Proposta di legge regionale n. 383 presentata il 20 dicembre 2006
Disciplina dell'esercizio dei locali di intrattenimento e svago per la tutela della vita dei giovani.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in seguito al devastante incremento delle stragi del sabato sera, prevede con la presente legge un piano d'intervento concreto al fine di ridurre drasticamente il numero di decessi sulle strada, per lo più di giovani fra i 18 e i 25 anni.
2. 
La Regione Piemonte, nell'ambito degli interventi per la riqualificazione del sistema dei locali di intrattenimento e svago, nello specifico sale da ballo, night club e discoteche, promuove nuove norme per l'orario di chiusura, per la vendita degli alcolici, per l'inquinamento acustico e visivo, oltre che per la sicurezza personale e stradale, da applicarsi indistintamente, nei locali indicati, ai fini della sicurezza stradale e della tutela della vita dei giovani.
Art. 2 
(Obiettivi)
1. 
La Regione Piemonte, per la realizzazione delle finalità di cui all'art.1, persegue i seguenti obiettivi:
a) 
modifica dell'orario;
b) 
riduzione dell'inquinamento acustico e visivo, condizioni di microclima;
c) 
disciplina per la vendita di alcolici;
d) 
misure per contrastare il commercio di sostanze stupefacenti;
e) 
dotazioni di impianti tecnolocigi ai fini della sicurezza personale da impiegarsi sia all'interno delle sale da ballo che nelle zone limitrofe alla struttura;
f) 
istituzione di un "Discoperator" addetto ai servizi di tutela, per il controllo di discoteche, sale da ballo, luoghi di svago e similari, così come indicato nell'articolo 1;
g) 
istituzione di una "Camera di decompressione";
h) 
applicazione del Piano regionale sulla sicurezza stradale;
i) 
impiego di mezzi di trasporto, detti "Discobus", con la funzione di ridurre l'uso dei veicoli privati per gli spostamenti;
j) 
campagne di sensibilizzazione sui danni causati dall'abuso dell'alcol e sulla sicurezza stradale;
k) 
lotta all'abusivismo;
l) 
obbligo di prestare servizio presso la Croce Rossa locale per tutti coloro che violano il codice della strada, nello specifico dei limiti di velocità, o abuso di alcol o sostanze stupefacenti.
Art. 3 
(Modifica dell'orario)
1. 
L'orario di chiusura per i locali di intrattenimento e svago, comprese le sale da ballo, è fissato dalle autorità competenti entro le ore 02.30 antimeridiane, e di conseguenza l'orario di apertura è anticipato alle ore 22.30.
Art. 4 
(Riduzione dell'inquinamento acustico e visivo, condizioni di microclima)
1. 
Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro) e successive modifiche e dell' articolo 3, comma 1, lettera h, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, con la presente legge sono determinati i ritmi di programmazione della musica, le indicazioni di microclima, i livelli ed i mutamenti di illuminazione, nonché individuate le autorità competenti ad eseguire gli accertamenti in riferimento alle seguenti materie e con rispetto dei seguenti principi, al fine di garantire adeguate condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli:
a) 
diminuzione graduale del livello acustico nell'ora precedente la chiusura del locale;
b) 
ritmi temporali e pause nella diffusione della musica;
c) 
uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, facendo divieto di luci ad intermittenza nell'ora antecedente la chiusura dei locali;
d) 
temperatura massima distinguendo i periodi secondo le stagioni dell'anno;
e) 
ricambi d'aria in base alla cubatura del locale ed al numero delle persone ospitabili;
f) 
previsione di un tasso minimo di anidride carbonica;
g) 
direzionalità e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare luci laser con potenza superiore ai 100 watt.
2. 
Entro tre mesi dall'entrata in vigore i gestori provvedono all'adeguamento dei locali.
3. 
La Regione Piemonte, avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate agli incidenti notturni, su tutto il territorio regionale, al fine di acquisire elementi sulle cause, l'entità del fenomeno ed il suo collegamento con gli orari di chiusura degli esercizi, nonché con l'abuso di sostanze stupefacenti, alcoliche e superalcoliche.
Art. 5 
(Disciplina per la vendita di alcolici)
1. 
In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, è vietata la vendita ed il consumo di sostanze alcoliche o superalcoliche tra le ore 02.00 e le ore 08.00 antimeridiane. Nei locali di cui all'articolo 3, nell'ora antecedente la chiusura, è vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. 
Quanto espresso al comma 1 è da applicarsi altresì agli ambulanti con licenza di vendita di bevande alcoliche o superalcoliche.
3. 
È fatto divieto di utilizzare per la vendita di bevande recipienti di vetro, siano essi bicchieri o bottiglie. Tutti i contenitori pertanto dovranno essere sostituiti con appositi recipienti di plastica, PET o polistirolo.
4. 
Al fine di quanto espresso dall'articolo 1 è fatto divieto di servire un numero superiore a due consumazioni alcoliche o una superalcolica per persona. Pertanto il gestore ha l'obbligo di prevedere un'apposita tessera, indispensabile per il pagamento del biglietto all'uscita del locale, sulla quale saranno previste apposite affrancature per segnalare il numero di consumazioni alcoliche o superalcoliche consumate. Analogo servizio sarà predisposto anche nei confronti di coloro che usufruiranno del servizio al tavolo.
Art. 6 
(Misure per contrastare il commercio di sostanze stupefacenti)
1. 
La Regione Piemonte prevede nell'ambito delle proprie competenze un sistema di monitoraggio, da effettuarsi ad opera di personale specializzato, al fine di controllare e limitare lo spaccio di sostanze stupefacenti, sia all'interno che all'esterno delle sale da ballo.
Art. 7 
(Dotazione di impianti tecnologici)
1. 
La Regione interviene per garantire condizioni di maggiore sicurezza ai cittadini piemontesi, al fine di rendere più ampio l'esercizio dei loro diritti e accrescere la cultura della legalità, predisponendo dei contributi al fine di aumentare ove fossero presenti, o installare ex novo, sistemi di video sorveglianza all'interno del locale e nell'area esterna adiacente. Nel caso di tumulto o di disordini, di pericolo per l'incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli addetti alla sorveglianza del locale di cui all'articolo 8, hanno l'obbligo di consegnare la registrazioni alla magistratura ai fini della legge.
Art. 8 
(Discoperator)
1. 
Le figure professionali previste nei locali di cui all'articolo 1, comma 2, personale di sala, addetti alla sicurezza, interni ed esterni al locale, e pubbliche relazioni, a seguito di un corso specializzato, acquisiscono il titolo di Discoperator.
2. 
I Discoperator possono eventualmente essere persone esterne al personale del locale, purchè in possesso dell'apposito attestato.
3. 
La Regione Piemonte, nell'ambito degli interventi per la qualificazione del sistema delle strutture descritte all'articolo 1 comma 2, promuove la formazione e l'impiego, da parte dei gestori dei locali indicati, di personale specializzato, denominato Discoperator.
4. 
I Discoperator addetti ai servizi della tutela, operando all'interno o nelle immediate vicinanze dei luoghi di cui articolo 1 comma 2, hanno il compito di:
a) 
adoperarsi affinché il flusso e il deflusso del pubblico dai luoghi indicati avvenga regolarmente;
b) 
riferire, personalmente, al responsabile del locale indicato dalla ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) su eventuali anomalie dello stato dei sistemi di sicurezza;
c) 
vigilare al fine di bloccare lo spaccio di sostanze stupefacenti, sia all'interno che all'esterno delle sale da ballo. Ove questo sia comprovato, informare le forze dell'ordine;
d) 
informare gli utenti sulle conseguenze e gli effetti negativi derivanti dall'abuso di bevande alcoliche;
e) 
sensibilizzare gli stanti sui rischi associati all'assunzione di sostanze stupefacenti, dissuadendone il consumo;
f) 
informare le forze dell'ordine sullo stato, la natura e lo svolgimento del proprio servizio e in caso di anomalie o rischi e pericoli, avvisarli tempestivamente;
g) 
osservare con attenzione che il comportamento dei frequentatori presenti non pregiudichi il regolare svolgimento dell'evento;
h) 
porre in essere le procedure di primo soccorso ed antincendio in attesa delle competenti autorità mediche e di primo soccorso.
5. 
La Regione Piemonte istituisce un elenco regionale dei Discoperator addetti ai servizi di tutela. L'iscrizione all'elenco è subordinata alla frequenza del corso di formazione di cui al comma 3 e al superamento del relativo esame finale.
6. 
I corsi di formazione per i Discoperator di cui al comma 3 sono organizzati dalla Regione Piemonte d'intesa con le associazioni di categoria interessate, mediante enti di formazione professionale convenzionati con la stessa.
7. 
La Giunta delibera la durata, i programmi le modalità organizzative, il luogo di svolgimento, la nomina dei componenti della Commissione d'esame e le prove finali dei corsi.
8. 
I corsi verteranno sulle materie indicate dalla delibera della Giunta di cui al comma 7, fatto obbligo delle seguenti:
a) 
nozioni di psicologia;
b) 
nozioni di diritto e di procedura penale;
c) 
nozioni mediche sull'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti;
d) 
decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche;
e) 
lingua inglese;
f) 
tecniche di primo soccorso.
9. 
La frequenza dei corsi è obbligatoria. In caso di grave, eccezionale e comprovato impedimento, il frequentante potrà richiedere una riduzione dell'obbligo di frequenza a non meno dell'80% della durata del corso.
10. 
La commissione che effettuerà l'esame finale dei corsi sarà composta dalle persone indicate nella delibera di Giunta di cui al comma 7, e comunque dalle seguenti:
a) 
un laureato in psicologia;
b) 
un operatore qualificato di strutture di cura e recupero delle tossicodipendenze;
c) 
un avvocato penalista;
d) 
un rappresentante rappresentante della Polizia Municipale;
e) 
un componente indicato dall'associazione di categoria dei gestori dei locali di cui all'articolo 1.
11. 
La Regione, sulla base di specifici progetti presentati dagli enti convenzionati, eroga contributi a copertura dell'intero costo relativo ai corsi di cui al comma 3.
12. 
L'importo complessivo dello stanziamento necessario ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 11 viene determinato annualmente in sede di approvazione della legge di bilancio. La Giunta regionale determina annualmente, con propria deliberazione, l'entità massima dei singoli contributi erogabili e le modalità e i termini per la presentazione delle domande e i criteri per la compilazione dell'eventuale graduatoria delle medesime.
13. 
I titolari dei locali di cui all'articolo 1, comma 2, che per ogni trecento persone di capienza consentita non utilizzino almeno un Discoperator posto all'interno ed uno posto all'esterno, iscritti all'elenco di cui al comma 5, sono esclusi da qualunque forma di finanziamento regionale, anche ottenibile a mezzo di sindacati o associazioni di categoria, a partire dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 
La figura dei Discoperator è obbligatoria pertanto ai trasgressori della presente legge verrà revocata la licenza.
15. 
La Regione Piemonte, in qualità di contribuente, effettua controlli periodici mediante gli Enti Locali preposti e a sorpresa sui Disc-operator, al fine di verificarne l'effettivo operato.
Art. 9 
(Camera di decompressione)
1. 
I locali di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono un ambiente per aiutare i ragazzi a rilassarsi prima di uscire dal locale e immettersi sulle strade.
2. 
La camera sarà caratterizzata da musica a basso volume, rilassante, luci soffuse per abituare la vista al buio notturno, zona di ristorazione, ove i soggetti possono consumare bevande analcoliche e alimenti in genere in modo da attenuare gli effetti dell'alcol.
3. 
La zona sarà gestita dai Discoperator, di cui all'articolo 8, in modo tale da aiutare gli utenti a rilassarsi e a verificare il proprio stato psico fisico prima di mettersi alla guida.
Art. 10 
(Discobus)
1. 
La Regione Piemonte, in collaborazione con le associazioni di categoria e con le compagnie di trasporto pubblico, prevede nelle serate di venerdì e sabato, l'istituzione di speciali navette, con il compito di trasportare gli utenti dai locali di cui all'articolo 1 sino a zone prestabilite e opportunamente indicate. Così facendo si prevede di ridurre il rischio collegato all'utilizzo delle autovetture personali per il trasporto.
2. 
Il biglietto della navetta avrà un costo minimo, grazie al contributo della Regione Piemonte.
Art. 11 
(Campagne di sensibilizzazione)
1. 
La Regione Piemonte ha l'obbligo di prevedere e finanziare una serie di campagne di sensibilizzazione sugli effetti negativi derivanti dall'uso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti e dall'eccesso di velocità.
2. 
La Regione Piemonte promuove e finanzia iniziative realizzate dalla Polizia di Stato, in collaborazione con la Fondazione Ania per la sicurezza stradale e l'Associazione imprenditori locali da ballo (SILB), con l'obiettivo di combattere la guida in stato di ebrezza.
3. 
La Regione Piemonte promuove incontri con i giovani sulla sicurezza stradale, cercando di diffondere un comportamento consapevole, stimolando il senso di responsabilità, di autonomia e di civile convivenza. L'intervento con i ragazzi sarà diversificato per fasce di età, a partire dalla scuola materna, prevedendo iniziative ad hoc per sensibilizzare i ragazzi sul tema oggetto della legge sia in ambiente scolastici che extra.
4. 
La Regione Piemonte finanzia annualmente corsi di guida sicura destinati ai giovani neopatentati.
Art. 12 
(Abusivismo)
1. 
La Regione Piemonte, ai fini della legge e al fine di controllare in modo adeguato i locali di cui all'articolo 1, vieta in assenza di regolare licenza, di organizzare feste o serate danzanti in orari serali e con connotazioni simili a quelle dei locali regolamentati dalla presente, nello specifico le serate organizzate sulle piste da sci , rifugi, bar, balli a palchetto, feste di piazza o nei locali privati.
Art. 13 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto, per il biennio 2007-2008, uno stanziamento annuo di 9.620.000,00 euro, in termini di competenza, di cui 2.000.000,00 euro per finanziare la spesa corrente e 7.620.000,00 euro per finanziare la spesa in conto capitale.
2. 
Per il biennio 2007-2008, agli oneri di cui al comma 1, stanziati nelle unità previsionali di base (UPB) 17991 (Commercio e artigianato Direzione Titolo I spese correnti) e 17992 (Commercio e artigianato Direzione Titolo II spese in conto capitale), si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).