e di vigilanza.
3. 
Per la violazione al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1500,00 euro per persona presente sul veicolo. L'importo della sanzione è introitato sul fondo comunale migliorie boschive di cui all'articolo 26.
Titolo V. 
PIANIFICAZIONE FORESTALE
Art. 17 
(Articolazione territoriale e contenuti)
1. 
Per raggiungere le finalità di cui all'articolo 1, la pianificazione forestale si articola su tre livelli: regionale, locale e aziendale. A livello regionale è predisposto il Piano forestale regionale, le cui finalità sono:
a) 
determinare le strategie per il raggiungimento degli obiettivi, indicando i settori prioritari di intervento e, per ogni settore, le priorità dei finanziamenti nonché le spese ammissibili e la percentuale di contribuzione;
b) 
ripartire il territorio in aree forestali omogenee, indicando la struttura responsabile della gestione individuata tra gli organi forestali regionali, di cui all'articolo 34 e i consorzi forestali e le aziende speciali di cui al r.d.l. 3267/1923;
c) 
monitorare la consistenza e lo stato delle foreste, degli arboreti da legno e dei pascoli montani;
d) 
individuare strategie, criteri applicativi e prescrizioni per il miglioramento della biodiversità negli ecosistemi forestali.
2. 
La pianificazione locale è predisposta a livello di area forestale omogenea, attraverso la formazione di Piani d'area forestale, predisposti dalle province, nel rispetto del Piano forestale regionale:
a) 
I Piani d'area forestale determinano, secondo criteri di omogeneità ambientale e patrimoniale;
b) 
le funzioni e le destinazioni localmente prevalenti;
c) 
gli indirizzi selvicolturali e quindi le forme di governo e trattamento prescritte;
d) 
la localizzazione delle infrastrutture a servizio dei boschi e dei pascoli montani.
3. 
A livello di proprietà, singole o associate, può essere redatto un Piano di gestione aziendale. Esso dettaglia a livello esecutivo, nel tempo e sul territorio, l'attuazione degli indirizzi espressi dal Piano di area forestale. La validità di un Piano di gestione aziendale è compresa fra 5 e 15 anni. Esso può essere richiesto in occasione della prima istanza di finanziamento o comunicazione/richiesta di autorizzazione di intervento selvicolturale presentata all'organo forestale competente. Agli oneri per la predisposizione del Piano di gestione aziendale può partecipare la Regione Piemonte secondo percentuali di contribuzione stabilite nel Piano forestale regionale.
Art. 18 
(Procedure di predisposizione e approvazione dei piani)
1. 
Il Piano Forestale Regionale è predisposto dalla Direzione Regionale Economia Montana e Foreste, soggetto al parere del Comitato Regionale per le foreste ed il legno di cui all'articolo 37 e approvato dal Consiglio Regionale.
2. 
I Piani di Area Forestale sono predisposti dalle Province, tramite il ricorso a professionisti iscritti all'ordine dei dottori agronomi e forestali abilitati. Il Piano di Area Forestale è pubblicato per 30 giorni nei comuni interessati per eventuali osservazioni. Entro i successivi 30 giorni vengono esaminate. Il Piano è quindi inviato entro i successivi 30 giorni alla Direzione Regionale Economia Montana e Foreste per l'approvazione.
3. 
I Piani di Gestione Aziendale sono redatti da tecnici forestali abilitati su iniziativa dei proprietari, dei consorzi fra proprietari o da soggetti delegati per la gestione dei boschi per un tempo almeno pari alla durata di validità del piano in oggetto. Il Piano di Gestione Aziendale viene approvato dalla Direzione Regionale Economia Montana e Foreste con propria determinazione. I Piani di Gestione Aziendale approvati conservano la loro validità anche in caso di successiva entrata in vigore del Piano di Area Forestale.
Art. 19 
(Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF))
1. 
Fino alla predisposizione e approvazione dei Piani forestali e per tutti gli aspetti non normati da essi, per la gestione agro-silvo-pastorale dei terreni soggetti a vincolo forestale e idrogeologico, si applicano le vigenti PMPF, di cui agli articoli 8, 9 e 10 del r.d.l. 3267/1923, con le seguenti modificazioni:
a) 
nei cedui invecchiati si applicano le PMPF previste per le fustaie; sono considerati tali i cedui che hanno almeno 30 anni di età, ad esclusione dei cedui di castagno e robinia, nell'utilizzazione dei quali dovranno essere salvaguardate le altre specie arboree, ad esclusione dei soggetti instabili o deperienti;
b) 
sono vietati i tagli a raso (sono tagli a raso le utilizzazioni di tutta le vegetazione arborea su una superficie maggiore a 5 ha nei boschi cedui e maggiore a 1 ha nelle fustaie).
2. 
Entro un anno dall'approvazione della presente legge le PMPF vengono aggiornate in forma di regolamento unico per tutto il territorio regionale da approvare con deliberazione di Consiglio regionale con i contenuti previsti dall'articolo 19 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). Le prescrizioni tecnico-normative contenute nei Piani di area forestale possono modificare le PMPF.
Art. 20 
(Pianificazione forestale nelle aree protette)
1. 
Nelle aree protette la pianificazione forestale è obbligatoria e parte integrante della pianificazione naturalistico-ambientale, nell'ambito del piano del parco di cui all' articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). Tale documento può articolarsi con un sottopiano di gestione naturalistico-forestale, che integra il piano naturalistico ed il piano di assestamento forestale di cui all' articolo 24 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)) e dei corrispondenti articoli delle leggi istitutive delle singole aree protette.
2. 
Le procedure di approvazione del piano di gestione naturalistico-forestale fanno riferimento a quelle previste per il piano di gestione aziendale; parallelamente all'organo forestale competente il piano viene inviato all'ente di gestione dell'area protetta che nel medesimo termine di 30 giorni esprime il proprio parere o il parere di conformità al piano del Parco. Esso è vincolante anche per i soggetti privati ed è realizzato totalmente a carico della Regione.
3. 
Nelle more di approvazione del piano di gestione naturalistico-forestale, tutti gli interventi nelle aree boscate sono soggetti ad autorizzazione regionale per la verifica della compatibilità con le finalità istitutive.
4. 
Per l'attuazione del piano di gestione naturalistico-forestale gli enti di gestione di aree protette che non posseggono personale di ruolo abilitato fanno riferimento all'ufficio forestale competente per territorio o a consulenti forestali.
Titolo VI. 
GESTIONE FORESTALE E DEI PASCOLI MONTANI- INTERVENTI SELVICOLTURALI - INFRASTRUTTURE FORESTALI
Art. 21 
(Interventi selvicolturali)
1. 
La gestione forestale avviene mediante la realizzazione di interventi selvicolturali. Si definiscono interventi selvicolturali tutti i lavori forestali al termine dei quali la destinazione d'uso del suolo rimane forestale.
2. 
Gli interventi selvicolturali sono classificati, con definizione specificata nelle PMPF, nelle seguenti tipologie:
a) 
tagli di rinnovazione e di curazione;
b) 
tagli intercalari;
c) 
sfolli e ripuliture;
d) 
tagli fitosanitari;
e) 
tagli straordinari finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, di edifici e di infrastrutture;
f) 
rimboschimenti e rinfoltimenti.
3. 
La progettazione e le autorizzazioni degli interventi selvicolturali nelle fustaie e nei cedui composti devono obbligatoriamente prevedere l'assegno al taglio di tutte le piante, delle riserve e delle matricine da abbattere mediante l'operazione di martellata, consistente nell'apposizione, almeno alla base del fusto, del marchio del martello forestale di cui all'articolo 25.
Art. 22 
(Norme per l'attuazione della gestione forestale)
1. 
Sono soggetti alle norme di gestione forestale tutti i boschi definiti all'articolo 2.
2. 
Nelle more della redazione dei Piani di area forestale, la gestione forestale può continuare con la forma di governo e trattamento in corso, individuata secondo la classificazione delle forme di governo e trattamento previste dalle PMPF.
3. 
La gestione forestale dei boschi pubblici si attua secondo i disposti del Titolo IV della presente legge.
4. 
La gestione forestale dei boschi privati si attua secondo i disposti del Titolo IV della presente legge.
Art. 23 
(Norme per la gestione dei pascoli montani, dei cespuglieti e degli altri terreni soggetti a vincolo forestale e idrogeologico)
1. 
Le PMPF di cui all'articolo 19 fissano le norme per il pascolo nei boschi e nei terreni pascolivi, le modalità della soppressione e della utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché gli interventi di dissodamento e di lavorazione del suolo.
Art. 24 
(Competenze tecnico-professionali in materia di pianificazione forestale, di progettazione e di istruttoria di interventi selvicolturali)
1. 
La predisposizione degli strumenti di pianificazione forestale e, per qualsiasi tipo di intervento selvicolturale, la progettazione, le istruttorie finalizzate al rilascio di determinazioni autorizzative e di approvazione di strumenti di pianificazione forestale e di progetti esecutivi, gli assegni e le martellate sono da attuarsi sotto la responsabilità di tecnici forestali abilitati, secondo le rispettive competenze stabilite negli ordinamenti professionali.
2. 
Nella definizione degli aspetti faunistico-zootecnici dei Piani di area forestale sono chiamati a collaborare specialisti di altre discipline, in particolare naturalisti, biologi, veterinari.
Art. 25 
(Martello forestale regionale)
1. 
Si istituisce il Martello forestale regionale, da identificarsi singolarmente con numerazione, di cui potranno essere dotati i dottori forestali e agronomi abilitati dipendenti della Regione Piemonte e degli enti strumentali regionali, dei consorzi forestali e delle aziende speciali di cui al Titolo IV, Capo II, Sezione II del r.d.l. 3267/1923; nei boschi del territorio regionale è ammesso inoltre l'uso del Martello forestale di Stato e dei Martelli in dotazione ai professionisti iscritti all'Ordine dei dottori agronomi e forestali.
Art. 26 
(Fondo comunale migliorie boschive)
1. 
Ogni comune della Regione Piemonte in cui vi siano zone soggette a vincolo forestale e idrogeologico provvede a istituire un fondo comunale migliorie boschive mediante attivazione di un capitolo del bilancio comunale vincolato per lavori di migliorie boschive.
2. 
Sul fondo comunale migliorie boschive sono introitati:
a) 
i proventi del corrispettivo migliorie boschive di cui all'articolo 14;
b) 
le somme accantonate per migliorie boschive provenienti dagli introiti della vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica di cui all'articolo 29;
c) 
i proventi delle penali contrattuali previste dal capitolato d'oneri per la vendita di lotti boschivi comunali e dal capitolato speciale d'appalto per lavori pubblici forestali;
d) 
i proventi di tutte le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
3. 
Le somme introitate sul fondo comunale migliorie boschive sono da utilizzarsi per interventi selvicolturali di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale pubblico o privato nell'ambito del territorio comunale.
4. 
Il programma dei lavori da eseguirsi è approvato annualmente dall'organo forestale competente preventivamente alla progettazione e collaudato a consuntivo.
5. 
L'organo forestale competente, constatata l'assenza della necessità di interventi per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale pubblico o privato, può autorizzare l'impiego dei fondi per attività finalizzate alla gestione del verde urbano, al recupero ambientale, al riassetto idrogeologico, all'educazione ambientale.
6. 
L'organo forestale competente, d'accordo con l'ente proprietario, può eseguire la progettazione e la direzione lavori di interventi selvicolturali di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale finanziati col fondo comunale migliorie boschive.
Art. 27 
(Piani di gestione aziendale dei boschi pubblici)
1. 
I comuni e gli altri enti proprietari i cui boschi e pascoli montani superino l'estensione di 25 ha devono dotarsi del Piano di gestione aziendale di cui all'articolo 17, comma 3, predisposti secondo gli obiettivi fissati dal Piano di area forestale o, nelle more di predisposizione di questi ultimi, tenendo conto dei vincoli tecnici fissati dalle PMPF.
2. 
Trascorsi 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge nei confronti dei comuni e degli altri enti proprietari inadempienti si procede applicando l'articolo 137 del r.d. 1126/1926.
Art. 28 
(Applicazione dei Piani di gestione aziendale dei boschi pubblici e relativi interventi selvicolturali)
1. 
L'applicazione dei Piani di gestione aziendale dei boschi pubblici è compito della proprietà e gli interventi selvicolturali predisposti dall'ente proprietario tramite l'organo forestale competente, o dai consorzi forestali, o dalle aziende speciali. I progetti devono essere predisposti da professionisti iscritti all'ordine dei dottori agronomi e forestali abilitati e devono essere approvati dall'organo forestale competente.
2. 
In assenza di Piani di gestione aziendale, i progetti di interventi selvicolturali devono essere approvati dall'organo forestale competente.
Art. 29 
(Prelievi per migliorie boschive )
1. 
Dagli incassi realizzati con le vendite di lotti boschivi pubblici, l'organo forestale competente stabilirà le somme da prelevarsi per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale degli enti stessi.
2. 
La misura delle somme da prelevarsi è determinata caso per caso, tenuto conto dell'importanza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell'estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell'ente proprietario.
3. 
Qualora il patrimonio forestale dell'ente non sia gestito secondo un Piano di gestione aziendale e la superficie silvo-pastorale di proprietà superi i 25 ha, la percentuale di prelievo è fissata in almeno al 25%.
4. 
Negli altri casi l'importo delle somme prelevate non può superare il 20% del ricavato dal taglio, salvo diversa volontà espressa dall'ente proprietario.
5. 
Le somme prelevate saranno depositate sul fondo comunale migliorie boschive di cui all'articolo 26.
Art. 30 
(Albo regionale delle ditte boschive)
1. 
È istituito l'Albo regionale delle ditte boschive; le modalità di iscrizione e di tenuta dell'albo sono definite con deliberazione di Giunta regionale.
2. 
L'esecuzione degli interventi selvicolturali nei boschi comunali o di altri enti può essere affidata solo a ditte iscritte all'albo di cui al comma 1.
3. 
Il Direttore regionale Economia montana e foreste, può sospendere o radiare dall'albo le ditte boschive che non abbiano dimostrato sufficienti capacità tecniche e/o finanziarie.
Art. 31 
(Interventi selvicolturali nei boschi privati)
1. 
Tutti gli interventi selvicolturali da realizzarsi nei boschi privati governati a fustaia e a ceduo composto devono essere autorizzati dall'organo forestale competente, con esclusione degli sfolli e ripuliture di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c) che possono essere eseguiti nel rispetto delle PMPF.
2. 
Tutti gli interventi selvicolturali da realizzarsi nei boschi privati governati a ceduo semplice, con o senza matricine, e ceduo a sterzo devono essere comunicati all'organo forestale competente almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro tale termine, l'organo forestale competente, può prescrivere le modalità di intervento.
3. 
La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2, devono essere presentate dal proprietario o dagli aventi interesse al taglio anche su terreni di più proprietari.
4. 
L'autorizzazione all'intervento e le eventuali prescrizioni emanate in seguito alla comunicazione di taglio dovranno rispettare i disposti del piano di area forestale e delle PMPF. In deroga al piano di area forestale e alle PMPF possono essere autorizzati i tagli straordinari di cui all'articolo 21, comma 2, lettera e).
Art. 32 
(Piani di gestione aziendale dei boschi privati)
1. 
In alternativa alla comunicazione di intervento o alla richiesta di autorizzazione per il singolo intervento selvicolturale, i proprietari o i soggetti pubblici o privati che abbiano, da parte dei proprietari, delega di gestione per un tempo almeno pari alla durata di validità del Piano, possono richiedere l'approvazione da parte dell'organo forestale competente di un Piano di gestione aziendale.
2. 
Tutti gli interventi selvicolturali previsti dal Piano di gestione aziendale risultano autorizzati ai sensi dell'articolo 31.
Art. 33 
(Forme associate di gestione forestale)
1. 
Le comunità montane e, nel territorio esterno alle comunità montane, i comuni hanno il compito di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale privato, anche in applicazione di disposizioni dell'Unione europea, agendo attraverso:
a) 
apposite convenzioni con i proprietari forestali privati;
b) 
la promozione di associazione di proprietari;
c) 
la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno il 51% della superficie forestale interessata.
2. 
La superficie di riferimento per il calcolo della percentuale fissata dalla lettera c) è la seguente:
a) 
zone comprese in aree forestali soggette a piano di area forestale: totale della superficie forestale privata del territorio comunale risultante dalla relazione di piano;
b) 
zone comprese in aree forestali non ancora soggette a piano di area forestale: totale della superficie forestale privata del territorio comunale risultante dai dati ISTAT.
Titolo VII. 
STRUTTURE, COMPITI E FUNZIONI DEGLI ORGANI FORESTALI REGIONALI
Art. 34 
(Struttura degli Organi forestali regionali)
1. 
Le strutture regionali competenti in materia di pianificazione e gestione forestale dipendono dalla Direzione regionale economia montana e foreste e sono così articolate:
a) 
a livello centrale un settore politiche forestali ;
b) 
a livello intermedio 5 settori forestali territoriali;
c) 
a livello periferico uffici tecnici forestali per le zone montane, in numero massimo di 15.
2. 
Con propria deliberazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce nel dettaglio funzioni, competenze, e pianta organica degli uffici facenti capo a ciascuno dei tre livelli, sopra individuati, dell'organo forestale competente regionale.
3. 
La dotazione quali-quantitativa complessiva di personale per garantire l'assolvimento delle finalità della legge, di cui all'articolo 1, e dei compiti indicati all'articolo 21 comprende a regime almeno 60 laureati in scienze forestali, o agrarie, o naturali, o geologiche dei quali 10 a livello centrale, 20 a livello intermedio, 30 a livello periferico.
4. 
A tale scopo la Regione può attingere anche dall'organico di società a partecipazione regionale che già svolgono per conto della Regione Piemonte alcuni dei compiti elencati al precedente articolo. I dirigenti ed i responsabili dei settori e degli uffici sopra indicati devono essere laureati in una delle discipline sopraccitate.
Art. 35 
(Compiti e funzioni)
1. 
Competono agli organi forestali regionali le seguenti funzioni:
a) 
gestione sostenibile delle foreste;
b) 
pianificazione selvicolturale;
c) 
gestione, tramite l'azienda regionale delle foreste, del demanio e dei vivai forestali regionali;
d) 
autorizzazione e controllo degli interventi selvicolturali;
e) 
vigilanza sull'esecuzione degli interventi di trasformazione del suolo nelle zone soggette a vincolo forestale idrogeologico;
f) 
monitoraggio della consistenza e dello stato delle foreste, degli arboreti da legno e dei pascoli montani;
g) 
programmazione, orientamento, monitoraggio e finanziamento (anche tramite fondi comunitari o statali) delle attività: selvicoltura, rimboschimenti, arboricoltura da legno, vivaistica forestale, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, sistemazioni idraulico-forestali, realizzazione e manutenzione di infrastrutture forestali o al servizio di pascoli montani, alpicoltura;
h) 
protezione delle foreste dagli incendi e da altri danni di origine biotica od abiotica;
i) 
creazione e gestione di un osservatorio regionale sul mercato del legno, e degli albi regionali delle ditte utilizzatrici, dei consorzi di proprietari, dei raccoglitori di semi e dei vivaisti forestali, e di eventuali altri soggetti operanti nelle materie della presente legge;
j) 
individuazione e controllo dei popolamenti per la raccolta dei semi forestali, certificazione e controllo del materiale vivaistico forestale;
k) 
ricerca, sperimentazione, divulgazione, assistenza tecnica, e formazione professionale forestali;
l) 
collaborazione alla pianificazione faunistica e venatoria, ed alla pianificazione naturalistica delle aree protette.
Art. 36 
(Azienda regionale per le foreste)
1. 
È istituita l' Azienda regionale per le foreste, ente strumentale della Regione Piemonte, con i seguenti compiti:
a) 
gestione del demanio (agro-)forestale regionale (la Mandria, Capanne di arcarolo, Val Sessera, Prato Sesia, Millerose, ecc.), con finalità multiple, compresa la sperimentazione e la divulgazione di razionali tecniche selvicolturali sostenibili;
b) 
gestione razionale dei vivai forestali pubblici, per la produzione di piantine di qualità colturale e provenienza locale garantita, da cedere a titolo oneroso, per interventi di rimboschimento, arboricoltura da legno e ripristino ambientale;
c) 
formazione professionale permanente in materia di cantieristica forestale, selvicoltura, gestione di aree naturali, gestione faunistica, per operatori pubblici (in particolare squadre di operai forestali) e privati.
2. 
Pianta organica e funzionamento dell'Azienda saranno definiti con deliberazione di Giunta regionale nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 37 
(Comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno)
1. 
È costituito il Comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno. Esso è un organo consultivo della Direzione regionale Economia montana e foreste, fornisce pareri preventivi su leggi ed atti tecnico-amministrativi di rilevanza regionale in materia di: pianificazione forestale, selvicoltura, arboricoltura da legno, vivaistica forestale, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, sistemazioni idraulico-forestali, geologia, ingegneria naturalistica, alpicoltura, protezione dei boschi dagli incendi e da altre avversità biotiche ed abiotiche.
2. 
Il Comitato è costituito da sette tecnici competenti nelle materie di cui sopra, nominati dalla Giunta regionale e così designati: uno dall'Ordine professionale dei dottori agronomi e forestali, uno dall'Ordine professionale dei geologi, uno dall'Università, uno dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, uno dalle associazioni agricole, uno dal Corpo forestale dello Stato.
Titolo VIII. 
FINANZIAMENTI
Art. 38 
(Fondo forestale regionale)
1. 
È istituito il fondo forestale regionale, alimentato con il 50% delle risorse finanziarie costituenti il fondo regionale per la montagna (che viene quindi ridotto in pari misura) nonché con i proventi derivanti dalle vendite di lotti boschivi regionali, dalle vendite del materiale vivaistico di proprietà regionale e da altre risorse che l'Unione europea, lo Stato o la Regione mettono a disposizione del settore forestale.
2. 
Con il fondo forestale regionale vengono alimentati i capitoli di spesa relativi al settore forestale, con la possibilità di integrare i finanziamenti messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione per specifici settori d'intervento.
Art. 39 
(Programmazione della spesa)
1. 
Costituisce allegato del Piano forestale regionale il piano triennale di spesa nel settore forestale, in cui, per ogni capitolo sono indicate le risorse disponibili e la loro provenienza.
2. 
Nell'ambito del piano triennale di spesa sono individuate, come spese obbligatorie, le spese per gli operai e gli impiegati forestali dipendenti della Regione Piemonte, delle comunità montane, dei consorzi forestali e delle aziende speciali di cui al r.d.l. 3267/1923.
Art. 40 
(Priorità e criteri nella concessione dei finanziamenti)
1. 
Le priorità per la concessione dei finanziamenti sono stabilite, per settore d'intervento, nel Piano forestale regionale.
2. 
Lo stesso Piano forestale regionale stabilisce i criteri in base ai quali assegnare le priorità all'interno dei singoli settori, le spese ammissibili e le percentuali massime di contribuzione.
3. 
Con lo scopo di incentivare la gestione associata del patrimonio forestale privato, hanno priorità di incentivazione gli interventi previsti a favore di boschi facenti parte di consorzi o gestiti da consorzi.
4. 
Il Piano forestale regionale può essere integrato da provvedimenti specifici inerenti i singoli settori d'intervento.
Art. 41 
(Procedure per la concessone dei finanziamenti)
1. 
I finanziamenti sono concessi dall'organo forestale competente che predispone i relativi bandi da approvarsi con delibera della Giunta regionale.
2. 
I bandi riportano le norme per la presentazione delle domande di contributo e il regolamento per l'erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità dell'istruttoria delle domande ed i termini relativi per eventuali ricorsi.
Art. 42 
(Applicazione dei regolamenti e delle iniziative dell'Unione europea)
1. 
La Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, emana le disposizioni per l'applicazione dei regolamenti e di altre iniziative dell'Unione europea in materia di foreste e trasformazione dei prodotti forestali, demandati alla Regione ai sensi dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).
2. 
Gli adempimenti per l'applicazione, compresa la concessione delle agevolazioni, possono essere demandati in tutto o in parte:
a) 
ai servizi regionali centrali e periferici;
b) 
ad enti locali e alle comunità montane, fermo restando l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di indirizzo e coordinamento, della tenuta dei rapporti con lo Stato e del compimento di atti in sostituzione degli enti inadempienti e della revoca nel caso di inattività.
Art. 43 
(Definizione dei settori d'intervento)
1. 
I finanziamenti per lo sviluppo del settore forestale sono concessi, in particolare, per i seguenti interventi:
a) 
pianificazione e tutela forestale: beneficiari: proprietari forestali, singoli o associati;
b) 
interventi selvicolturali e di protezione delle foreste dalle avversità biotiche e abiotiche: beneficiari: proprietari forestali, singoli o associati nonché i soggetti che attuano la gestione forestale per conto della proprietà. Requisito prioritario è che le superfici forestali oggetto di intervento siano gestite tramite un Piano di gestione aziendale, anche appositamente predisposto;
c) 
infrastrutture forestali;
d) 
sistemazioni idraulico-forestali;
e) 
infrastrutture e gestione dei pascoli montani: beneficiari: soggetti gestori o proprietari, singoli o associati;
f) 
arboricoltura da legno, comprese siepi, filari e alberature stradali: beneficiari: agricoltori e proprietari di terreni agricoli;
g) 
castanicoltura da frutto;
h) 
ricerca, sperimentazione, divulgazione e formazione professionale;
i) 
imprese forestali;
j) 
trasformazione dei prodotti forestali;
k) 
associazionismo forestale;
l) 
riordino fondiario;
m) 
impianti di produzione di energia che utilizzino biomasse di origine forestale;
n) 
vivaistica forestale.
Titolo IX. 
VIGILANZA E DISPOSIZIONI DI POLIZIA FORESTALE
Art. 44 
(Vigilanza)
1. 
Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative agli articoli 8 e 45 sono esercitate dall'organo forestale competente regionale, dal Corpo forestale dello Stato, dalla Polizia regionale e locale, dai guardiaparco, dal personale di vigilanza dei consorzi forestali e delle aziende speciali di cui al r.d.l. 3267/1923.
2. 
Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'articolo 46 sono esercitate dall'organo forestale competente regionale, dal Corpo Forestale dello Stato, dal personale di vigilanza dei consorzi forestali e delle aziende speciali di cui al r.d.l. 3267/1923.
3. 
Alle sanzioni amministrative previste dalla presente legge non si applica il disposto dell'articolo 3 del regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134 (Legge contenente disposizioni e norme circa il riparto del prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi in materia penale), relativo alla compartecipazione ai proventi contravvenzionali.
Art. 45 
(Sanzioni amministrative per trasformazioni del suolo, scavi o riporti non autorizzati)
1. 
Salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale, le violazioni relative a trasformazioni del suolo in zone sottoposte a vincolo forestale e idrogeologico senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa comportano la sanzione amministrativa da euro 5 a euro 50 per mq di superficie trasformata, con un minimo di euro 200, condizionate al ripristino del soprassuolo.
2. 
Qualora la violazione interessi zone boscate o forestali alla sanzione di cui al comma precedente deve essere aumentata del doppio del valore delle piante eliminate, computato ai sensi dell'articolo 46.
3. 
L'inizio dei lavori autorizzati senza il versamento del corrispettivo di migliorie boschive di cui all'articolo 14, o senza la costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 15, comporta oltre alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione, la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200.
4. 
I proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati sul fondo comunale migliorie boschive di cui all'articolo 26.
Art. 46 
(Sanzioni amministrative per interventi e attività di gestione agro-silvo-pastorale)
1. 
Le sanzioni amministrative per interventi e attività di gestione agro-silvo-pastorale nei terreni soggetti a vincolo forestale e idrogeologico eseguiti in difformità dalle norme tecniche fissate dai piani di area forestale (PAF), piani di gestione aziendale (PGA) e dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF) sono regolate in base a quanto stabilito dall'art 26 del r.d.l. 3267/1923 e dalle PMPF di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 dello stesso regio decreto legge, predisposte e approvate secondo il disposto dell'articolo 19 della presente legge.
Art. 47 
(Norma finanziaria)
1. 
Allo stanziamento di 1.000.000,00 euro della spesa corrente ricompresa nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 14041 (Economia montana e foreste Economia montana Tit.I spese correnti) e allo stanziamento di 9 milioni di euro della spesa in conto capitale ricompresa nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 14042 (Economia montana e foreste Economia montana Tit.II spese in conto capitale) per l'esercizio finanziario 2007, si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. 
Per il biennio 2008 e 2009, alla spesa corrente di ciascun anno di 5 milioni di euro nell'ambito della UPB 14041 e alla spesa in conto capitale di ciascun anno di 30 milioni di euro nell'ambito della UPB 14042 si fa fronte con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Titolo X. 
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 48 
(Registro regionale)
1. 
Presso la Direzione regionale competente in materia di foreste è istituito in attuazione del d.lgs. 386/2003 il registro regionale dei materiali di base e dei boschi da seme.
2. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento del libro.
Art. 49 
(Informazione)
1. 
La Giunta regionale provvederà a rendere consultabile, sul sito Internet della Regione, un quadro, annualmente aggiornato grazie a specifici programmi di monitoraggio, della pianificazione forestale a livello regionale, sub-regionale ed aziendale (intercomunale, comunale ed ove possibile privata), con evidenziati i comuni e le rispettive superfici oggetto di pianificazione e il periodo di valenza del piano.
Art. 50 
(Competenze normative della Giunta regionale)
1. 
Con deliberazione di Giunta regionale si provvede a normare le seguenti materie in armonia con le disposizioni della presente legge:
a) 
metodologie di formazione Piani di area forestale;
b) 
metodologie di formazione dei Piani di gestione aziendale;
c) 
capitolati d'oneri per la vendita di lotti boschivi;
d) 
capitolati speciali d'appalto per lavori pubblici forestali;
e) 
albo regionale delle ditte boschive;
f) 
martello forestale regionale;
g) 
prezziario relativo ai lavori riguardanti i boschi e i pascoli montani;
h) 
contenuti della relazione forestale e di recupero ambientale e della relazione geologica di accompagnamento alle richieste di autorizzazione alle trasformazioni d'uso del suolo nelle aree soggette al vincolo forestale e idrogeologico, della relazione tecnica da presentare per gli interventi non richiedenti autorizzazione;
i) 
contenuti tecnici della comunicazione e della richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 31;
j) 
funzioni, competenze e pianta organica degli uffici dell'organo forestale competente regionale;
k) 
i contenuti dei progetti di interventi selvicolturali finalizzati alla vendita di lotti boschivi;
l) 
i contenuti dei progetti di interventi selvicolturali finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici forestali;
m) 
approvazione del regolamento di funzionamento del Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno;
n) 
modalità e criteri per l'iscrizione nel libro dei semi.
Art. 51 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti norme:
c) 
il comma 1, lettera d), dell' articolo 69 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
f) 
il comma 1, lettera b), dell' articolo 13 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 limitatamente alle parole "fatta eccezione per il taglio raso nei boschi d'alto fusto e del taglio raso per superfici superiori ai 10 ha nel caso dei boschi cedui";
g) 
l'articolo 22 delle PMPF (sigillo alberi di natale);
h)