Disegno di legge regionale n. 388 presentato il 02 gennaio 2007
Requisiti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge disciplina, in attuazione dell'Accordo 16 gennaio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.
2. 
La Regione Piemonte favorisce la ricerca e l'applicazione in via sperimentale di metodologie alternative per il trattamento dell'acqua di piscina e per il risparmio energetico.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) 
piscina: impianto attrezzato per la balneazione ed il nuoto, costituito da una o più vasche utilizzate per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua in esse contenuta;
b) 
requisiti igienico-ambientali: i requisiti stabiliti dall'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003;
c) 
azienda sanitaria locale (ASL): l'ASL competente nel territorio del comune in cui è insediato l'impianto natatorio;
d) 
unità abitativa: l'insieme di uno o più locali, costituenti un appartamento autonomo destinato ad alloggio. Ai fini della presente legge la definizione di unità abitativa viene estesa a strutture destinate ad attività commerciali, artigianali o terziarie, presenti in edificio residenziale dotato di piscina.
Art. 3 
(Campo di applicazione)
1. 
Le disposizioni della presente legge si applicano alle piscine di Categoria A e di Categoria B, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
2. 
Sono escluse dall'applicazione della presente legge le piscine classificate in Categoria C di cui all'articolo 4, comma 4.
Art. 4 
(Classificazione delle piscine)
1. 
Le piscine sono classificate in base alla destinazione ed alle caratteristiche strutturali ed ambientali.
2. 
Le piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica sono classificate in Categoria A, a sua volta suddivisa nei seguenti gruppi:
a) 
A1: piscine pubbliche, il cui accesso presuppone l'acquisto di biglietto, tessera, abbonamento;
b) 
A2: piscine ad uso collettivo, inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività recettive, quali alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché le piscine al servizio di collettività, quali palestre o circoli, accessibili ai soli clienti;
c) 
A3: parchi acquatici, ovvero piscine finalizzate al gioco acquatico.
3. 
Sono classificate in Categoria B le piscine private, collocate in edifici o complessi residenziali, composti da più di quattro unità abitative, e destinate all'uso esclusivo da parte di chi vi abita e dei loro ospiti.
4. 
Sono classificate in Categoria C le piscine ad usi terapeutici, collocate all'interno di strutture termali, di cura e di riabilitazione, in cui la balneazione viene effettuata sotto il controllo sanitario specialistico.
5. 
In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine sono classificate in:
a) 
scoperte se costituite da complessi con una o più vasche non confinate entro strutture chiuse permanenti;
b) 
coperte se costituite da complessi con una o più vasche confinate entro strutture chiuse permanenti;
c) 
miste se costituite da complessi con una o più vasche scoperte e coperte, utilizzabili anche contemporaneamente;
d) 
convertibili se costituite da complessi, con una o più vasche, nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
Art. 5 
(Regolamento di attuazione)
1. 
In ossequio al principio di tutela della salute e nel rispetto delle modalità idonee a fornire una disciplina tecnica unitaria sul territorio, la Giunta regionale, con proprio regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, stabilisce per le piscine ad uso natatorio:
a) 
i requisiti igienico-sanitari e tecnico-impiantistici;
b) 
l'utilizzo delle vasche;
c) 
le funzioni del personale di piscina;
d) 
il numero massimo di bagnanti;
e) 
la documentazione necessaria per la comunicazione di attività;
f) 
le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza ed i controlli;
g) 
i criteri per la concessione di eventuali proroghe e deroghe.
Art. 6 
(Dotazione di personale)
1. 
Il titolare dell'impianto individua con delega formale:
a) 
il responsabile dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità della piscina;
b) 
l'assistente ai bagnanti;
c) 
l'addetto agli impianti tecnici.
2. 
L'incarico di cui al comma 1, lettera a) può essere assunto, con dichiarazione formale, dal titolare stesso dell'impianto.
3. 
Per le piscine di Categoria A, gruppo A2, e per le piscine di Categoria B, il regolamento di cui all'articolo 5 definisce specifiche modalità applicative.
Art. 7 
(Regolamento interno della piscina)
1. 
All'ingresso della piscina è esposto, in modo ben visibile ai frequentatori, il regolamento interno, con il quale sono disciplinati, sulla base delle indicazioni riportate dal regolamento di cui all'articolo 5, i comportamenti e le modalità di fruizione della piscina da parte degli utenti.
Art. 8 
(Controlli interni)
1. 
I controlli interni sono svolti a cura del responsabile della piscina secondo un piano di gestione ed autocontrollo, contenente l'analisi dei processi e dei punti critici per la gestione dell'attività di piscina.
2. 
Il responsabile della piscina:
a) 
garantisce l'attuazione e l'aggiornamento delle procedure e delle attività programmate dal piano di gestione e di autocontrollo;
b) 
assicura la compilazione aggiornata del registro dei requisiti tecnico-funzionali delle vasche e del registro dei controlli giornalieri dell'acqua in vasca.;
c) 
adotta tempestivamente gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di conformità, qualora, a seguito dei controlli interni, riscontri difformità alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5;
d) 
sospende l'attività, dandone immediata comunicazione all'ASL, qualora rilevi che la non conformità riscontrata configuri un rischio per la salute degli utenti;
e) 
conserva e tiene a disposizione per i controlli dell'ASL il piano di gestione ed autocontrollo ed i registri di vasca per un periodo minimo di due anni.
3. 
Per le piscine classificate in Categoria B, il regolamento di cui all'articolo 5 individua specifiche modalità applicative.
Art. 9 
(Controlli esterni)
1. 
I controlli esterni sono eseguiti dall'ASL.
2. 
L'ASL, qualora riscontri difformità alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5, prescrive il ripristino delle condizioni di conformità al responsabile della piscina, concordando e fissando con questi i tempi di attuazione.
3. 
Il sindaco, qualora il responsabile della piscina non metta in atto gli interventi prescritti nei tempi indicati, adotta su proposta dell'ASL, il provvedimento di sospensione dell'attività con l'obbligo di esporre all'esterno della piscina un cartello con le motivazioni della chiusura temporanea.
4. 
L'ASL, qualora accerti gravi rischi per la salute degli utenti, dispone direttamente l'immediata sospensione dell'attività della piscina, dandone tempestiva comunicazione al Sindaco.
5. 
L'ASL può, in ogni momento, impartire con provvedimenti motivati particolari prescrizioni o restrizioni di carattere tecnico-sanitario a tutela della salute degli utenti.
6. 
La Regione Piemonte, al fine di programmare e coordinare l'attività di sorveglianza, predispone un archivio informatico contenente i dati anagrafici delle piscine, i controlli effettuati, i risultati analitici e gli eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività.
Art. 10 
(Costruzione impianti e comunicazione di attività)
1. 
I progetti di costruzione di nuove piscine e i progetti di variazione delle piscine già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti al parere igienico-sanitario preventivo dell'ASL.
2. 
Il titolare degli impianti di nuova costruzione e il titolare degli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano la comunicazione di attività al sindaco e all'ASL competenti per territorio, con le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.
3. 
Le variazioni relative al titolare dell'impianto sono tempestivamente comunicate al sindaco e all'ASL competenti per territorio.
Art. 11 
(Vigilanza piscine)
1. 
La vigilanza, ai fini della presente legge, è esercitata dalle ASL nonché dagli agenti di polizia municipale.
2. 
L'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge è delegata alle ASL cui è attribuito l'introito dei relativi proventi negli appositi capitoli di bilancio in conformità al disposto dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia).
3. 
Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 12 
(Sanzioni)
1. 
In caso di inosservanza alle disposizioni della presente legge al titolare dell'impianto si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) 
pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5000,00 per omessa individuazione del personale di cui all'articolo 6, comma 1;
b) 
pagamento di una somma da euro 600,00 a euro 6000,00 con sospensione dell'attività fino alla verifica dei requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, per omesso invio della comunicazione di attività di cui all'articolo 10, comma 2;
c) 
pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 3000,00 per omessa comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3.
2. 
In caso di inosservanza alle disposizioni della presente legge al responsabile della piscina si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) 
pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per superamento del valore limite di parametri chimici e batteriologici dell'acqua in vasca;
b) 
pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5000,00 per superamento del numero massimo di bagnanti stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 5;
c) 
pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3000,00 per assenza dell'assistente ai bagnanti in orario di apertura della piscina;
d) 
pagamento di una somma da euro 100, 00 a euro 600,00 per omessa esposizione del regolamento interno della piscina di cui all'articolo 7;
e) 
pagamento di una somma da euro 600,00 a euro 6000,00 per omessa predisposizione o attuazione o aggiornamento del piano di gestione e autocontrollo di cui all'articolo 8, comma 2. lettera a);
f) 
pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 1200,00 per assenza dei registri di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
g) 
pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per omesso aggiornamento dei registri di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
h) 
pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3000,00 per omessa adozione delle azioni correttive di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c);
i) 
pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 1200,00 per omessa comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d);
l) 
pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per omessa conservazione della documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e);
m) 
pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 3000,00 per inottemperanza alle prescrizioni impartite dall'ASL di cui all'articolo 9, commi 3 e 5.
Art. 13 
(Proroghe e deroghe)
1. 
Le piscine già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle suddette disposizioni ed a quelle del regolamento di cui all'articolo 5, entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento di cui all'articolo 5. In caso di interventi di particolare complessità, il sindaco, su parere favorevole dell'ASL, può concedere un'ulteriore proroga di dodici mesi.
2. 
Le piscine già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute a comunicare, entro i termini indicati al comma 1, al Sindaco e all'ASL competenti per territorio l'avvenuto adeguamento alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5.
3. 
Al fine di mantenere un livello adeguato di attività esistenti sul territorio, gli impianti per i quali sussiste l'impossibilità tecnica di adeguamento alle norme previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 5, possono usufruire del regime derogatorio esclusivamente in riferimento ai criteri ed alle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.
Art. 14 
(Entrata in vigore)
1. 
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.