Proposta di legge regionale n. 393 presentata il 12 gennaio 2007
Interventi in materia di concessioni di acque minerali o di sorgente.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito della propria autonomia in materia fiscale, ripartisce l'introito derivante dalla riscossione dei canoni annui sulle acque minerali alle realtà territoriali in cui sono presenti fonti sorgive e sedi di imbottigliamento.
Art. 2 
(Canoni di concessione)
1. 
I titolari di concessione di acque minerali o di sorgente con annesso stabilimento di imbottigliamento sono tenuti a versare un canone annuo per ogni 1000 litri di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, comprese anche le bibite confezionate con le suddette acque.
2. 
I canoni di concessione sono pari a euro 1,00 per l'acqua imbottigliata in contenitori di plastica , euro 0,50 se il contenitore è in vetro ed euro 0,30 per l'acqua di sorgente imbottigliata nei boccioni a rendere.
3. 
Il canone superficiario non sarà inferiore a euro 30,00 per ettaro o frazione di superficie concessa e gli importi, sommati ai canoni sull'imbottigliamento, sono da intendersi comprensivi di ogni altra tassa di concessione prevista o in essere sulla materia prima.
4. 
I canoni di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, potranno essere rivisti con cadenza biennale, in relazione all'andamento del mercato, tenuto conto degli orientamenti d'indirizzo delle regioni italiane.
5. 
Il controllo in merito al pagamento dei canoni è effettuato dalle Amministrazioni locali in accordo con l' Amministrazione regionale.
Art. 3 
(Destinatari)
1. 
I canoni di concessione di cui all'articolo 2 sono versati per il 50 per cento ad uno o più Comuni ove sono ubicate le sorgenti e gli stabilimenti di imbottigliamento e per il restante 50 per cento alla Regione.
2. 
Le risorse introitate dalla Regione in applicazione del presente articolo sono finalizzate ad opere di recupero, riqualificazione ambientale, tutela del territorio e dell'assetto idrogeologico nelle aree montane, realizzate in accordo con le Comunità Montane.
Art. 4 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.