Proposta di legge regionale n. 392 presentata il 11 gennaio 2007
Modifica alla legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42 'Interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'industria termale in Piemonte '.
Primo firmatario

CAVALLERA UGO

Altri firmatari

COTTO MARIANGELA NASTRI GAETANO PEDRALE LUCA

Art. 1 
(Modifica dell' articolo 1 l.r. 42/1994)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 le parole "sulla base degli obiettivi di programmazione sociale, economica e sanitaria, promuove e disciplina:" sono sostituite dalle seguenti:
" in base all'articolo 6 dello Statuto, e in aderenza ai principi sanciti dalle norme regionali in materia e nel quadro di programmazione regionale, promuove la valorizzazione del patrimonio idro-termale ed una più razionale utilizzazione dello stesso e disciplina:"
.
Art. 2 
(Inserimento dell'articolo 1 bis dopo l' articolo 1 della l.r. 42/1994)
1. 
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"
Articolo 1 bis (Inventario delle risorse e degli impianti)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone una rilevazione delle risorse termali concernenti i seguenti dati:
a) numero delle sorgenti e degli impianti esistenti, con l'indicazione della portata, classificazione e caratteristiche della loro utilizzazione terapeutica o igienico-speciale;
b) apparecchiature e impianti installati, con l'indicazione della rispettiva potenzialità e soglia di utilizzazione attuale, nonché del grado di efficienza degli stessi suddivisi per i comparti termali e alberghiero-ricettivi;
c) i soggetti concessionari dell'utilizzazione dei beni idro-termali;
d) eventuali altri elementi utili alle attività di competenza regionale.
2. L'inventario è aggiornato annualmente.
"
Art. 3 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 2 le parole "Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio di ogni anno".
Art. 4 
1. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
" d) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento, ammodernamento e miglioramento di stabilimenti termali, compresi quelli dotati di strutture paratermali quali le fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche, talassoterapiche e relative attrezzature;"
.
2. 
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
" e) costruzione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento di strutture ricettive a servizio diretto degli stabilimenti termali;"
.
3. 
Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte le seguenti:
"
m) acquisto, rinnovo e integrazione di apparecchiature medicali che impieghino acque minerali per uso termale e relativi impianti, e di apparecchiature medico diagnostiche di laboratorio;
n) rinnovo e miglioramento degli arredi degli impianti ricettivi di cui alla precedente lettera e);
o) ricerche di farmacologia sperimentale, clinica e terapeutica, nonché ricerche e studi di biometria ed epidemiologia nell'ambito della specializzazione termale.
"
Art. 5 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
" 2. Sono in ogni caso finanziati prioritariamente gli interventi promossi da enti locali, altri enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica."
.
Art. 6 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 dopo la parola "l)" sono aggiunte le seguenti: "m), n), o)".
Art. 7 
1. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "due".
2. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 dopo le parole "idrologia medica" sono aggiunte le seguenti: "e in tecnica ed organizzazione termale".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 10 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
" e) quattro funzionari designati rispettivamente dagli assessori competenti in materia di acque minerali e termali, di sanità, di urbanistica e di turismo;"
.
4. 
Al comma 3 dell'articolo 10 le parole "dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Assessore competente in materia di acque minerali e termali".