Proposta di legge regionale n. 401 presentata il 02 febbraio 2007
Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Altri firmatari

CHIEPPA VINCENZO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
In attuazione delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea 18 giugno 2003, n. 302, Politica integrata dei prodotti - Sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale, e nel programma Strategia d'Azione ambientale per lo Sviluppo sostenibile in Italia, approvato dal Comitato interministeriale per la Programmazione economica con deliberazione 2 agosto 2002, n. 57, le stazioni appaltanti della pubblica Amministrazione introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato e a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.
Art. 2 
(Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici)
1. 
La Regione, le province e i comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti approvano, entro 12 mesi dalla approvazione della presente legge, un piano triennale denominato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici finalizzato ad orientare le stazioni appaltanti di propria competenza all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi, con l'obiettivo di convertire al termine del primo triennio almeno il 30 per cento della spesa complessiva prevista e di aumentare la percentuale del 10 per cento per ogni triennio fino al raggiungimento di almeno il 60 per cento.
2. 
Nella definizione del Piano di cui al comma 1, le amministrazioni interessate tengono conto dei seguenti criteri generali per qualificare le procedure di selezione degli approvvigionamenti pubblici:
a) 
riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) 
sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) 
riduzione della produzione di rifiuti;
d) 
riduzione delle emissioni inquinanti;
e) 
riduzione dei rischi ambientali;
f) 
produzione di rifiuti, non tossici, riutilizzabili o riciclabili.
3. 
Il Piano di cui al comma 1 indica gli obiettivi da raggiungere per la riconversione degli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:
a) 
arredi;
b) 
materiali da costruzione;
c) 
manutenzione delle strade;
d) 
gestione del verde pubblico;
e) 
illuminazione e riscaldamento;
f) 
elettronica;
g) 
tessile;
h) 
cancelleria;
i) 
ristorazione;
l) 
materiali per l'igiene;
m) 
trasporti.
Art. 3 
Monitoraggio)
1. 
La Regione verifica lo stato di attuazione della presente legge.
2. 
Gli enti locali di cui all'articolo 2 trasmettono annualmente alla Giunta regionale i dati relativi ai provvedimenti assunti.
3. 
La Giunta regionale elabora e trasmette all'Assemblea legislativa apposita relazione annuale di illustrazione degli obiettivi raggiunti nel territorio regionale.
Art. 4 
Linee guida)
1. 
Entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale provvede ad emanare le linee guida relative ai criteri ecologici e alla metodologia da adottare nei bandi di gara.