Proposta di legge regionale n. 396 presentata il 22 gennaio 2007
Interventi a sostegno dell'editoria, dei quotidiani e periodici, dell'informazione radiotelevisiva e informatica del Piemonte.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, con la presente legge, nell'ottica del decentramento e della valorizzazione delle autonomie locali finalizzati alla promozione dell'informazione locale legata al territorio, contribuisce ad assicurare la libertà ed il pluralismo delle fonti di informazione nel rispetto dei principi costituzionali e dello Statuto, l'innovazione in ambito tecnologico delle imprese dei settori interessati, le interrelazioni fra il sistema dell'informazione e dell'editoria locale e le altre realtà nazionali ed internazionali.
Art. 2 
(Destinatari)
1. 
Nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati ai seguenti soggetti:
a) 
imprese, aziende, cooperative ed associazioni editoriali che pubblichino volumi con particolare attenzione alla valorizzazione della cultura piemontese ed alla scoperta e promozione di autori piemontesi;
b) 
quotidiani e periodici a diffusione locale regolarmente registrati in tribunale da almeno un anno dall'entrata in vigore della presente legge con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o almeno sovracomunale;
c) 
mezzi di informazione locale radiotelevisiva e informatica (specificamente quotidiani e periodici on line) nell'ottica della valorizzazione del legame tra carta stampata e presenza sul Web.
Art. 3 
(Ambito di applicazione)
1. 
La presente legge si applica in via esclusiva all'editoria, ai quotidiani e periodici ed all'informazione radiotelevisiva e informatica locale che abbiano una sede produttiva collocata sul territorio del Piemonte e che presentino il requisito della piccola dimensione nei termini seguenti:
a) 
soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, lettera a), che abbiano prodotto e distribuito almeno cinque pubblicazioni e non oltre cinquecento negli ultimi due anni;
b) 
quotidiani e periodici locali di cui all'articolo 2, lettera b), con tiratura fino a 40.000 copie;
c) 
mezzi di informazione di cui all'articolo 2, lettera c), che facciano riferimento a editori locali e non usufruiscano dei grandi circuiti pubblicitari propri dei mezzi analoghi di maggiore dimensione.
Art. 4 
(Modalità e forme degli interventi)
1. 
Le finalità di cui all'articolo 1, vengono perseguite mediante i seguenti interventi:
a) 
erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato;
b) 
incentivazione della diffusione capillare sull'intero territorio regionale delle opere editoriali;
c) 
erogazione di incentivi per il potenziamento della distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Piemonte promuovendone la diffusione sia sul territorio nazionale che all'estero;
d) 
erogazione di contributi per la predisposizione di programmi per la diffusione della lettura dell'editoria libraria piemontese, della stampa periodica locale e della fruizione dei mezzi radiotelevisivi e informatici di informazione nelle scuole, negli alberghi, negli ospedali, nei posti di lavoro;
e) 
erogazione di contributi per l'acquisto da parte delle biblioteche piemontesi di pubblicazioni edite dai piccoli editori;
f) 
erogazioni di contributi per la traduzione in lingua straniera di testi pubblicati dagli editori piemontesi;
g) 
cura del catalogo cartaceo on-line di tutte le pubblicazioni edite dagli editori piemontesi, prevedendo l'aggiornamento almeno con cadenza biennale;
h) 
implementazione dei contributi per l'abbonamento alle agenzie di stampa regionali;
i) 
a favore dei soggetti di cui all'art. 3 di nuova costituzione è prevista per il primo anno di attività l'esenzione dall'Imposta regionale sulle attività produttive;
j) 
previsione che la Giunta regionale possa operare da intermediario per la conclusione di accordi, convenzioni ed altre intese tra piccoli editori, enti locali, consorzi, aziende pubbliche e associazioni "no profit" per iniziative editoriali qualificate e con aziende specializzate nella distribuzione;
k) 
contributi per l'abbattimento dei costi di realizzazione e stampa;
l) 
contributi relativi all'acquisto, all'installazione e al potenziamento delle attrezzature tecniche finalizzate alla realizzazione di volumi librari, quotidiani, periodici, sia cartacei che on line, locali;
m) 
contributi per la realizzazione di studi e ricerche finalizzati all'analisi delle prospettive di sviluppo della stampa e dell'editoria locali;
n) 
erogazione di contributi da destinare alle testate giornalistiche piemontesi per garantire il mantenimento di una redazione giornalistica composta da almeno cinque redattori impegnati nell'iter per il conseguimento dell'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti. La proprietà della testata dovrà indicare i nominativi dei cinque collaboratori, rendicontare annualmente i compensi loro erogati e produrre la documentazione relativa agli articoli, servizi televisivi o radiofonici da loro effettuati.
2. 
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai soggetti di cui all'articolo 2, con preferenza per quelle iniziative che operano in zone disagiate di montagna o per quelle costituite in forma cooperativa o consortile.
Art. 5 
(Modalità di presentazione delle domande di contributo)
1. 
Le domande per ottenere i contributi di cui alla presente legge devono essere presentate, per il primo anno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio.
2. 
Le domande debbono essere corredate da una relazione che illustri dettagliatamente il programma per cui si richiede il contributo, la sua corrispondenza alle finalità della legge e che contenga un'analisi dettagliata delle spese che si intendono sostenere.
Art. 6 
(Priorità nell'assegnazione dei contributi)
1. 
Nella destinazione degli interventi è data priorità alle associazioni senza fine di lucro e alle imprese cooperative singole o associate. In particolare si tiene conto delle iniziative: a) promosse e gestite da giovani, di età non superiore a trentacinque anni, o da donne, in forma associata; b) volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini con disabilità sensoriale; c) promosse e gestite da cooperative no-profit non aventi scopo di lucro, d) alle iniziative volte a facilitare l'accesso all'informazione da parte dei piemontesi residenti fuori dalla Regione e da parte del mondo scolastico.
2. 
Possono essere destinati interventi, fino ad un massimo pari al venti per cento dei fondi stanziati, ad associazioni culturali operanti nei settori interessati.
3. 
Sono esclusi dai benefici della presente legge i soggetti di cui al comma 1 che ospitano nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del sessanta per cento dello spazio a disposizione per passaggi e/o inserzioni pubblicitarie.
4. 
Almeno il venti per cento dello stanziamento complessivo è riservato alle imprese regionali dei settori di cui all'articolo 2 che intendano fondare i propri programmi di sviluppo sull'utilizzo di tecnologie avanzate nel settore dell'informazione.
Art. 7 
(Requisiti per l'accesso al contributo)
1. 
Sono richiesti i seguenti requisiti per la fruizione dei benefici di cui all'articolo 3:
a) 
iscrizione da almeno un anno al registro delle testate giornalistiche presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi;
b) 
presentazione del rendiconto o del bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
c) 
utilizzazione degli spazi per inserzioni pubblicitarie non superiore al 60 per cento;
d) 
periodicità almeno bimestrale;
e) 
numero di pagine non inferiore a sedici.
Art. 8 
(Acquisto di copie di opere editoriali)
1. 
L'intervento regionale per l'acquisto, da parte dell'Assessorato alla cultura, di copie di opere a scopo di sostegno dell'attività editoriale non può essere superiore al quaranta per cento del costo globale di edizione dell'opera.
2. 
Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione nei riguardi delle opere editoriali e/o di quotidiani e periodici realizzati da editori regionali, anche se prodotti in coedizione con altri editori.
3. 
Su richiesta dell'Assessorato alla cultura, per le opere acquistate ai fini di cui al comma 1, e dell'Assessorato che procede all'acquisto in ogni altro caso, l'editore provvede alla distribuzione diretta delle opere, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessorato acquirente. Le relative spese di distribuzione sono poste a carico dell'Assessorato che procede all'acquisto.
Art. 9 
(Interventi per la diffusione al di fuori del territorio regionale delle opere librarie e dei quotidiani e periodici editi in Piemonte)
1. 
Al fine di potenziare la diffusione delle opere edite in Piemonte al di fuori del territorio regionale, la Regione provvede annualmente, attraverso imprese specializzate nel settore, alla promozione delle opere stesse, anche attraverso la realizzazione di una selezione di opere editoriali realizzate da casa editrici.
2. 
La Regione partecipa alle fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale e cura, anche in collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di mostre editoriali, anche al di fuori del territorio regionale.
3. 
Allo scopo di promuovere le testate locali sia quotidiane che periodiche, realizzate a mezzo stampa o in via informatica, la Regione ne sostiene la diffusione presso le comunità di origine piemontese, residenti in altre regioni italiane o all'estero, contribuendo alla sottoscrizione di abbonamenti alle testate stesse.
Art. 10 
(Servizi per la formazione e lo sviluppo di forme associative)
1. 
La Regione sostiene la creazione e lo sviluppo di forme associative tra le imprese editoriali che prestino servizi comuni per l'attuazione di progetti per la conoscenza e lo sviluppo dei mercati, per la creazione di nuovi canali di commercializzazione, per l'adeguamento a normative tecniche, per il miglioramento della produzione, della gestione, dell'organizzazione e della logistica aziendale e per l'innovazione tecnologica.
2. 
La Regione riconosce e sostiene il ruolo delle forme associative degli editori piemontesi.
Art. 11 
(Pubblicazione di opere di particolare valore)
1. 
L'Assessorato alla cultura provvede direttamente alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore che non abbiano sufficienti spazi di mercato. L'elenco di dette opere viene approvato annualmente dalla Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 12.
2. 
La Regione concorre a promuovere la diffusione nelle scuole medie inferiori e superiori di opere di particolare qualità ed interesse regionale.
Art. 12 
(Programma annuale di intervento)
1. 
L'attuazione degli interventi indicati dalla presente legge si provvede sulla base di un programma annuale così articolato:
a) 
relazione sullo stato delle attività editoriali in Piemonte;
b) 
indicazioni degli indirizzi e dei criteri assunti a base della elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
c) 
ricerche e studio di prospettive di sviluppo della stampa locale piemontese;
d) 
specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio, con l'identificazione del relativo ammontare della spesa.
2. 
Il programma, predisposto dall'Assessorato alla cultura, sentita la Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 12, che si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento, è approvato dalla Giunta regionale e trasmesso, entro due mesi dalla pubblicazione delle legge di bilancio, alla Commissione consiliare competente per materia che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
3. 
Trascorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, essi si considerano positivi.
Art. 13 
(Commissione regionale)
1. 
La Regione istituisce una Commissione regionale per le attività editoriali con funzione di organo consultivo per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.
2. 
La Commissione esprime il parere sul programma di cui all'articolo 11 e sulle opere per le quali si richiede l'intervento regionale, nonché su tutte le questioni riguardanti gli oggetti della presente legge, di propria iniziativa o su richiesta dell'Assessore alla cultura. In ogni caso, trascorsi inutilmente quindici giorni per l'espressione di pareri richiesti dall'Assessorato, essi si considerano positivi. Inoltre la Commissione si identifica quale interlocutore privilegiato per eventuali problematiche insorte con le associazioni degli editori più rappresentative in Piemonte.
3. 
La Commissione deve essere composta da:
a) 
un rappresentante dell'Assessorato regionale alla cultura;
b) 
un rappresentante della Presidenza del Consiglio regionale;
c) 
un membro per ogni associazione regionale di categoria, scelto in modo tale da assicurare la massima rappresentanza delle diverse istanze espresse dal territorio.
4. 
La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi su convocazione dell'Assessore alla cultura ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti.
5. 
Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell'Assessorato alla cultura.
Art. 14 
(Comunicazione istituzionale)
1. 
Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, le iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario sono rivolte a:
a) 
promuovere l'immagine e le attività della Regione;
b) 
far conoscere ai cittadini il funzionamento e le modalità di accesso ai servizi pubblici;
c) 
sensibilizzare i cittadini su argomenti specifici di comportamento civico, sociale ed economico;
d) 
informare su atti di particolare importanza per i quali non siano sufficienti le forme ordinarie di pubblicazione.
2. 
Le iniziative pubblicitarie di qualsiasi genere non devono rivestire carattere personale.
3. 
Ai fini della presente legge si intende per comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario quella diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa mediante l'acquisto di spazi pubblicitari, escluse le comunicazioni effettuate in adempimento di obblighi di pubblicità legale e quelle finalizzate alla promozione e tutela delle attività produttive.
4. 
Per mezzi di comunicazione di massa si intendono i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.
5. 
La Regione predispone annualmente uno specifico piano per la comunicazione istituzionale, comprensivo della spesa che gli enti regionali destinano alla propria pubblicità istituzionale.
6. 
Il piano indica i criteri seguiti nell'assegnazione della pubblicità alle varie aziende o testate in conformità alle finalità della presente legge.
7. 
Il piano annuale di riparto delle spese pubblicitarie, predisposto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è deliberato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio entro due mesi dalla pubblicazione della legge di bilancio, per l'approvazione finale.
8. 
Almeno il venticinque per cento della spesa pubblicitaria annuale è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso la stampa periodica locale; almeno il venticinque per cento è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso emittenti radiofoniche private locali, almeno il venticinque per cento è destinato alla pubblicità da diffondere attraverso le emittenti televisive private locali ed i mezzi di informazione on line; almeno il dieci per cento è destinato alle testate giornalistiche che realizzano rubriche a carattere sociale in collaborazione con associazioni ed enti no profit. Tali rubriche devono essere prive di pubblicità commerciale e potranno essere abbinate alla pubblicità istituzionale della Regione.
9. 
Dell'attuazione del piano è data comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, mediante invio di un rendiconto analitico.
Art. 15 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'anno finanziario 2007, la spesa complessiva pari a 2.000.000,00 euro, è ripartita in 1.300.000,00 euro per contributi alle imprese e associazioni editoriali, alle biblioteche rivolti al sostegno e al potenziamento delle opere editoriali regionali, 500.000,00 euro per contributi in conto capitale alle imprese ed associazioni editoriali per l'acquisto e il potenziamento delle attrezzature tecniche di editoria e 200.000,00 euro per le spese di costituzione e funzionamento della Commissione regionale per l'attuazione degli interventi per le attività editoriali.
2. 
Agli oneri previsti al comma 1, ricompresi nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) 16031 (Industria Promozione e sviluppo delle PMI Tit. I spese correnti) e 16032 (Industria Promozione e sviluppo delle PMI Tit. II spese in conto capitale) del bilancio regionale per l'anno finanziario 2007 si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).