Disegno di legge regionale n. 389 presentato il 02 gennaio 2007
Soppressione Osservatori regionali.

Art. 1 
(Soppressione Osservatori regionali)
1. 
A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli organismi di cui all'allegato elenco A e contestualmente sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
l' articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani);
b) 
l' articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese);
c) 
l' articolo 55 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).
2. 
Dalla data di cui al comma 1, sono altresì soppressi gli organismi, istituiti con provvedimento amministrativo, riportati nell'allegato elenco B.
Art. 2 
(Sostituzione dell' articolo 22 della l.r. 44/2000)
1. 
L' articolo 22 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, (di attuazione del d. lgs. 112/1998) è sostituito dal seguente:
"
Art. 22 (Attività finalizzata alla elaborazione delle politiche industriali)
1. La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi, studio e informazione sul sistema industriale piemontese.
2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata in particolare a:
a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;
b) conseguire un'adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;
c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dell'industria piemontese;
d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall'intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;
e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli sportelli unici comunali, come previsto dall' articolo 23, comma 2 del d. lgs. 112/1998 e ad altri interessati;
f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali dell'amministrazione regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la competente struttura regionale cura la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sull'industria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia, favorisce e attua l'informazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. A tale scopo la struttura può ricorrere, mediante convenzione, all'apporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.
4. La struttura si avvale dell'apporto di una commissione tecnico-scientifica la cui composizione e durata è definita dalla Giunta regionale con apposita deliberazione con la quale si provvede, altresì, a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.
5. La Giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, predisposto dalla competente struttura regionale e lo comunica alla Commissione consiliare competente.
"
Art. 3 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), è sostituito dal seguente:
" 2. Per la realizzazione delle attività di studio, ricerca e monitoraggio, la Regione si avvale della struttura regionale di cui all' articolo 22 della l.r. 44/2000, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge ed altre analoghe strutture costituite con riferimento agli obiettivi prioritari evidenziati in sede di programmazione."
.
Art. 4 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A. 

 

OSSERVATORI REGIONALI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE (Art. 1)

 

1) Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani ( L.R. n. 16/1995, art. 3)

 

2) Osservatorio regionale sul sistema agroindustriale piemontese ( L.R. n. 95/1995, art. 12)

 

3) Osservatorio regionale sulla montagna ( L.R. n. 16/1999, art. 55)

 

4) Osservatorio regionale settori produttivi industriali ( L.R. 44/2000, art. 22)

 

L'abrogazione dell' articolo 55 della l.r. 16/99 rende necessario un coordinamento con tutto il Capo VIII, al fine di verificare il mantenimento delle funzioni in capo alla struttura, già esercitata dall'Osservatorio, ivi comprese quelle di pianificazione annuale e di raccordo con il SIREM.

Allegato B. 

 

OSSERVATORI REGIONALI ISTITUITI CON ATTO AMMINISTRATIVO (Art. 1)

 

1) Osservatorio Energetico Regionale (D.G.R. n. 41-25028 del 29 novembre 1988)

 

2) Osservatorio Olimpiadi 2006 (D.G.R. n. 43-10625 del 6 ottobre 2003 - D.G.R. 24-12455 del 10 maggio 2004)

 

3) Osservatorio Regionale Monitoraggio Epidemiologico TAV (D.G.R. 100-4638 del 26 novembre 2001)

 

4) Osservatorio Parchi (D.G.R. n. 23-5063 del 14 gennaio 2002)

OSSERVATORI CHE NON COMPORTANO SPESE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE: 

 

OSSERVATORIO REGIONALE DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI:

Struttura di riferimento: Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, Settore Pianificazione Territoriale Regionale.

Normativa di riferimento: L.R. del 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" D.G.R. n . 91-29589 del 1° marzo 2000 e n. 3-786 dell' 11 settembre 2000.

Funzioni: Controlla le trasformazioni in atto sul territorio regionale, costituendo lo strumento indispensabile per conoscere, analizzare e monitorare, quale organismo di coordinamento, le politiche urbanistiche che governano le trasformazioni del territorio e le diverse azioni intraprese.

 

OSSERVATORIO SISTEMA INFORMATIVO MONITORAGGIO IMPIANTI NUCLEARI:

Struttura di riferimento: Direzione 22 Tutela e Risanamento Ambientale, settore Grandi Rischi Industriali.

Non sono previste risorse finanziarie per il funzionamento, il personale è regionale.

Normativa di riferimento: D.G.R. n. 11-3565 del 23/07/2001 "Approvazione protocollo d'intesa per l'istituzione di un sistema informativo sui siti territoriali degli impianti del ciclo nucleare in Piemonte".

Funzioni: Monitora i processi di dismissione delle installazioni nucleari e delle attività di gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi

 

OSSERVATORIO REGIONALE DEI SERVIZI IDRICI INTEGRATI:

Struttura di riferimento: Direzione 24 Pianificazione delle risorse idriche, Settore Disciplina dei servizi idrici-opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche.

Normativa di riferimento: l.r. 20/01/1997 n. 13, D.G.R. 64-17310 del 10 marzo 1997.

Funzioni: Gestione di una banca dati: raccoglie, elabora dati in materia di censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici integrati e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; livelli di qualità dei servizi erogati; tariffe applicate: piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti, l'estensione e lo sviluppo dei servizi.

 

OSSERVATORIO AMBIENTALE RELATIVO A: "AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'AUTOSTRADA TORINO-MILANO".

Struttura di riferimento: Direzione 26 Trasporti e Infrastrutture

Normativa i riferimento: D.G.R. n. 8-5864 del 22 aprile 2002 e D.P.G.R. n. 47 del 17 maggio 2006.

Funzioni: Seguire gli sviluppi realizzativi dell'adeguamento e ammodernamento dell'autostrada A4 TO-MI (dalla progressiva km 0,00 - TO alla progressiva km. 91,00 Novara Est) per quanto attiene l'attuazione di tutte le prescrizioni ambientali definite per la realizzazione del progetto risolvendo eventuali problematiche sopraggiunte in corso d'opera.

N.B.: I costi sono sostenuti dalle concessionarie: ANAS/SATAP

 

OSSERVATORIO TUMORI AL NASO:

Si tratta di un centro gestito dal servizio di epidemiologia dell'ASL 17 previsto dalla D.G.R. n. 35-27997 del 02/08/1999. Nel 1999,2001 e 2003 sono stati erogati contributi da parte della Direzione Sanità Pubblica per la costituzione del centro.

 

OSSERVATORIO ALLERGOPATIE PROFESSIONALI:

Si tratta di un centro gestito dall'ASO Maggiore della Carità di Novara, previsto con la D.G.R. n. 34-27996 del 02/08/1999.

Per il centro sulle allergopatie sono stati erogati contributi nel 1999 e 2001.

 

OSSERVATORIO INFORTUNI MORTALI, STRADALI E DOMESTICI:

Si tratta di centri gestiti rispettivamente dall'ASL 20 di Alessandria, dall'ASL 17 e dall'ASL 1.

N.B. I suddetti Osservatori sono previsti dal Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, nell'ambito del quale la Giunta regionale con D.G.R. n. 43-2046 del 23 gennaio 2006 ha approvato il Piano regionale di coordinamento contenente in particolare i progetti relativi alla sorveglianza della prevenzione degli incidenti stradali, degli incidenti domestici e degli infortuni nei luoghi di lavoro.