Proposta di legge regionale n. 398 presentata il 26 gennaio 2007
Interventi a sostegno delle famiglie numerose.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione adotta politiche familiari volte a riconoscere e tutelare la famiglia fondata sul matrimonio, con particolare riguardo a quelle numerose.
2. 
La Regione promuove iniziative e progetti a sostegno del welfare delle famiglie piemontesi anche di concerto con l'associazionismo ed il volontariato.
Art. 2 
(Definizione)
1. 
Ai sensi della presente legge sono definite numerose tutte quelle unioni fondate sul contratto civile del matrimonio che abbiano almeno tre figli a carico.
2. 
Le famiglie numerose così come individuate al comma precedente, in forma singola od associata, sono destinatarie esclusive delle agevolazioni fiscali ed economiche e delle contribuzioni a fondo perduto previste dalla presente legge.
3. 
Sono escluse dai benefici della presente legge le coppie di fatto e le coppie separate o divorziate.
Art. 3 
(Contributi ed agevolazioni)
1. 
La Regione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, concede:
a) 
contributi a fondo perduto a totale copertura delle detrazioni e deduzioni fiscali non godute, ai sensi della legge finanziaria in vigore nell'anno di richiesta dei contributi, inerenti le spese socio sanitarie e scolastiche dei figli a carico;
b) 
contributi a fondo perduto pari all'importo dell'assegno familiare non percepito per il figlio a carico che abbia raggiunto la maggiore età;
c) 
contributi a fondo perduto, pari alla pensione base annua di un lavoratore dipendente, a favore della madre al raggiungimento dei sessantacinque anni;
d) 
contributi a fondo perduto a copertura del 50% delle spese relative alle utenze (luce, gas ed acqua), alla tassa sulla raccolta rifiuti solidi urbani ed all'imposta comunale sugli immobili.
2. 
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alla moglie ed ai figli a carico che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, purché privi di un proprio reddito e con domicilio e residenza presso il nucleo familiare stesso.
3. 
L'individuazione delle modalità di attuazione del presente articolo sono demandate ad un Regolamento che la Giunta regionale deve approvare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 
(Convenzioni e servizi)
1. 
La Regione Piemonte promuove convenzioni a livello regionale, i cui benefici consistono nella riduzione dei costi su:
a) 
trasporti e viabilità;
b) 
accesso a luoghi di cultura e/o di svago qualora la famiglia si presenti al completo.
Art. 5 
(Fondo regionale per le famiglie numerose)
1. 
La Regione istituisce un "Fondo regionale annuo per la famiglie numerose" per promuovere e per far conoscere la realtà delle famiglie numerose alla società civile. A tal fine vengono erogati contributi agli Enti locali per l'organizzazione di eventi, manifestazioni, incontri, convegni ed ogni altra iniziativa volta a valorizzare la famiglia numerosa, così come definita nella presente legge.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Al finanziamento del fondo regionale per le famiglie numerose, il cui stanziamento nell'esercizio finanziario 2007 è pari a un milione di euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Tit.I spese correnti) del bilancio regionale si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 7 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.