Proposta di legge regionale n. 397 presentata il 24 gennaio 2007
Recupero della volumetria dei 'Piani pilotis' per alloggi residenziali destinati ad anziani, disabili e giovani coppie.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte favorisce gli interventi di edilizia residenziale diretti all'aumento della disponibilità di alloggi da destinare agli anziani, ai disabili e alle giovani coppie e, a tal fine, promuove il recupero, a fini abitativi, dei piani pilotis.
Art. 2 
(Definizione)
1. 
Si definiscono piani pilotis i volumi sottostanti il primo piano degli edifici compresi nella sagoma di copertura.
Art. 3 
(Ambito di applicazione)
1. 
Negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero a solo scopo residenziale del piano pilotis, purché risulti legittimamente realizzato alla data di entrata in vigore della presente legge. Il recupero è soggetto a concessione edilizia.
2. 
Il recupero di cui alla presente legge può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti dalle urbanizzazioni primarie.
3. 
Il recupero abitativo dei piani pilotis è consentito ove siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e quanto disposto dal comma 2.
4. 
Le unità abitative realizzate attraverso il recupero dei piani pilotis sono destinate unicamente a famiglie parentali o monoparentali, in cui sono presenti soggetti anziani, disabili nonché alle giovani coppie.
5. 
Le modalità di accesso a dette unità abitative sono stabilite con regolamento comunale.
Art. 4 
(Disciplina degli interventi)
1. 
Gli interventi edilizi di cui alla presente legge non richiedono preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo né inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto; essi sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettere c) e d), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall' articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 56/77 e successive modificazioni).
2. 
Il recupero dei piani pilotis ai fini abitativi è ammesso anche in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi, previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati.
3. 
Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
4. 
Il rilascio della concessione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, calcolati ai sensi dell' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), sulla volumetria virtuale, resa abitativa, secondo le tariffe in vigore per le opere di nuova costruzione.
5. 
Il contributo di cui al comma 4 è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare principale.
Art. 5 
(Efficacia)
1. 
Le norme della presente legge prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi vigenti.
Art. 6 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.