Proposta di legge regionale n. 385 presentata il 27 dicembre 2006
Diritto allo studio e all'apprendimento per l'intero arco della vita.

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove gli interventi per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale attraverso un sistema regionale integrato che garantisca la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto all'istruzione e il diritto allo studio.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
3. 
Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all' articolo 118 della Costituzione, determina l'allocazione delle funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai cittadini e favorisce l'integrazione di apporti funzionali di soggetti privati.
4. 
La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e si impegna a collaborare con esse per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
5. 
La presente legge si ispira alla finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.
Art. 2 
(Oggetto)
1. 
Gli interventi di cui all'articolo 1, nel rispetto della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie, hanno ad oggetto i seguenti obiettivi:
a) 
assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell'offerta di attività e di servizi;
b) 
favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l'intero arco della vita garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi formativi;
c) 
sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione, statale e paritaria, contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi;
d) 
ridurre il rischio di abbandono scolastico e prevedere la possibilità di recupero;
e) 
raccordare istituzioni e servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
f) 
riequilibrare l'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporta per gli utenti situazioni di particolare disagio;
g) 
sviluppare azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla presente legge;
h) 
sostenere il successo scolastico e formativo;
i) 
promuovere azioni che favoriscano l'integrazione sociale e culturale, l'inserimento scolastico e la formazione dei cittadini stranieri;
j) 
favorire la mobilità internazionale.
Art. 3 
(Interventi di attuazione delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale)
1. 
Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti.
2. 
Sono interventi diretti le azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale.
3. 
Sono interventi indiretti le azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e dell'orientamento, finalizzate ad assicurare l'accessibilità e il miglioramento sia dell'offerta formativa che dei servizi ad essa connessi, nonché azioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e valutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni statali e private.
4. 
L'insieme organico degli interventi delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale, attuati ai sensi e per i fini della presente legge, è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento.
Art. 4 
(Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione)
1. 
Nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la Regione promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell'istruzione scolastica.
2. 
Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in particolare attraverso le seguenti funzioni:
a) 
la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) 
la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica;
c) 
la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) 
la determinazione del calendario scolastico;
e) 
l'individuazione dei contributi alle scuole non statali;
f) 
le iniziative e le attività di promozione relative alle funzioni di cui al presente elenco.
3. 
La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con quelle esercitate dall'amministrazione statale e dagli enti locali nel campo dell'istruzione, sviluppa le azioni di cui al comma 2, osservando il metodo della concertazione interistituzionale e stipulando con i suddetti enti intese operative.
4. 
Sono soggetti della programmazione:
a) 
le istituzioni scolastiche autonome;
b) 
i comuni;
c) 
le province;
d) 
la Regione.
Art. 5 
(Destinatari degli interventi)
1. 
Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i residenti in Piemonte:
a) 
frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione;
b) 
frequentanti i corsi di formazione professionale, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente.
Art. 6 
(Tipologia degli interventi)
1. 
Al fine di rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica dei soggetti di cui all'articolo precedente la Regione promuove le seguenti azioni:
a) 
sostegno di tutti i servizi e iniziative di supporto alla frequenza delle attività scolastiche:
1) 
servizi di mensa;
2) 
servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
3) 
servizi residenziali;
4) 
sussidi e servizi individualizzati per soggetti disabili;
5) 
istituzione di dotazioni librarie per consentire l'accesso al prestito d'uso dei libri di testo nonché la fornitura gratuita di ogni altro materiale e sussidio didattico;
6) 
iniziative finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico e per prevenire la dispersione scolastica;
b) 
interventi di edilizia scolastica;
c) 
progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa:
1) 
facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, nonché fruizione di supporti didattici e strumentali per progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali;
2) 
iniziative per la promozione ed il sostegno della coerenza e della continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole nonché forme di collaborazione tra scuole e famiglie;
d) 
interventi per il mantenimento e la valorizzazione delle scuole site in aree disagiate.
Art. 7 
(Borse di studio e di merito)
1. 
Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli studenti delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale, organizzati da agenzie formative, accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione, con risorse proprie, integra la borsa di studio erogata dallo Stato, ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione) ed istituisce una analoga borsa di studio regionale anche per le famiglie con un indicatore superiore di situazione reddituale del nucleo familiare, come definito dall'art. 9. L'integrazione della borsa di studio è finalizzata alla copertura forfetaria delle seguenti spese: libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti, mensa.
2. 
La Regione riconosce altresì agli studenti, che nelle scuole secondarie di secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie raggiungono un livello eccellente di merito scolastico, benefici economici aggiuntivi.
3. 
Le borse di studio e di merito sono elevate del 50% nel caso di studenti disabili.
4. 
In caso di risorse disponibili non sufficienti le borse di studio e di merito di cui al comma 1 e 2 sono attribuite in forma crescente in base all'indicatore di situazione reddituale del nucleo familiare e prioritariamente agli studenti disabili.
5. 
Il programma triennale di cui all'art. 16 definisce, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia:
a) 
l'entità delle borse di cui al comma 1 differenziate per ordine e grado di istruzione, fasce di indicatore di situazione reddituale del nucleo familiare, specificità dello studente;
b) 
l'entità dei benefici economici e le condizioni di merito per la individuazione dei beneficiari di cui al comma 2;
c) 
il limite di indicatore di situazione reddituale del nucleo familiare a cui viene attribuita la borsa regionale rispettivamente per i comma 1 e 2;
6. 
Le borse di studio e di merito sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalla presente legge.
7. 
La Regione verifica l'attendibilità delle dichiarazioni reddituali del nucleo familiare e delle specificità dello studente e persegue le dichiarazioni mendaci.
Art. 8 
(Contributo alla libera scelta educativa)
1. 
Al fine di garantire l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, contribuiti alle famiglie degli studenti che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Il contributo alla libera scelta educativa è erogato alle famiglie a parziale copertura delle spese sostenute e documentate relative alla frequenza e all'iscrizione.
2. 
Il contributo è assegnato agli studenti le cui famiglie non superino il limite di indicatore di situazione reddituale del nucleo familiare, come definito dall'articolo 9, determinato dal programma triennale di cui all'articolo 16, ed è in percentuale delle spese riconosciute, con un importo massimo articolato per ordine e grado di istruzione e fasce di indicatore di situazione reddituale del nucleo familiare. La percentuale di copertura deve essere articolata in più fasce di indicatore di situazione reddituale del nucleo familiare e tale da ridurre sensibilmente le spese sostenute dalle famiglie in modo da favorire fattivamente la libera scelta educativa.
3. 
Il contributo massimo alla libera scelta educativa è elevato del 50% nel caso di studenti disabili.
4. 
In caso di risorse disponibili non sufficienti il contributo alla libera scelta educativa è attribuito prioritariamente alla prima fascia di indicatore di situazione reddituale e agli studenti disabili, e ai rimanenti beneficiari sulla base della graduatoria in ordine decrescente della percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili del nucleo familiare rapportare all'indicatore di situazione reddituale del nucleo familiare.
5. 
La modalità di attuazione del contributo regionale all'educazione scolastica è determinata secondo il programma triennale di cui all'articolo 16 che definisce:
a) 
il limite di situazione reddituale del nucleo familiare per poter accedere al contributo e le fasce di indicatore di situazione reddituale del nucleo familiare;
b) 
la quota percentuale di copertura delle spese riconosciute da articolare in più fasce di indicatore di situazione reddituale del nucleo familiare;
c) 
l'importo massimo differenziato per ordine e grado di istruzione e fasce di indicatore di situazione reddituale del nucleo familiare;
d) 
le spese da classificare ammissibili ai fini dell'assegnazione del contributo;
e) 
il contributo minimo erogabile.
6. 
Il contributo alla libera scelta educativa è cumulabile con le altre provvidenze previste dalla presente legge e dalla normativa statale in materia di diritto allo studio e all'assistenza scolastica.
7. 
La Regione verifica l'attendibilità della dichiarazione reddituale del nucleo familiare e delle spese sostenute dalle famiglie e persegue le dichiarazioni mendaci.
Art. 9 
(Calcolo dell'indicatore della situazione reddituale del nucleo familiare)
1. 
L'indicatore della situazione reddituale è calcolato dividendo la somma dei redditi imponibili dell'ultima dichiarazione dei redditi di ciascuno dei componenti del nucleo familiare per i seguenti coefficienti, in analogia con quelli previsti per la determinazione dell'indicatore di situazione economica equivalente, che riducano tale reddito ad un valore per i singoli componenti:
a) 
Numero componenti nucleo familiare Coefficienti:
1) 
1,00;
2) 
1,57;
3) 
2,04;
4) 
2,46;
5) 
2,85;
b) 
per ogni ulteriore componente è prevista una maggiorazione dello 0,35.
2. 
L'indicatore della situazione reddituale è arrotondato all'intero più vicino.
Art. 10 
(Interventi per l'integrazione dei soggetti disabili)
1. 
La Regione e gli enti locali promuovono interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti disabili nonché di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.
2. 
Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati fra enti locali, organi scolastici ed aziende sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti statali e privati.
3. 
Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:
a) 
i comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
b) 
le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.
Art. 11 
(Orientamento)
1. 
La Regione garantisce ai cittadini di ogni età il diritto all'orientamento per la conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di percorsi individuali in ambito educativo e scolastico e formativo, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali.
2. 
Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti statali e privati che attuano le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione e della formazione.
Art. 12 
(Obbligo formativo)
1. 
Al fine di dare attuazione alle attività relative all'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema di istruzione scolastica e nel sistema della formazione professionale la Regione promuove e sostiene l'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi a completamento dei percorsi nell'ambito dell'istruzione, sia al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio. La Regione favorisce, altresì, tutte le opportunità di integrazione e di personalizzazione che si rendano necessarie al fine di garantire il diritto al successo formativo previsto dalla legge.
2. 
La Regione favorisce lo svolgimento dei percorsi integrati di cui al comma 1, sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e nell'ambito della definizione del sistema generale dei crediti formativi e di istruzione al fine anche di predeterminare, in sede di progetto del percorso formativo individualizzato, specifiche modalità di rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio.
Art. 13 
(Qualificazione e aggiornamento del personale)
1. 
Al fine di assicurare adeguati livelli formativi ed educativi, la Regione interviene annualmente con propri contributi finalizzati alla elaborazione e realizzazione di progetti di qualificazione e aggiornamento del personale delle scuole paritarie presentati da enti o associazioni operanti nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.
Art. 14 
(Integrazione culturale)
1. 
La Regione adotta iniziative di integrazione culturale che favoriscono l'inserimento scolastico, la formazione degli stranieri e la mobilità internazionale.
Art. 15 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge. A tal fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e sentito il parere della Conferenza regionale per il diritto allo studio e per la libera scelta educativa di cui all'articolo 16, approva il programma triennale relativo agli interventi di cui alla presente legge.
2. 
Compete altresì alla Regione la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di contributi a favore degli enti locali, i cui criteri sono stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.
3. 
La Giunta regionale approva, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1, il riparto dei fondi a favore delle province per gli interventi di cui all'articolo 6 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad intese fra Regione, enti locali e scuole.
4. 
La Regione e gli enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 16 
(Programma triennale)
1. 
Il programma triennale deve contenere:
a) 
gli obiettivi e le priorità degli interventi di cui alla presente legge e i criteri di ripartizione delle stesse tra gli enti locali;
b) 
le strategie e le politiche di intervento;
c) 
le modalità di accesso ai benefici di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge;
d) 
i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi;
e) 
le entità dei benefici;
f) 
le procedure di individuazione dei soggetti statali e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi e le indicazioni generali di raccordo operativo con gli stessi;
g) 
l'individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti statali e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi ed i criteri per la loro ripartizione fra gli stessi;
h) 
gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del sistema;
i) 
la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi;
j) 
le eventuali ulteriori direttive.
Art. 17 
(Funzioni degli enti locali)
1. 
Gli enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall' articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) nel quadro del programma triennale di cui al comma 1 dell'articolo 16, nonché degli atti di indirizzo di cui al comma 3 dello stesso articolo.
2. 
Le province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei comuni e delle scuole del sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza, contenente i progetti e gli interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive regionali.
3. 
Le province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.
Art. 18 
(Conferenza regionale per il diritto allo studio e per la libera scelta educativa)
1. 
Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla presente legge e di valutarne l'attuazione è costituita presso il Consiglio regionale la Conferenza regionale per il diritto allo studio e per la libera scelta educativa.
2. 
La Conferenza regionale per il diritto allo studio e per la libera scelta educativa è così composta:
a) 
l'assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, che la presiede;
b) 
gli assessori provinciali competenti in materia di istruzione o loro delegati;
c) 
quattro rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani Piemonte (ANCI);
d) 
un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni Piemonte (ANPCI);
e) 
due rappresentanti dell'Unione nazionale comunità montane del Piemonte (UNCEM);
f) 
un rappresentante della Lega delle autonomie locali;
g) 
il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;
h) 
le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
i) 
le associazioni più rappresentative a livello nazionale e/o regionale delle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie e delle agenzie formative accreditate;
j) 
le associazioni professionali degli insegnanti e dei dirigenti scolastici più rappresentative a livello nazionale;
k) 
le associazioni e coordinamenti dei genitori;
l) 
i presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
m) 
le associazioni studentesche/giovanili riconosciute a livello regionale.
3. 
La Conferenza è istituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale in base alle designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), h), i), j), k) e m) effettuate dalle rispettive associazioni competenti a livello regionale.
4. 
I componenti la Conferenza durano in carica cinque anni.
5. 
Con proprio regolamento interno la Conferenza stabilisce le modalità di funzionamento.
Art. 19 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento del Programma triennale, di cui all'articolo 16, circa le attività svolte e i risultati conseguiti, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.
Art. 20 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, per il biennio 2007-2008, è previsto uno stanziamento annuo pari a 140 milioni di euro, ripartito in 95 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 32011 (Attività culturali istruz. e spettacolo Istruzione Tit. I spese correnti) e in 45 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 32022 (Attività culturali istruz. e spettacolo Edilizia scolastica Tit. II spese in conto capitale) del bilancio regionale.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per il biennio 2007-2008, con le risorse finanziarie individuate in base alle modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).