Proposta di legge regionale n. 403 presentata il 07 febbraio 2007
Integrazione alla legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

Art. 1 
1. 
Nel titolo della l.r. 33/2003, dopo le parole "disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" sono aggiunte le parole ", inumazione e tumulazione".
2. 
Dopo l' articolo 2 della l.r. 33/2003 è inserito il seguente:
"
Art. 2 bis. (Inumazione e tumulazione)
1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.
2. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, la Direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.
3. L'ASL, informata dalla Direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dall'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento.
4. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomicamente riconoscibili.
5. In caso di amputazione le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.
"