Art. 3
1.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel rispetto del riparto di funzioni definito dagli articoli 124, 126 e 127
della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), così come introdotti dall'
articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'"), realizza interventi diretti e promuove azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongano di una organizzazione adeguata.
2.
In attuazione dei principi di cui al comma 1 si prevedono:
a)
la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni storico - linguistiche, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
b)
il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento dell'identità linguistica e culturale delle rispettive comunità;
c)
la facoltà, per gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 2, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'uso delle lingue delle minoranze di cui all'articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio;
d)
la promozione dell'insegnamento dell'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
e)
l'incremento, anche attraverso forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari, delle iniziative di studio, ricerca e documentazione;
f)
il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni appartenenti allo stesso ceppo linguistico e parlanti la stessa lingua in modo identico o simile, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;
g)
la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese e nelle lingue minoritarie di cui all'articolo 1;
h)
il sostegno alla rete informatica destinata a raccogliere le banche dati realizzate con il concorso di uffici e sportelli linguistici, garantendo la loro fruizione da parte del pubblico;
i)
l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative all'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze di cui all'articolo 1.