Modifica alla
legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario).
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Modifiche all'
articolo 15 della l.r. 16/1992)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) รจ aggiunto il seguente comma:
.
" 3. Gli studenti cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, per ottenere i benefici di cui al comma 1 producono, entro il termine perentorio di 180 giorni, i certificati e le attestazioni di cui all'
articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'Ente di cui al comma 1, in tale periodo, eroga i benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio universitario, salva l'applicazione dell'articolo 16 nel caso di mancata produzione della documentazione nel termine di 180 giorni."