Proposta di legge regionale n. 395 presentata il 17 gennaio 2007
Modifica della legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada).

Art. 1 
(Modifiche all' art. 4 della l.r. 17/2003)
1. 
Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 17/2003, dopo le parole "Le attività di cui al comma 1", sono inserite le seguenti:"ad eccezione di quelle realizzate all'interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival".
Art. 2 
(Sostituzione dell' art. 6 della l.r. 17/2003)
1. 
L' articolo 6 della l.r. 17/2003 è sostituito dal seguente:
"
Art. 6. (Promozione delle espressioni artistiche in strada)
1. La Regione assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, con carattere di continuità, promuovono le espressioni artistiche in strada con la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival e con il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada. Il termine per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di assegnazione dei contributi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.
2. La Regione Piemonte istituisce inoltre premi annuali, fino ad un massimo di dieci, di euro 5 mila cadauno, per artisti singoli o associati che si siano distinti per particolare bravura. I criteri per l'assegnazione dei premi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.
"
Art. 3 
1. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 17/2003 le parole "ai Comuni" sono sostituite con le seguenti: "ad Amministrazioni pubbliche e soggetti privati".
2. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 17/2003 la parola "contributi" è sostituita con la seguente: "premi".