Disegno di legge regionale n. 379 presentato il 15 dicembre 2006
Legge finanziaria per l'anno 2007.

Art. 1 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
Art. 2 
(Sanzione amministrativa in materia di formaggi freschi a pasta filata)
1. 
La violazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 11 giugno 1986, n. 252, come sostituito dall' articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1600 a euro 9500.
Art. 3 
(Concorso dei privati nei costi istruttori dei procedimenti amministrativi)
1. 
In attuazione dell' art. 17 comma 1 lett. c) della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate, e successivamente aggiornate, le attività istruttorie tecnico-scientifiche rese dall'Arpa Piemonte nell'ambito dei procedimenti amministrativi avviati su istanza dei privati.
2. 
Con lo stesso provvedimento sono approvate le relative tariffe a carico dei privati, non inferiori al 60 per cento dei costi totali sostenuti da Arpa Piemonte, che saranno dai medesimi corrisposte direttamente all'Agenzia contestualmente all'istanza di avvio del procedimento.
3. 
Tali somme costituiscono entrate proprie del bilancio di competenza dell'Ente.
Art. 4 
(Misure per la transizione dalla programmazione 2000-2006 alla programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale)
1. 
Le quote di cofinanziamento regionale trasferite o da trasferire all'Organismo Pagatore regionale, istituito con la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 successivamente modificata con l'art. 12 d4ella legge regionale 13 novembre 2006, 35, e non utilizzate al 15 ottobre 2006 possono essere destinate al cofinanziamento regionale per il periodo di programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
2. 
Le quote di aiuti di Stato regionali aggiuntivi del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006 impegnate e non ancora trasferite all'Organismo Pagatore regionale, e che non saranno utilizzate per il pagamento di liste di liquidazioni giacenti o per ulteriori liquidazioni di liste pervenute successivamente in conformità a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento (CE) n. 1698/2005, potranno essere destinate alla programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale e inserite nel Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007-2013 ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.
3. 
È autorizzata la compartecipazione della Regione al costo per l'anticipazione bancaria di premi e contributi a beneficiari del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006 inseriti in liste di liquidazione rimaste impegnate il 15 ottobre 2006 per esaurimento delle disponibilità finanziarie sulla tabella unica nazionale dei Piani di Sviluppo Rurali 2000-2006.
4. 
Con provvedimento della Giunta regionale verranno determinate la misura e le modalità della compartecipazione.
4. 
All'onere stimato nella misura massima di Eur 500.000,00, si farà fronte con le disponibilità dell'UPB 11012 già previste per l'esercizio finanziario 2007 dalla legge regionale 21 aprile 2006, n. 15 "Bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e Bilancio pluriennale per gli esercizi 2006-2008".
Art. 5 
(Integrazione dell' articolo 28 della legge regionale n. 14/2006 relativo al Regolamento dell'anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte)
1. 
Ad integrazione del comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale n. 14/2006 è previsto quanto segue: "È autorizzato l'affidamento ai Centri di Assistenza in Agricoltura (CAA) dell'aggiornamento sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) dell'anagrafe agricola unica".
2. 
Il corrispettivo per il servizio è fissato con provvedimento della Giunta Regionale.
Art. 6 
(Compartecipazione regionale ai costi dell'anticipazione bancaria del contributo statale sulle assicurazioni agevolate a difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche e dalle epizoozie)
1. 
La Regione può compartecipare ai costi sostenuti dai Consorzi di Difesa che hanno contratto anticipazioni con Istituti bancari a fronte del ritardo nei versamenti da parte dello Stato dell'agevolazione prevista dal Decreto Legislativo n. 102/2004 per i premi assicurativi degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. 
Con provvedimento della Giunta Regionale verranno determinate la misura e le modalità della compartecipazione.
3. 
All'onere, stimato nella misura massima di Eur 300.000,00, si farà fronte con le disponibilità dell'UPB 13022 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.
Art. 7 
(Copertura dei disavanzi ASR a tutto il 2004)
1. 
Ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nella gestione del servizio sanitario regionale, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2004, quota parte delle entrate derivanti dall'addizionale Irpef disposta con l' art. 1 l.r. 2/2003 è vincolata alla copertura degli oneri connessi alle transazioni commerciali disposte in attuazione dell' art. 12 della l.r. 14/2006, come modificato dall' art. 16 della l.r. 35/2006.
Art. 8 
(Prevenzione e repressione del doping)
1. 
La Regione Piemonte concorre allo sviluppo del "Consorzio piemontese per la prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci". A tale fine è disposto a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 un contributo di euro 1.800.000,00 a carico dell'UPB 28051. La erogazione del contributo è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra la Regione Piemonte e il Consorzio con la definizione del piano delle attività".
Art. 9 
(Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012")
1. 
Le risorse necessarie per l'attuazione del Programma "10.000 alloggi entro il 2012" comportano una spesa complessiva di euro 748.850.000.
2. 
Alla copertura finanziaria si provvede nel modo seguente:
a) 
per la somma di euro 337.918.708,72 (fondi regionali) si provvede mediante l'utilizzo di risorse di bilancio iscritte sulla UPB 18.02.2;
b) 
per la somma di Eur 410.931.291,28 si provvede mediante l'utilizzo delle economie sui corrispondenti fondi statali formatesi nella UPB 18.02 come di seguito precisato:
1) 
dall'Accordo di Programma di edilizia agevolata del 26 ottobre 2000 per euro 305.536.852,25;
2) 
dall'Accordo di Programma di edilizia sovvenzionata del 19 aprile 2001 per euro 88.293.557,51;
3) 
dall'applicazione della rinegoziazione dei tassi agevolati prevista dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) per euro 17.100.881,52.
3. 
Per la somma complessiva di euro 250.121.980, quale quota parte relativa agli esercizi finanziari 2007-2008-2009, è autorizzato il prelievo dal Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati ( legge regionale 7/2001) di cui alla UPB 09.01.2, da stanziare sul bilancio pluriennale 2007-2009, come di seguito indicato:
a) 
sull'esercizio 2007 pari a euro 44.456.980;
b) 
sull'esercizio 2008 pari a euro 91.470.000;
c) 
sull'esercizio 2009 pari a euro 114.195.000;
4. 
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, nell'ambito del Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012" e dei successivi programmi regionali, la realizzazione, oltre che dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC), può essere effettuata anche direttamente dai comuni.
5. 
Qualora da parte dello Stato siano destinate alle regioni ulteriori risorse finanziarie per l' edilizia residenziale pubblica, è autorizzato il loro utilizzo per finanziare le finalità perseguite dal Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012".
Art. 10 
(Fondo garanzia Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012")
1. 
È istituito, in via sperimentale, un Fondo di garanzia rivolto ai giovani per favorire il recupero della prima abitazione con una dotazione iniziale di Eur 2.000.000,00 sull'esercizio 2007.
2. 
È altresì istituito, in via sperimentale, un Fondo di garanzia rivolto agli acquirenti di abitazioni realizzate dagli operatori che partecipano al Programma Casa per gli interventi autofinanziati con una dotazione iniziale di Eur 2.000.000,00 sull'esercizio 2007.
3. 
La copertura finanziaria è assicurata mediante gli stanziamenti previsti per il finanziamento del Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012" per il quale è istituito apposito capitolo sulla UPB 18022, come previsto dall'articolo precedente.
4. 
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua con propria deliberazione, i criteri e le modalità sulla base dei quali erogare i contributi.
Art. 11 
1. 
Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
" L'impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del codice civile."
.
Art. 12 
(Funzionamento gruppi consiliari)
1. 
In attuazione dell' art. 25 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 "Legge finanziaria per l'anno 2006"), l'UPB 09001 (Bilanci e finanze - Spese del Consiglio regionale - Titolo I - Spese correnti) è incrementata per l'anno 2007 di Eur 1.723.680,00.

Allegato A. 
OMISSIS