Proposta di legge regionale n. 391 presentata il 09 gennaio 2007
Disposizioni per la lotta all'elusione e all'evasione dei tributi regionali e locali.
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Altri firmatari

CHIEPPA VINCENZO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Al fine di realizzare un unico polo regionale per la lotta all'elusione e all'evasione dei tributi regionali e locali, ed in particolare allo scopo sia di migliorare l'efficacia degli interventi che di operare una significativa riduzione dei costi, le banche dati della Regione Piemonte sono gratuitamente messe a disposizione di tutti gli enti locali, singoli o associati, che ne facciano richiesta e che accettino di operare in regime di reciprocità mettendo a loro volta a disposizione le proprie banche dati per la parte necessaria a rendere efficace l'azione di lotta all'evasione e all'elusione fiscale.
Art. 2 
(Attività Integrate)
1. 
Al fine di rendere più efficace ed economica l'azione delle amministrazioni regionale e locali, è prevista la possibilità di intraprendere iniziative comuni per l'accertamento e il recupero dell'evasione, anche avvalendosi di collaborazioni esterne già in atto ed opportunamente integrate.
2. 
tale scopo l'amministrazione regionale, d'intesa con le amministrazioni locali aderenti, avvia un censimento di tutte le convenzioni e di tutti gli accordi già operativi in ambito regionale e di tutte le procedure e banche dati in uso per un loro eventuale riutilizzo. Il censimento di cui al presente comma si conclude con la formazione di appositi elenchi soggetti ad aggiornamenti ordinari periodici e, se del caso, straordinari.
Art. 3 
(Funzioni della Regione e degli enti locali)
1. 
La Regione, d'intesa con le amministrazioni locali aderenti ed in previsione della costituzione di una Agenzia tributaria regionale, costituisce un gruppo di coordinamento delle attività di cui alla presente legge, definendone le funzioni e dotandolo degli opportuni e necessari strumenti operativi.
2. 
Le province e i comuni interessati aderiscono al polo regionale unico mediante adozione di apposita deliberazione da comunicare alla Regione non appena sia divenuta esecutiva a termini di legge.
3. 
Al fine di dotare le amministrazioni locali di ulteriori supporti e strumenti di natura giuridico-amministrativa la Regione, su specifica richiesta, può predisporre procedure e bandi di gara per l'esternalizzazione di uno o più servizi che interessano più realtà locali o anche una sola di esse quando l'entità dell'operazione o le oggettive difficoltà incontrate dall'amministrazione richiedente siano tali da giustificare l'intervento.
4. 
Gli enti strumentali e le società a capitale pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni regionale e locali, ferme restando per queste ultime i vincoli di cui all' articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), contribuiscono al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge regionale e possono utilizzare le procedure e le banche dati rese disponibili ai sensi dell'articolo 1 subordinatamente alle intese intercorse tra le amministrazioni di riferimento.
Art. 4 
(Norma Finale)
1. 
Con una o più deliberazioni la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della presente legge, ed in particolare di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1.