Proposta di legge regionale n. 382 presentata il 18 dicembre 2006
Tutela delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove l'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco provenzale e walser.
2. 
La Regione promuove e realizza altresì progetti per lo studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti alle altre minoranze linguistiche, da anni stabilmente presenti sul territorio regionale, riconosciute ai sensi dell' articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).
Art. 2 
(Studi e attività formative)
1. 
La Regione, al fine di tutelare la storia e le tradizioni delle minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale, di cui all'articolo 1, comma 2, promuove d'intesa con le università degli studi del Piemonte e l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del Ministero della pubblica istruzione:
a) 
attività di formazione ed aggiornamento, al fine di provvedere ad un'effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale presente sul territorio regionale;
b) 
ricerche e studi sul patrimonio linguistico di cui al presente comma mediante l'istituzione di apposite borse di studio.
Art. 3 
(Informazione e attività culturali)
1. 
La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione che promuovano la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale, di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di garantirne la divulgazione e la conoscenza.
2. 
La Regione, per realizzare il fine di cui al precedente comma, promuove altresì pubblicazioni di testi, documenti e materiali didattici che siano rappresentativi del patrimonio linguistico e della cultura delle suddette minoranze.
3. 
Le associazioni culturali delle minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale, di cui all'articolo 1, comma 2, possono presentare domanda di contributo secondo le procedure fissate dall' articolo 10 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte).
Art. 4 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2007-2008, agli oneri annui pari a 300.000,00 euro nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 32051 (Promozione del patrimonio culturale e linguistico Titolo I spese correnti), si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).