Disegno di legge regionale n. 386 presentato il 02 gennaio 2007
Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.

Sommario:            

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Oggetto)
1. 
La presente legge disciplina, in armonia con la Costituzione e secondo i principi generali risultanti dalle leggi della Repubblica in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'organizzazione degli uffici della Giunta e del Consiglio regionale salvaguardando le caratteristiche di autonomia organizzativa previste dallo statuto.
2. 
Essa detta, altresì, disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale per gli aspetti, connessi al perseguimento degli interessi generali ai quali l'organizzazione e l'azione regionale sono indirizzate, diversi da quelli compresi nella disciplina del rapporto di lavoro di cui al codice civile ed alle altre leggi in materia ovvero regolati dai contratti individuali e collettivi di tale personale.
Art. 2 
(Principi e finalità)
1. 
In attuazione dei principi fondamentali dello Statuto, la disciplina dell'organizzazione degli uffici e le disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale sono volte ad assicurare il rispetto e la realizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, responsabilità, semplificazione, partecipazione dei cittadini ai procedimenti, accesso ai documenti amministrativi, coordinamento e collaborazione tra organi e strutture, distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo degli organi di governo e quelle di gestione dei dirigenti, per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) 
migliorare la capacità di conoscenza, analisi e risposta alle esigenze di sviluppo e competitività della comunità amministrata, in conformità al pubblico interesse ed alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini;
b) 
realizzare il raccordo tra le attività di programmazione strategica, quelle di programmazione economico-finanziaria, quelle di gestione e quelle di controllo, al fine di assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle attività svolte, in coerenza con gli obiettivi individuati e con i mezzi disponibili;
c) 
accrescere la capacità di innovazione e flessibilità, per favorire l'attuazione della sussidiarietà e del decentramento, nonché del coordinamento e dell'integrazione con le pubbliche amministrazioni locali, con quella nazionale e con quelle operanti a livello europeo ed internazionale;
d) 
realizzare la semplificazione dell'organizzazione e delle attribuzioni degli uffici, per favorire la speditezza delle attività e la razionalizzazione del costo del lavoro, entro i vincoli della finanza pubblica;
e) 
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane impiegate nelle strutture regionali, promuovendone la formazione e lo sviluppo professionale, favorendone la mobilità e la rotazione, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'Ente, e prevedendo meccanismi che ne assicurino la piena responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati;
f) 
garantire le necessarie dotazioni tecnologiche, con particolare riferimento a quelle dirette a realizzare l'integrazione delle informazioni e dei dati all'interno ed all'esterno dell'Ente, assicurandone l'effettivo utilizzo nelle attività svolte;
g) 
garantire il necessario supporto nella valutazione delle politiche e nelle tecniche di redazione delle leggi e degli atti di alta amministrazione.
3. 
Nel perseguimento delle finalità di cui sopra sono inoltre assicurate le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso all'impiego e nello sviluppo della carriera, anche mediante strumenti definiti in collaborazione con le Commissioni e gli organismi previsti dallo Statuto, dalla normativa e dai contratti collettivi.
4. 
Il Consiglio regionale, nell'ambito delle finalità stabilite dalla presente legge, gode di autonomia funzionale ed organizzativa che comporta disciplina regolamentare interna ed esercizio autonomo di tutte le competenze attribuite dallo Statuto.
Art. 3 
(Criteri di organizzazione e gestione del personale)
1. 
I regolamenti organizzativi e tutti gli atti mediante i quali sono organizzati gli uffici regionali ed è gestito il personale in essi operante, attuano i principi e le finalità di cui all'articolo 2, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) 
funzionalità e flessibilità nell'articolazione delle strutture rispetto ai compiti ed agli obiettivi, programmi e progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa, anche tramite periodiche verifiche e modificazioni in relazione ai programmi operativi e all'assegnazione delle risorse;
b) 
raccordo e cooperazione tra gli organi politico-amministrativi e quelli di gestione, pur nella distinzione delle diverse responsabilità di indirizzo e di gestione, assicurando lo svolgimento di attività di supporto della dirigenza nell'elaborazione di programmi e progetti e garantendo il coinvolgimento di essa, da parte degli organi politici, per le valutazioni concernenti gli strumenti gestionali necessari al conseguimento degli obiettivi politico-amministrativi;
c) 
razionalizzazione e snellimento delle procedure, con particolare riferimento all'obiettivo di ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi, anche attraverso una ricerca sistematica di semplificazione;
d) 
collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna, utilizzando lo sviluppo di sistemi informativi e di telecomunicazione mediante l'infrastruttura regionale e la rete unitaria della pubblica amministrazione, al fine di promuovere servizi di interscambio informativo con i soggetti pubblici e privati e mettere a disposizione banche dati e servizi condivisi;
e) 
monitoraggio delle attività svolte dalle strutture, dei loro costi e dei loro risultati, con modalità che assicurino, con riferimento alle diverse responsabilità degli organi di direzione politico-amministrativa e di gestione, analisi sia strategiche, per la rideterminazione di obiettivi, programmi e progetti, che gestionali, anche per l'attuazione di meccanismi premianti e di valutazione del personale;
f) 
armonizzazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea;
g) 
analisi e valutazione dei mutamenti nell'organizzazione e nelle dotazioni degli uffici a seguito dell'attuazione dei processi di conferimento di compiti e funzioni agli enti locali e di esternalizzazione dei servizi;
h) 
pari opportunità fra uomo e donna in ordine agli accessi all'impiego, ai percorsi formativi, alle posizioni organizzative, all'affidamento degli incarichi di responsabilità e al trattamento sul lavoro assicurando le condizioni che rendono effettiva tale parità.
Art. 4 
(Fonti e poteri di organizzazione)
1. 
In base a quanto previsto nell'articolo 96, comma 1, dello Statuto, l'organizzazione regionale è disciplinata dalla presente legge, che definisce:
a) 
i principi, i criteri e le modalità generali con le quali è attuata l'organizzazione degli uffici;
b) 
l'assetto complessivo delle strutture;
c) 
il contenuto generale, le diverse tipologie degli incarichi dirigenziali e le regole generali concernenti le modalità del loro conferimento e della loro revoca;
d) 
la disciplina generale concernente le modalità di accesso alla dirigenza, di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dai dirigenti, nonché di accertamento delle loro responsabilità;
e) 
la disciplina generale concernente le posizioni non dirigenziali;
f) 
la disciplina generale concernente l'impiego delle risorse umane nelle strutture organizzative.
2. 
L'organizzazione regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali, è attuata, secondo i principi e con le modalità contenuti nella presente legge, tramite:
a) 
i regolamenti e gli atti di organizzazione adottati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per i rispettivi ambiti, che: definiscono la specifica disciplina delle linee di organizzazione e della gestione del personale, individuano e istituiscono le strutture organizzative dirigenziali e ne definiscono le modalità per il conferimento della titolarità, determinandone le dotazioni organiche;
b) 
gli atti dei dirigenti che definiscono l'organizzazione interna della struttura dai medesimi diretta, ne assicurano il funzionamento, anche tramite il conferimento degli incarichi di posizioni organizzative non dirigenziali e l'adozione di tutte le misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro del personale, secondo le direttive, i criteri e le modalità definiti nei regolamenti e negli atti organizzativi a contenuto generale.
Art. 5 
(Regolamenti di organizzazione)
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i regolamenti di organizzazione degli uffici regionali di rispettiva competenza, mediante i quali, in attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge e al di fuori delle materie di competenza della contrattazione collettiva, individuano e disciplinano:
a) 
le dotazioni organiche complessive, il numero e le attribuzioni delle strutture dirigenziali, stabili o temporanee, da definire in relazione agli obiettivi ed i programmi di attività ed in coerenza con le risorse finanziarie stanziate nei bilanci;
b) 
le strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa;
c) 
le modalità di istituzione delle strutture organizzative;
d) 
le modalità ed i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali a personale interno ed esterno all'amministrazione, ivi compresi i capi di gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta regionale.
2. 
Le norme regolamentari adottate dalla Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e con gli stessi limiti di cui al primo comma, definiscono:
a) 
le modalità e le procedure per l'assunzione del personale;
b) 
le modalità e le procedure per l'accesso alla dirigenza;
c) 
il sistema di valutazione dei dirigenti e del restante personale, ivi compresi la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione;
d) 
il sistema dei controlli sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
e) 
i procedimenti per l'accertamento delle responsabilità dirigenziali e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, compreso il funzionamento del comitato dei garanti;
f) 
le modalità per la delega di attribuzioni dirigenziali a personale di qualifica non dirigenziale;
g) 
gli strumenti per la programmazione e la realizzazione delle attività di formazione ed aggiornamento professionale;
h) 
le modalità per la definizione delle procedure concernenti gli aspetti ordinamentali per la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti, indicati nella presente legge.
Capo II. 
LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 6 
(Articolazione complessiva delle strutture)
1. 
La Giunta ed il Consiglio regionale hanno ruoli organici separati.
2. 
Le strutture che costituiscono l'assetto organizzativo regionale sono individuate come segue:
a) 
direzioni;
b) 
settori;
c) 
strutture temporanee e di progetto;
d) 
strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa.
Art. 7 
(Coordinamento delle direzioni regionali)
1. 
Il coordinamento gestionale complessivo delle attività svolte dalle direzioni regionali è assicurato mediante:
a) 
il segretario generale del Consiglio regionale;
b) 
il direttore generale della Giunta regionale;
c) 
i comitati di coordinamento.
Art. 8 
(Segretario generale del Consiglio regionale )
1. 
Il Segretario generale del Consiglio svolge compiti finalizzati ad assicurare l'attuazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza ed il mantenimento di elevati standard nella produzione degli atti normativi ed amministrativi.
2. 
Tali compiti sono svolti in particolare mediante interventi di coordinamento della programmazione gestionale e delle modalità di impiego, da parte di tutti i dirigenti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché mediante attività di monitoraggio e verifica realizzata anche con strumenti di controllo di gestione.
3. 
Per lo svolgimento delle sue funzioni il Segretario generale del Consiglio è posto in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti che operano negli uffici coordinati, dei quali si avvale per il loro tramite.
4. 
L'incarico di Segretario generale del Consiglio è conferito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio su proposta del Presidente, con le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione.
5. 
L'ufficio di Presidenza su proposta del Presidente, può attribuire l'incarico di vicesegretario generale ad altro direttore che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
Art. 9 
(Direttore generale della Giunta regionale)
1. 
Il direttore generale della Giunta regionale svolge compiti finalizzati ad assicurare, accanto alla legalità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, livelli ottimali di efficienza ed efficacia.
2. 
Il contenuto di tali compiti è individuato con riferimento a funzioni di sovrintendenza, impulso e verifica di tutta la gestione degli uffici della Giunta regionale, svolta in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di direzione politico-amministrativa.
3. 
Tali attività sono svolte in particolare mediante interventi di coordinamento della programmazione gestionale e delle modalità di impiego, da parte di tutti i dirigenti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché mediante attività di monitoraggio e verifica realizzata anche con strumenti di controllo di gestione.
4. 
Per lo svolgimento delle sue funzioni il direttore generale è posto in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti che operano nelle strutture coordinate, delle quali si avvale per il loro tramite.
5. 
L'incarico di direttore generale è conferito dalla Giunta regionale su proposta del Presidente, con le modalità ed i criteri stabiliti nei regolamenti organizzativi.
6. 
In particolare il direttore generale della Giunta regionale costituisce la figura di coordinamento gestionale del complessivo apparato degli uffici della Giunta, la cui istituzione è determinata dall'esigenza di assicurare, in misura sempre maggiore, l'unitarietà dell'organizzazione di uomini, mezzi ed attività nella fase di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi che sono elaborati ed espressi dagli organi di direzione politico-amministrativa. Tale esigenza di unitarietà è rivolta all'obiettivo di garantire un adeguato livello di efficacia nella gestione - con particolare riferimento alla sua programmazione, al suo impulso ed al controllo della sua realizzazione - accanto al pieno rispetto ed alla migliore applicazione delle norme.
7. 
La Giunta regionale su proposta del Presidente e sentito il direttore generale, attribuisce ad un direttore regionale della Giunta l'incarico di direttore generale vicario, che sostituisce il titolare in caso di assenza o impedimento.
Art. 10 
(Comitati di coordinamento)
1. 
I direttori nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale operano in stretto coordinamento. A tal fine sono istituiti i comitati di coordinamento.
2. 
Il comitato di coordinamento è strumento che concorre all'integrazione della programmazione delle attività svolte dalle direzioni e alla soluzione a problemi gestionali di carattere trasversale all'ente o che richiedono l'apporto sinergico di diverse direzioni.
3. 
Il comitato di coordinamento del Consiglio regionale è costituito dal Segretario generale del Consiglio che lo convoca e lo presiede, dal Capo di Gabinetto e dai direttori regionali del Consiglio.
4. 
Il comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dal direttore generale della Giunta, che lo convoca e lo presiede, dal Capo di Gabinetto e dai direttori regionali della Giunta.
5. 
Quando è prevista la trattazione di temi d'interesse comune i comitati del Consiglio e della Giunta si riuniscono in modo congiunto. Le riunioni del comitato congiunto possono essere convocate dal Segretario generale del Consiglio e/o dal Direttore generale della Giunta.
Art. 11 
(Direzioni regionali)
1. 
Le direzioni regionali sono strutture organizzative stabili che assicurano la gestione integrata di un complesso organico di funzioni regionali. Esse rappresentano aree omogenee di attività dei centri di responsabilità amministrativa e delle unità previsionali di base del bilancio. Di norma, si articolano in settori.
2. 
A ciascuna di tali strutture è preposto un direttore regionale nominato, per quanto di rispettiva competenza, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale. Per il ruolo della Giunta le nomine sono effettuate dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della medesima sentito il direttore generale.
3. 
Tali strutture sono individuate nei regolamenti di organizzazione con riferimento alle linee principali per la realizzazione di obiettivi, programmi e progetti secondo le indicazioni degli organi di direzione politico-amministrativa, sentiti, per la rispettiva competenza, il segretario generale del Consiglio e il direttore generale della Giunta regionale.
Art. 12 
(Settori)
1. 
I settori sono strutture organizzative stabili di base, di norma, articolazioni delle direzioni, preposte allo svolgimento di attività e compiti di carattere omogeneo aventi continuità operativa e autonomia organizzativa e funzionale.
2. 
A ciascuna di tali strutture è preposto un dirigente responsabile, nominato, per quanto di rispettiva competenza, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale su proposta, rispettivamente, del segretario generale o del direttore generale sentito il direttore interessato.
3. 
I settori sono individuati nei regolamenti di organizzazione.
Art. 13 
(Strutture temporanee e di progetto)
1. 
Per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata ovvero per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, anche per la sperimentazione di nuove politiche e /o funzioni dell'ente, possono essere costituite all'interno delle direzioni o dei settori, ovvero, quando riguardino attività svolte in diverse direzioni, sotto la diretta responsabilità del segretario o del direttore generale, strutture temporanee e di progetto.
2. 
Esse, in relazione al contenuto delle attività previste, possono anche configurarsi di livello non dirigenziale.
3. 
I regolamenti organizzativi disciplinano le modalità di adozione ed il contenuto dei provvedimenti che istituiscono le strutture temporanee e di progetto, nei quali deve essere prevista l'indicazione: degli obiettivi da perseguire, del responsabile, delle risorse e dei tempi occorrenti.
Art. 14 
(Strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa)
1. 
Per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni di indirizzo e controllo che spettano agli organi di direzione politico-amministrativa, trovano applicazione le norme inerenti all'assetto organizzativo dei Gruppi consiliari ed all'organizzazione degli Uffici di comunicazione ed all'ordinamento del personale assegnato.
2. 
Tali strutture utilizzano collaboratori assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i quali, se dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto di lavoro.
3. 
Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo di tale personale sono definite nei regolamenti organizzativi e sono quantificate, per gli ambiti di rispettiva competenza, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale.
Art. 15 
(Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio Regionale)
1. 
Nell'ambito delle strutture del Consiglio regionale è istituito il Gabinetto della Presidenza del Consiglio. Tale struttura è diretta da un Capo di Gabinetto nominato dal Presidente del Consiglio sulla base di rapporti fiduciari.
2. 
Il Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio supporta il Presidente del Consiglio nel raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e le relative strutture, con la Giunta regionale, con organi dello Stato e con gli altri Enti a carattere locale, nazionale ed internazionale.
3. 
L'incarico di Capo di Gabinetto, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, si risolve all'atto della cessazione del mandato del Presidente del Consiglio.
Art. 16 
(Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale)
1. 
Nell'ambito delle strutture della Giunta è istituito il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.
2. 
Tale struttura, la cui composizione è definita dal Presidente della Giunta, è diretta da un Capo di Gabinetto nominato dal Presidente della Giunta regionale sulla base di rapporti fiduciari.
3. 
Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, supporta il Presidente della Giunta per tutte le funzioni istituzionali e, in particolare, nel raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e le relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri Enti a carattere locale, nazionale ed internazionale. Il Capo di Gabinetto supporta inoltre il Presidente per il raccordo politico-amministrativo con le strutture della Giunta regionale anche esercitando, a tale scopo, compiti di coordinamento e di verifica dell'attuazione del programma di legislatura nei confronti dei direttori regionali in collegamento con il direttore generale.
4. 
Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il coordinamento delle stesse, del supporto di professionalità esterne in numero non superiore a tre, scelte sulla base di rapporti fiduciari. Le modalità di utilizzo ed i rapporti con le strutture sono disciplinati dal regolamento di organizzazione della Giunta regionale.
5. 
L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta, quelli relativi alle peculiari professionalità di cui al comma 4, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, si risolvono all'atto della cessazione del mandato del Presidente della Giunta regionale.
Capo III. 
INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E GESTIONE
Art. 17 
(Attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa)
1. 
Gli organi di direzione politico-amministrativa, in base a quanto previsto nell'articolo 95, comma 1, dello Statuto, definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.
2. 
Per l'esercizio di tali funzioni sono pertanto di competenza di tali organi, secondo le rispettive attribuzioni:
a) 
direttive generali ed atti di indirizzo per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) 
determinazione delle modalità generali di svolgimento dei servizi e delle attività;
c) 
definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti e priorità;
d) 
definizione dei criteri per l'assegnazione a terzi di risorse ed altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di autorizzazioni, licenze od altri analoghi provvedimenti;
e) 
nomine e designazioni di rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni, nonché nomine ed autorizzazioni a dipendenti regionali per incarichi esterni;
f) 
definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
g) 
conferimento e revoca di incarichi dirigenziali;
h) 
assegnazione a ciascuna struttura direzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per gli obiettivi da perseguire;
i) 
controllo e verifica della rispondenza dei risultati gestionali alle direttive generali impartite con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti;
j) 
inchieste ed indagini;
k) 
affidamento di incarichi a terzi per l'espletamento di attività strettamente connesse ai compiti di indirizzo e di direzione politico-amministrativa;
l) 
autorizzazioni a stare in giudizio e conferimento del mandato per il relativo patrocinio;
m) 
ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti.
3. 
Gli organi di direzione politico-amministrativa non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio o la Giunta regionale, per le rispettive strutture, nominano un commissario ad acta con le modalità previste dai regolamenti organizzativi.
Art. 18 
(Attribuzioni dei dirigenti)
1. 
Spetta ai dirigenti, in base a quanto previsto nell'articolo 95, comma 2, dello Statuto, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi, nonché l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, necessari alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
2. 
Per l'esercizio di tali compiti sono pertanto di competenza di tali organi, secondo le rispettive attribuzioni, tutti gli atti di gestione, anche di natura discrezionale, da adottarsi in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi definiti secondo quanto previsto nell'articolo 17.
3. 
In particolare spetta ai dirigenti:
a) 
la direzione della struttura organizzativa assegnata verificando periodicamente carichi di lavoro e produttività del personale della struttura;
b) 
la gestione finanziaria mediante l'esercizio di poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate;
c) 
l'adozione degli atti di gestione del personale assegnato, l'attribuzione dei trattamenti economici accessori e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto;
d) 
lo svolgimento di funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, consulenza, studio e ricerca;
e) 
la responsabilità dei procedimenti amministrativi;
f) 
la presidenza delle commissioni e la responsabilità delle procedure di gara,di concorso e per gli appalti;
g) 
l'affidamento di incarichi a terzi per l'espletamento delle attività e dei servizi di competenza delle strutture da essi dirette;
h) 
la stipula dei contratti;
i) 
le autorizzazioni, le concessioni ed altri atti analoghi;
j) 
la vigilanza, le sanzioni e gli altri interventi in materia edilizia e paesaggistico-ambientale;
k) 
gli atti costituenti manifestazione di giudizio e conoscenza;
l) 
la promozione delle liti attive e passive ed il potere di conciliare e transigere;
m) 
ogni altra funzione prevista da leggi o regolamenti e non attribuita agli organi di direzione politico-amministrativa.
Capo IV. 
LA DIRIGENZA
Art. 19 
(Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi)
1. 
La dirigenza regionale, ferma restando la posizione sovraordinata del segretario generale del Consiglio e del direttore generale della Giunta regionale, è ordinata in un'unica qualifica, articolata per funzioni come di seguito indicato:
a) 
posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate direzioni regionali;
b) 
posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate settori ovvero strutture temporanee e di progetto, nonché quelle corrispondenti a funzioni sia tecnico-professionali, per l'assolvimento di prestazioni disciplinate dagli specifici ordinamenti professionali di riferimento, che tecnico-specialistiche ovvero ispettive, di consulenza, di studio e ricerca, inserite in posizione di staff.
2. 
I dirigenti preposti alle strutture di direzione esercitano sugli altri dirigenti della struttura compiti di direzione, coordinamento, indirizzo, impulso, valutazione e verifica; in particolare, oltre ai compiti indicati negli articoli 15, 16 e 18, spetta ad essi di formulare agli organi di direzione politico-amministrativa le proposte per il programma operativo di cui alle disposizioni concernenti la gestione finanziaria ed economica della Regione, anche sulla base delle proposte e degli elementi di conoscenza forniti dagli altri dirigenti ai quali sono sovraordinati.
3. 
Il contenuto degli incarichi attribuiti ai dirigenti individua in modo differenziato compiti e responsabilità, secondo quanto specificato negli atti amministrativi generali di organizzazione, in relazione alle diverse caratteristiche delle strutture organizzative assegnate o delle posizioni di staff attribuite.
Art. 20 
(Graduazione delle posizioni dirigenziali)
1. 
Le singole posizioni dirigenziali sono valutate, ai fini del trattamento economico accessorio, secondo i criteri e le modalità definite in base ai contratti collettivi di lavoro, con riferimento ai contenuti delle competenze e delle responsabilità professionali, manageriali e specialistiche effettivamente esercitate da ciascuna posizione.
2. 
Ai fini della definizione della graduazione delle funzioni dirigenziali, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, vengono supportati dal Nucleo di valutazione di cui all'articolo 27.
Art. 21 
(Accesso alla qualifica dirigenziale)
1. 
L'accesso alla qualifica di dirigente regionale avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.
2. 
I requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono:
a) 
il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
b) 
cinque anni di esperienza professionale maturata nelle Amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali è previsto il diploma di laurea oppure in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale o nella qualifica apicale dell'area non dirigenziale.
Art. 22 
(Conferimento degli incarichi ai dirigenti regionali)
1. 
Gli incarichi dirigenziali, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9, 11, 15 e 16, sono attribuiti a dirigenti regionali dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per le strutture di rispettiva competenza, su proposta del segretario o del direttore generale, sentiti i direttori regionali interessati.
2. 
Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti, tenendo conto dell'attitudine, della professionalità e dell'esperienza delle persone da incaricare, anche secondo quanto verificato nello svolgimento di precedenti incarichi, in relazione al contenuto degli obiettivi risultanti dagli indirizzi individuati dagli organi di direzione politico-amministrativa per l'incarico da attribuire.
3. 
Nell'attribuzione degli incarichi è assicurata di massima la rotazione dei dirigenti, mediante l'applicazione di criteri che favoriscano la mobilità trasversale e lo sviluppo professionale, nel rispetto delle esigenze di continuità e funzionalità delle strutture.
4. 
In attuazione di quanto sopra i regolamenti organizzativi definiscono le modalità procedurali, i criteri con i quali gli incarichi dirigenziali sono conferiti ed i termini massimi della loro durata.
5. 
La disciplina regolamentare di cui sopra è definita in conformità a quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro, fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni in ordine all'attribuzione di incarichi sulla base di contratti di diritto privato, anche a persone estranee all'amministrazione regionale.
Art. 23 
(Regolazione del rapporto di lavoro)
1. 
Gli incarichi di segretario generale del Consiglio, di direttore generale della Giunta, di Capo di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta nonché di direttore regionale sono regolati da un contratto di diritto privato a tempo determinato.
2. 
I regolamenti organizzativi indicano i contenuti principali del contratto ed i criteri per la determinazione del trattamento economico.
3. 
Gli incarichi di cui sopra, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, cessano ed il contratto è risolto di diritto, decorsi centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio o della Giunta regionale per gli uffici di rispettiva competenza, salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.
4. 
Il conferimento di tali incarichi a dirigenti regionali determina, con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di diritto privato a tempo determinato e per tutta la durata dell'incarico, il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
5. 
Gli altri incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti regionali sono regolati dai contratti collettivi ovvero da contratti individuali di lavoro per gli incarichi conferiti ai sensi dell' articolo 24.
6. 
Ai dirigenti regionali si applicano, con le modalità indicate dal regolamento di organizzazione, le norme stabilite nelle leggi statali in materia di mobilità.
Art. 24 
(Altri incarichi dirigenziali)
1. 
Gli incarichi di segretario generale del Consiglio regionale, di direttore generale della Giunta regionale, di Capo di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta possono essere conferiti a persone estranee all'amministrazione regionale.
2. 
Gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti di pianta organica, a persone estranee all'amministrazione regionale.
3. 
Gli incarichi affidati a persone estranee all'amministrazione regionale debbono essere conferiti a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, anche internazionali, in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita, per almeno un quinquennio, in qualifiche dirigenziali ovvero in esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentata.
4. 
Gli incarichi di responsabile di settore o di struttura temporanea e di progetto possono essere conferiti, entro il limite del 20 per cento dei rispettivi posti di pianta organica, a persone estranee all'amministrazione ovvero a dipendenti non in possesso della qualifica dirigenziale che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, desumibile anche da attività di docenza universitaria o da altre concrete e documentate esperienze di lavoro di almeno cinque anni in posizioni previste per l'accesso alla dirigenza.
5. 
Tali incarichi sono regolati da contratti di diritto privato a tempo determinato. Nel caso in cui il contratto sia stipulato con dipendente del ruolo regionale, è previsto il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per la durata dell'incarico.
6. 
La durata degli incarichi di cui al presente articolo non può essere superiore a cinque anni, rinnovabili.
7. 
Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 cessano, ed il contratto è risolto di diritto, decorsi centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio o della Giunta regionale per gli uffici di rispettiva competenza, salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.
8. 
I regolamenti organizzativi disciplinano le modalità per la individuazione delle persone da incaricare e indicano i contenuti principali del contratto, in particolare per quanto attiene alle incompatibilità ed alle responsabilità in caso di accertamento di risultati negativi, e stabiliscono i criteri per la determinazione del trattamento economico.
Art. 25 
(Revoca degli incarichi dirigenziali e destinazione ad altro incarico)
1. 
La revoca degli incarichi dirigenziali e la destinazione ad altro incarico presso la Regione può essere disposta, per gli ambiti di rispettiva competenza, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:
a) 
per motivate ragioni organizzative e produttive connesse al modificarsi dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, nonché al modificarsi dei programmi e dei progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa o per effetto dell'applicazione del procedimento di valutazione dell'attività svolta dai dirigenti;
b) 
su richiesta del dirigente titolare dell'incarico, da valutarsi con riferimento alle esigenze di servizio.
2. 
Il regolamento definisce i criteri per la revoca e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
3. 
Ulteriori casi di revoca possono essere previsti nei contratti di diritto privato che regolano gli incarichi dirigenziali.
4. 
Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo 26 concernente le responsabilità dirigenziali.
Art. 26 
(Responsabilità dirigenziali)
1. 
I dirigenti sono responsabili del risultato della gestione amministrativa svolta nelle strutture cui sono preposti, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate, nonché dell'osservanza degli indirizzi e delle direttive generali emanate dagli organi di direzione politico-amministrativa.
2. 
Nel caso di accertamenti negativi concernenti le prestazioni, le competenze organizzative ed il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, risultanti in applicazione del sistema di valutazione di cui al successivo articolo, i provvedimenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sono adottati, per quanto di competenza, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.
3. 
I provvedimenti sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto:
a) 
da un magistrato della sezione regionale della corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, che presiede;
b) 
da un dirigente eletto dai dirigenti dipendenti dalla Regione con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione;
c) 
da un esperto designato d'intesa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, con specifica esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.
4. 
Le norme regolamentari disciplinano il procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui si tratta, anche con riferimento agli strumenti di tutela, compresi la previa contestazione ed il contraddittorio ed individuando le specifiche misure da applicare. Le medesime norme definiscono le modalità di funzionamento del Comitato dei garanti.
5. 
I contratti di diritto privato che regolano gli incarichi dirigenziali individuano, in base a quanto previsto nel regolamento di organizzazione, le modalità con le quali è disciplinata la responsabilità dei soggetti incaricati.
6. 
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile ed amministrativo-contabile previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Art. 27 
(Nucleo di valutazione)
1. 
La Giunta regionale istituisce, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, un Nucleo di valutazione per lo svolgimento di attività di supporto agli organi politici in materia di valutazione della dirigenza.
2. 
Il Nucleo, su indicazione degli organi di direzione politico-amministrativa, propone i criteri per la valutazione delle prestazioni e dei risultati della dirigenza. Formula le proposte di valutazione alla Giunta ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, competenti per le rispettive strutture.
3. 
Il regolamento di organizzazione disciplina la composizione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione.
Art. 28 
(Sistema di valutazione dei dirigenti)
1. 
Il sistema e gli strumenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti sono definiti, su proposta del Nucleo di valutazione, con atto adottato d'intesa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro.
2. 
Il sistema di valutazione dei dirigenti costituisce strumento di gestione e sviluppo del personale; a tale fine esso:
a) 
utilizza strumenti e metodologie per la valutazione del potenziale e delle prestazioni, ai fini del conferimento degli incarichi e del rinnovo dei medesimi;
b) 
utilizza la valutazione del dirigente per il riconoscimento dei risultati conseguiti, della professionalità posseduta e fornita, anche ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori previsti dai contratti collettivi di lavoro;
c) 
considera la valutazione delle prestazioni e della posizione per la individuazione delle attività formative, in coerenza con le esigenze di miglioramento e responsabilizzazione.
3. 
Il sistema di valutazione dei dirigenti utilizza dati e informazioni risultanti dal monitoraggio di costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, considerato in riferimento agli obiettivi, ai programmi ed ai progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa ed in modo coordinato con il sistema e gli strumenti del controllo strategico e gestionale.
Art. 29 
(Funzioni vicarie)
1. 
Con appositi provvedimenti sono individuati, tra i direttori ovvero tra i dirigenti di settore della struttura interessata, i dirigenti incaricati di esercitare le funzioni vicarie, in caso di assenza e impedimento dei direttori.
2. 
In caso di assenza o impedimento dei dirigenti di settore, i relativi compiti sono svolti dal direttore regionale competente o dal suo vicario.
3. 
Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità procedurali ed i criteri con i quali sono individuati i titolari delle funzioni.
Art. 30 
(Delega di attribuzioni dirigenziali)
1. 
I dirigenti possono delegare alcune delle competenze comprese nell'incarico attribuito, diverse da quelle che riguardano la diretta collaborazione con gli organi di direzione politico-amministrativa per la definizione delle modalità di attuazione di obiettivi, programmi e progetti, a personale da loro dipendente che ricopre le posizioni funzionali più elevate nell'ambito delle strutture ad essi affidati.
2. 
La delega, conferita per scritto, è definita nell'oggetto e nella durata e deve essere motivata con riferimento ad esigenze di servizio specificamente individuate, secondo quanto precisato nel regolamento di organizzazione.
3. 
Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
Capo V. 
INCARICHI NON DIRIGENZIALI
Art. 31 
(Conferimento degli incarichi)
1. 
Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, il regolamento organizzativo indica i criteri e le condizioni per l'individuazione delle posizioni organizzative e di alta professionalità non dirigenziali che comportano l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nonché il possesso di competenze specialistiche. Il numero massimo di tali posizioni e delle alte professionalità nonché la loro ripartizione tra le direzioni regionali sono stabiliti, per le rispettive strutture dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale sentiti il segretario generale del Consiglio e il direttore generale della Giunta.
2. 
I direttori, acquisito il parere del direttore generale o del segretario generale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sentito il responsabile di settore interessato, provvedono, con le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione, ad individuare nell'ambito di ciascuna struttura le posizioni organizzative e le alte professionalità, attribuendo i relativi incarichi ai dipendenti in possesso dei requisiti, con atti scritti e motivati.
Capo VI. 
IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE NELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 32 
(Programmazione del fabbisogno di personale, dotazioni organiche e profili professionali)
1. 
L'impiego del personale dipendente nelle strutture organizzative della Regione avviene con il metodo della programmazione, assicurando che lo stesso sia utilizzato in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi, programmi e progetti individuati dagli organi di direzione politico-amministrativa, nonché con le risorse finanziarie disponibili e con i limiti derivanti dal concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, fermo restando il rispetto dei contratti di lavoro collettivi ed individuali.
2. 
In attuazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nei regolamenti di organizzazione sono determinate le dotazioni organiche, rispettivamente del Consiglio e della Giunta regionale.
3. 
Tali dotazioni sono variate in funzione delle esigenze connesse alla programmazione risultante dagli strumenti di gestione finanziaria ed economica previsti nell'ordinamento contabile della Regione.
4. 
A tale fine, in base a quanto previsto nell'articolo 96, comma 2, dello Statuto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, presentano al Consiglio regionale, nell'ambito del procedimento di approvazione del Bilancio annuale di previsione, ovvero delle sue variazioni, una nota dalla quale risultino eventuali proposte di revisione della dotazione organica del personale.
Art. 33 
(Modalità di assunzione del personale)
1. 
Le assunzioni del personale regionale avvengono, sulla base delle esigenze di servizio mediante:
a) 
le procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) 
l'avviamento degli iscritti dalle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
c) 
la chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento formate dalle persone disabili, secondo quanto previsto dalle leggi in materia.
2. 
Il regolamento di organizzazione disciplina, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alla presente legge, le ulteriori modalità per lo svolgimento dei procedimenti di assunzione, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali.
Art. 34 
(Disciplina del rapporto di lavoro)
1. 
I rapporti di lavoro dei dipendenti della Regione sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dai contratti collettivi ed individuali.
2. 
In conformità a tali disposizioni normative e contrattuali, la Regione favorisce la costituzione di rapporti di lavoro flessibile anche al fine di favorire l'occupazione, garantendo il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini.
3. 
Ai dipendenti regionali si applica, con le modalità indicate dal regolamento di organizzazione, la disciplina stabilita dalla legge regionale 23 gennaio 1989 n. 10 (Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale) e dalle norme statali per il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in materia di:
a) 
mansioni;
b) 
incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi.
Art. 35 
(Assegnazione del personale alle strutture e mobilità)
1. 
Nell'ambito della dotazione organica complessiva dell'ente la prima assegnazione del personale alle direzioni è effettuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale sentiti, per gli ambiti di rispettiva competenza, il direttore generale o il segretario generale, tenuto conto degli obiettivi affidati ai direttori e risultanti dal Programma operativo.
2. 
Le direzioni competenti, tra l'altro, in materia di personale adottano, acquisito il parere del direttore generale o del segretario generale per gli ambiti di rispettiva competenza, atti di variazione di assegnazione del personale tra le diverse strutture organizzative qualora, in conseguenza di esigenze non preventivabili, si manifesti tale necessità.
3. 
Il regolamento di organizzazione disciplina criteri e modalità per l'attuazione della mobilità esterna ed interna, al fine di assicurare il riequilibrio tra carenze ed eccedenze di organico con l'obiettivo di perseguire l'ottimale distribuzione delle risorse umane, la loro riconversione e l'arricchimento professionale.
Art. 36 
(Formazione e aggiornamento del personale)
1. 
La Regione favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale come condizioni essenziali per l'efficacia dell'attività svolta dall'Ente e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello sviluppo delle prospettive professionali dei propri dipendenti.
2. 
Tali attività sono finalizzate:
a) 
alla formazione professionale di base, rivolta al personale di prima assunzione o all'acquisizione di conoscenze proprie di nuovi profili professionali;
b) 
all'aggiornamento professionale, rivolto al mantenimento o all'adeguamento dei livelli e dei contenuti di professionalità posseduti, in relazione ai processi di cambiamento ed innovazione normativa scientifica, tecnologica ed organizzativa;
c) 
alla specializzazione ed al perfezionamento del personale interessato a specifiche prestazioni richieste dalla programmazione di attività delle singole strutture organizzative;
d) 
alla riqualificazione e riconversione del personale interessato a processi di mobilità funzionale o professionale, in connessione ai cambiamenti organizzativi conseguenti alla programmazione delle attività ovvero al riordino di funzioni e compiti;
e) 
alla promozione dell'accesso e della partecipazione delle lavoratrici dipendenti, in relazione alle azioni positive tendenti a garantire condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.
3. 
La formazione e l'aggiornamento professionale costituiscono un diritto-dovere per ciascun dipendente e le relative attività devono essere validate attraverso opportuni strumenti, misurandone i risultati che costituiscono elementi utilizzati per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane.
Art. 37 
(Responsabilità dei dipendenti e procedimento disciplinare)
1. 
Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni concernenti la responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. 
Per l'individuazione delle sanzioni disciplinari e la procedura per la loro irrogazione si osservano le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.
3. 
Il direttore competente, tra l'altro, in materia di personale, per i rispettivi ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, provvede alla contestazione degli addebiti e all'irrogazione delle sanzioni superiori al rimprovero scritto (censura).
4. 
Il regolamento di organizzazione definisce le modalità per la periodica designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei dipendenti e della scelta dei presidenti e per il funzionamento del collegio arbitrale di disciplina.
5. 
All'esecuzione delle decisioni del collegio arbitrale provvede il direttore competente, tra l'altro, in materia di personale, per i rispettivi ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.
Capo VII. 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 38 
(Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)
1. 
Nell'ambito di quanto stabilito da apposito disciplinare della Giunta regionale la presente legge trova applicazione per gli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalla Regione per il cui personale si applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti regionali.
2. 
Il disciplinare è adottato su parere del direttore generale della Giunta regionale, sentite le direzioni vigilanti e contiene altresì indirizzi e direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 3.
3. 
Gli enti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'approvazione del disciplinare, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri. Le direzioni vigilanti, previo parere del direttore generale, presentano, indicando i relativi mezzi di copertura, il provvedimento alla Giunta regionale. Fino all'approvazione della proposta l'ente continua ad operare secondo la normativa previgente e non può attivare nuove procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato.
4. 
Il Consiglio regionale con deliberazione adottata su proposta della Giunta, sentiti i pareri del direttore generale della Giunta e del segretario generale del Consiglio, può autorizzare per gli enti ove già sussita tale struttura, l'istituzione di una struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui alla presente legge.
Art. 39 
(Disposizione transitoria)
1. 
Fino all'adozione dei regolamenti di cui alla presente legge ed all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali, continua ad applicarsi la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) e continuano ad operare le strutture dirette in forza dei contratti e degli incarichi dirigenziali in essere.
2. 
Alla data di cui al comma precedente i direttori regionali ed i responsabili di struttura organizzativa speciale in servizio, il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione è stato risolto di diritto a seguito del conferimento dell'incarico di direttore o di responsabile di struttura organizzativa speciale, sono riassunti. I contratti individuali di riassunzione stipulati con i medesimi tengono conto dell'anzianità complessivamente maturata nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica con l'erogazione del trattamento economico corrispondente a quello di responsabile di settore a tale data vigente. Tali riassunzioni, non comportando maggior spesa rispetto a quella sostenuta, non costituiscono nuove assunzioni.
Art. 40 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare, la legge regionale n. 51 del 1997.
Art. 41 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Dalla applicazione della presente legge non sono previsti nuovi o maggiori oneri per l'esercizio in corso.
2. 
Eventuali maggiori spese per gli esercizi successivi verranno iscritte nei bilanci regionali nell'osservanza dei limiti stabiliti in materia da disposizioni statali.