Proposta di legge regionale n. 399 presentata il 29 gennaio 2007
Modifica alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario).
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Altri firmatari

CHIEPPA VINCENZO

Art. 1 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) รจ aggiunto il seguente comma:
" 3. Gli studenti cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, per ottenere i benefici di cui al comma 1 producono, entro il termine perentorio di 180 giorni, i certificati e le attestazioni di cui all' articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'Ente di cui al comma 1, in tale periodo, eroga i benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio universitario, salva l'applicazione dell'articolo 16 nel caso di mancata produzione della documentazione nel termine di 180 giorni."
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