Disegno di legge regionale n. 402 presentato il 06 febbraio 2007
Disciplina e sostegno delle attività di comunicazione e di informazione locale.

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito delle proprie competenze in materia, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto:
a) 
promuove e sostiene il pluralismo e la libertà di informazione nel territorio regionale, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e di comunicazione regionali;
b) 
promuove l'informazione sugli atti e sulle attività della Giunta e del Consiglio regionale, dotandosi di strutture e attività di comunicazione istituzionale nel quadro della normativa nazionale sulla comunicazione pubblica, con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni).
Art. 2 
(Oggetto)
1. 
La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui all'articolo 1 con interventi diretti a favorire:
a) 
la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità;
b) 
l'introduzione di innovazioni tecnologiche nei sistemi di comunicazione, con investimenti nelle infrastrutture e con l'offerta di servizi che rendano possibile la condivisione e la convergenza multimediale dei prodotti editoriali nel quadro delle tendenze alla digitalizzazione;
c) 
lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione con strumenti flessibili di intervento e con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali aventi sede legale e operanti in Piemonte (di seguito nominate "imprese editoriali locali"), che ne rafforzino la competitività e sviluppino l'occupazione e la professionalità;
d) 
la promozione delle campagne di comunicazione su temi di grande rilevanza civile e sociale;
e) 
la conoscenza del Piemonte e della sua identità a livello nazionale e internazionale;
f) 
l'informazione e la comunicazione sull'Unione europea in ambito regionale;
g) 
la costante interazione comunicativa con le comunità piemontesi residenti all'estero;
h) 
la dotazione di strumenti di conoscenza e aggiornamento relativi al cambiamento dei sistemi mediali e all'andamento dei flussi di comunicazione in entrata e in uscita, con la sperimentazione di piattaforme e applicativi editoriali, e con la costruzione o l'adozione di sistemi aperti di archiviazione e documentazione, i quali consentano la massima fruibilità e accessibilità pubblica e dei prodotti informativi.
Titolo II. 
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ
Art. 3 
(Criteri generali)
1. 
Ai fini della presente legge, per "sistema integrato delle comunicazioni" si intende il settore che comprende le seguenti attività:
a) 
stampa quotidiana e periodica;
b) 
editoria fruibile attraverso internet;
c) 
radio e televisione;
d) 
cinema;
e) 
iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
f) 
sponsorizzazioni.
2. 
Per la promozione del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità, la Regione sostiene iniziative di collaborazione e cooperazione fra gli enti locali, che, favoriscano, sviluppino o qualifichino la propria attività di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico.
3. 
La Regione sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti di informazione e comunicazione atti a sviluppare il pluralismo e la partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, operanti sul territorio regionale.
4. 
Le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto sulla base dei seguenti criteri:
a) 
preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti;
b) 
attenzione per i progetti e i programmi di comunicazione che favoriscano l'integrazione sociale e civile delle minoranze etniche;
c) 
agevolazione delle iniziative dedicate a informare e comunicare sulle pari opportunità.
5. 
Il regolamento di cui al comma 4 disciplina, in particolare, i contenuti tecnici, i beneficiari ed i requisiti d'accesso e le procedure attuative degli strumenti d'intervento.
Art. 4 
(Rapporti con il Servizio pubblico radiotelevisivo)
1. 
La Regione, previa intesa con il Ministero delle Comunicazioni, provvede a stipulare con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione i contratti di servizio pubblico previsti dall' articolo 46 del decreto legislativo 31 luglio 2000, n. 177 (Testo Unico della radiotelevisione).
2. 
Al fine di attuare i contratti di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonché nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e del principio di perequazione, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere intese con il Ministero delle Comunicazioni volte a definire l'utilizzo di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini piemontesi.
Titolo III. 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE EDITORIALI LOCALI
Art. 5 
(Criteri generali)
1. 
La Regione sostiene le imprese editoriali locali che hanno sede legale e che operano in Piemonte nei settori individuati all'articolo 6. Gli interventi di cui al presente Titolo hanno lo scopo di favorire la competitività economica e gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all'incremento dell'occupazione, oltre che all'ampliamento dei consumi editoriali.
2. 
Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni, le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi previsti al comma 1 sono disciplinati con apposito regolamento di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, sulla base dei seguenti principi:
a) 
agevolare in via prioritaria: il passaggio dall'analogico al digitale, anche al fine di liberare frequenze per nuovi servizi di pubblica utilità, la convergenza tecnologica, la fruibilità in logica multicanale dei prodotti editoriali;
b) 
favorire: i progetti volti all'aumento di occupazione giovanile e femminile, le iniziative volte a dare una dimensione europea alle notizie e ai servizi giornalistici locali, la progettazione e realizzazione di notiziari e servizi per non vedenti e non udenti;
c) 
potenziare le reti distributive e i punti vendita dei prodotti editoriali di qualità;
d) 
abbattere le tariffe postali;
e) 
sostenere le tendenze all'affermarsi di sistemi di trasmissione radiotelevisiva via internet (IpTv e web radio), per la loro ricaduta sul sistema della comunicazione di prossimità, specie nel campo dell'uso dei servizi sociali, della sanità e della comunicazione d'emergenza;
f) 
favorire il ricorso al software a codice sorgente aperto, rilasciato con licenza libera;
g) 
incoraggiare, nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, la diffusione di modalità ispirate ai principi di condivisione di contenuti culturali e della conoscenza;
h) 
favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative e di intesa, per mettere le imprese in grado di gestire in comune impianti di messa in onda, strutture amministrative di logistica aziendale, trasmissione di dati per conto proprio e per conto terzi, strutture redazionali e modalità di produzione e diffusione di contenuti;
i) 
sostenere la costruzione di reti di emittenti su base regionale, che siano attivabili periodicamente in occasione di eventi di impatto particolare e che richiedono una diffusione capillare di segnali e messaggi sul territorio, sia a fini di promozione di manifestazioni di grande rilievo, che di prevenzione e difesa sociale;
l) 
sostenere la diffusione di nuovi sistemi di ricezione digitale e tipi avanzati di decoder, incentivandone l'uso da parte del pubblico;
m) 
assicurare la presenza dei giornali periodici sul web e il loro sviluppo in senso multimediale;
n) 
promuovere i prodotti editoriali di qualità sui periodici locali d'informazione a mezzo stampa, sulle emittenti radio-televisive piemontesi e su testate e siti on line;
o) 
sostenere gli abbonamenti alle agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale, regionale, o almeno interprovinciale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali a carattere informativo, che hanno esigenze di tempestività;
p) 
promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati di notiziario e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale;
q) 
agevolare la costruzione di piattaforme e sistemi editoriali che consentano l'archiviazione, indicizzazione e condivisione dei contenuti audiovisivi, ai fini della loro valorizzazione culturale e di mercato;
r) 
favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base provinciale, intercomunale o di comunità montana.
3. 
Il regolamento di cui al comma 2 disciplina, in particolare, i contenuti tecnici, i beneficiari ed i requisiti d'accesso e le procedure attuative degli strumenti d'intervento.
Art. 6 
(Settori d'intervento)
1. 
Gli interventi di sostegno alle imprese editoriali locali di cui all'articolo 5 riguardano i seguenti settori:
a) 
mezzi d'informazione periodica a mezzo stampa;
b) 
editoria libraria;
c) 
mezzi di informazione e comunicazione radiotelevisiva;
d) 
mezzi d'informazione editi unicamente in rete.
2. 
Ai fini della presente legge sono considerati mezzi d'informazione periodica a mezzo stampa, le pubblicazioni periodiche settimanali, bisettimanali e trisettimanali che:
a) 
producono articoli di cronaca locale e servizi aventi per oggetto l'informazione e la comunicazione di prossimità;
b) 
sono editi regolarmente con almeno quarantacinque uscite annuali;
c) 
dichiarano una tiratura, certificata dalla tipografia, di almeno tremila copie in media per numero;
d) 
coprono un bacino di lettura almeno provinciale o intercomunale;
3. 
Rientrano nel settore dell'editoria libraria, le riviste culturali e scientifiche, gli annuari e i bollettini aventi periodicità quindicinale, mensile, trimestrale, semestrale e annuale, le pubblicazioni periodiche e non periodiche di qualità, che abbiano per oggetto la storia, le tradizioni e le realtà sociali, economiche e culturali del Piemonte e dei suoi protagonisti, o che trattino temi di rilevante interesse culturale, scientifico e di attualità.
Art. 7 
(Strumenti di intervento)
1. 
Per l'attivazione degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:
a) 
convenzioni e contratti con le società di telecomunicazione e con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione;
b) 
agevolazioni, offerte di servizio e erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi;
c) 
concessione di garanzie sussidiarie, a fronte di operazioni di finanziamento e locazione finanziaria;
d) 
messa a disposizione di piattaforme idonee;
e) 
finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento;
f) 
iniziative premiali rivolte ai giovani, borse di studio e stage finalizzati al miglioramento degli standard di qualità e alla progettazione e realizzazione di nuovi formati d'informazione e comunicazione;
g) 
studi e ricerche volti ad offrire piattaforme editoriali e applicativi di interconnessione, e fornire dati utili sui flussi di comunicazione e sulle tendenze del mercato;
h) 
abbattimento dei costi concessionari.
Art. 8 
(Requisiti)
1. 
Per accedere ai benefici previsti dal presente titolo, le imprese editoriali locali devono essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale ed al registro degli operatori della comunicazione, tenuto presso il CO.RE.COM, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) e devono, inoltre, essere in regola con gli obblighi di legge in materia di trattamento contrattuale del personale dipendente e di sicurezza nei luoghi di lavoro, applicando al personale che ne ha titolo i contratti giornalistici Fnsi, Fipe e Aeranti-Corallo.
2. 
I periodici locali d'informazione a mezzo stampa e le emittenti televisive locali devono avere un organico redazionale che comprenda almeno due iscritti all'ordine dei giornalisti in qualità di professionisti o pubblicisti, con contratto a tempo indeterminato.
3. 
Per le radio locali e per i mezzi d'informazione editi unicamente in rete, si richiede la presenza di almeno un pubblicista o professionista, anche con contratto a tempo parziale, purché indeterminato.
4. 
Non sono ammesse ai benefici le emittenti a carattere di televendita, quelle che superino i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva e le pubblicazioni a stampa con più del 70 per cento di pubblicità.
Titolo IV. 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Art. 9 
(Attività di informazione e comunicazione istituzionale)
1. 
Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione per realizzare servizi di:
a) 
informazione nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi, strumenti informatici e telematici;
b) 
comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale, alle associazioni dei piemontesi in Italia e all'estero;
c) 
comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'organizzazione regionale.
2. 
La Giunta regionale ed il Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano attività di informazione e comunicazione al fine di:
a) 
favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti con cui la Regione si rivolge ai cittadini;
b) 
informare i cittadini sulle opportunità e i servizi offerti dalla Regione, garantendo i diritti d'informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi tramite la propria rete di sportelli, anche informatici o decentrati, recependo le domande di operatori e cittadini agli organi del governo regionale e gestendo le procedure di reclamo;
c) 
programmare la distribuzione di pubblicità istituzionale;
d) 
mantenere relazioni esterne continuative con il tessuto associativo regionale nonché con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'Unione europea e alle comunità piemontesi residenti all'estero;
e) 
gestire le relazioni con i media;
f) 
rendere la comunicazione dell'Amministrazione regionale un sistema integrato ed aperto alla massima interattività con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;
g) 
favorire l'accesso ai canali e ai mezzi di comunicazione delle categorie sociali in condizioni di disabilità e disagio;
h) 
promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica;
i) 
sviluppare forme di marketing pubblico territoriale e di comunicazione dei grandi eventi, che contribuiscano alla conoscenza del Piemonte e ad affermarne l'immagine a livello nazionale e internazionale;
l) 
potenziare la comunicazione interna e la formazione e aggiornamento professionale del proprio personale, in collaborazione con gli altri enti locali, e con l'Università, oltre che con l'Ordine regionale dei giornalisti e l'Associazione Stampa Subalpina, per quanto attiene le attività formative rivolte ai giornalisti.
Art. 10 
(Organizzazione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale)
1. 
La Regione articola la propria attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso le apposite Direzioni competenti presenti, rispettivamente, presso la Giunta e il Consiglio regionale.
2. 
In conformità con la normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale regionale, la progettazione, programmazione e realizzazione delle attività di comunicazione e informazione in forma multimediale, con strumenti e modalità in grado di agire in tempo reale su diverse piattaforme, sono attuate attraverso strutture operanti all'interno delle Direzioni di cui al comma 1.
3. 
Per la composizione degli Uffici stampa previste all' articolo 9 della l. 150/2000 operanti nelle Direzioni di cui al comma 1, la Giunta ed il Consiglio regionale si avvalgono di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria.
4. 
Sono demandate a specifica area di contrattazione, di cui all' articolo 9, comma 5, della l. 150/2000, le determinazioni in ordine alla applicabilità del contratto nazionale giornalistico al personale che sia iscritto all'ordine dei giornalisti e che sia assegnato alla struttura regionale di informazione di cui al comma 3.
Titolo V. 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI VERTICI ISTITUZIONALI
Art. 11 
(I portavoce)
1. 
I Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale possono, rispettivamente, avvalersi, per l'intera durata del proprio mandato, di portavoce, anche esterni all'amministrazione, con compiti di collaborazione diretta e supporto alla attività di comunicazione istituzionale e politica.
2. 
Ai portavoce competono i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione e con i soggetti politici ed economici.
3. 
I portavoce sono scelti in base ad un rapporto fiduciario e non possono, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
4. 
Il relativo contratto a tempo determinato di diritto privato è rinnovabile e revocabile, e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica dell'organo politico. Il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai direttori generali. Ai dipendenti regionali ai quali è conferito l'incarico di portavoce si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 4 bis della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato).
5. 
L'incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.
Titolo VI. 
RICERCHE E FORMAZIONE
Art. 12 
(Criteri generali)
1. 
La Regione sostiene e promuove studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione e ai flussi di informazioni e notizie in entrata e uscita che li caratterizzano, onde poter disporre di strumenti flessibili d'investimento e di intervento, per le finalità indicate all'articolo 1.
2. 
Al medesimo scopo, la Regione, in accordo con gli enti locali operanti sul proprio territorio e con i soggetti indicati all'articolo 3, sostiene e promuove azioni di formazione e qualificazione professionale nel settore dell'informazione e della comunicazione, rivolte in particolare ai giovani, alle donne, e alle categorie sociali in condizioni di minoranza o disagio.
Art. 13 
(Corsi di formazione e aggiornamento professionale)
1. 
La Regione promuove la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, anche telematici, volti al personale di soggetti pubblici e privati operanti nei settori dell'informazione e della comunicazione.
2. 
I corsi di cui al comma 1 possono essere gestiti direttamente dalla Regione, oppure in collaborazione con gli Enti pubblici o privati o con consorzi di imprese operanti nel settore.
Titolo VII. 
NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 14 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 15 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2007, la spesa complessiva, in termini di competenza e di cassa, di euro 1.500.000,00. Tale somma è iscritta all'UPB 06021 (Ufficio Stampa della Giunta. Spese correnti).
2. 
Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, si fa fronte riducendo di pari importo la dotazione finanziaria dell'UPB 09011 (Bilanci e Finanze. Fondi speciali di parte corrente).
3. 
Per gli anni successivi, alla spesa annua di cui al comma 1, si provvede secondo le modalità indicate dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 16 
(Abrogazioni)
1. 
È abrogata la legge regionale 30 luglio 1990, n. 52 (Interventi per l'informazione locale).