Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
Primo firmatario
Altri firmatari
CAVALLERA UGO CIRIO ALBERTO FERRERO CATERINA LEO GIAMPIERO NASTRI GAETANO PICHETTO FRATIN GILBERTO TOSELLI PIETRO FRANCESCO
Art. 1
(Garante dell'infanzia e dell'adolescenza)
1.
È istituito presso il Consiglio regionale della Piemonte, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto della Regione, il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato "Garante", al fine di garantire e promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione alle persone minori di età.
2.
Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
Art. 2
(Funzioni del Garante)
1.
Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, svolge le seguenti funzioni:
a)
vigila sull'applicazione sul territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con
legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali che tutelano i soggetti in età evolutiva, nonché sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e assegnate alla competenza della Regione e degli Enti locali;
b)
vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica e/o religiosa. Il garante favorisce altresì tutte quelle iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;
c)
esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari o di adozione delle buone prassi, riguardanti i diritti dei minori, per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
d)
collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza, in collegamento con i soggetti incaricati dalle Istituzioni per indagini e ricerche su particolari aspetti della realtà minorile;
e)
contribuisce alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva;
f)
vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile, avanza proposte innovative e segnala all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni;
g)
vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai sevizi sociali e alla magistratura minorile;
h)
vigila sugli ambienti esterni alla famiglia con cui il minore entra in contatto per ragione delle proprie attività, interessi e condizioni;
i)
fornisce sostegno tecnico e consulenza legale agli operatori dei servizi sociali, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela e svolge attività di consulenza ai tutori o ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;
l)
verifica le condizioni e gli interventi dei servizi sociali volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato;
m)
riceve i ricorsi e le segnalazioni in merito a casi di supposta violazione dei diritti dei minori, anche provenienti dai diretti interessati attraverso apposite linee telefoniche gratuite, e attiva gli organi competenti per le opportune verifiche e per gli interventi;
n)
segnala alla magistratura i casi di conflitto di interessi tra i minori di età e chi esercita su di loro la potestà genitoriale, in particolare i casi di rischio per l'incolumità fisica, per i quali ritenga necessario l'ascolto diretto dei minori e, in caso di apertura di un procedimento, la nomina di un difensore ad hoc;
o)
interviene presso le autorità competenti per assicurare ai cittadini, nei procedimenti minorili civili che riguardano i loro figli o nipoti, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari nonché il rispetto delle procedure e di tempi ragionevoli di definizione.
2.
Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi diretti alla tutela dei diritti e degli interessi individuali delle persone minori di età sono effettuati, ove possibile e opportuno, in accordo con la famiglia, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 1, lettera o).
Art. 3
(Poteri del Garante)
1.
Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, il Garante può:
a)
intervenire nei procedimenti amministrativi;
b)
verificare l'adempimento, nei termini fissati dai decreti del Tribunale per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, dei servizi sociali comunali e provinciali, delle aziende sanitarie locali (ASL) e, nel caso i termini non fossero indicati, fissare termini perentori per il loro adempimento;
c)
raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei funzionari e degli operatori dei servizi pubblici, o del privato sociale accreditato presso la Regione, per l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori.
Art. 4
(Rapporti e relazioni periodiche agli organi istituzionali)
1.
Il Garante, in ragione delle informazioni e delle conoscenze acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni:
a)
dispone immediato rapporto alle autorità competenti e agli organi statutari della Regione ove rilevi o venga a conoscenza di fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;
b)
riferisce sull'attività svolta dal suo Ufficio, di norma ogni anno, alla Commissione consiliare permanente e all'Assessore regionale competenti in materia di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari;
c)
presenta al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione annuale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione Piemonte, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sulle attività svolte, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma per l'anno successivo.
2.
La relazione di cui al comma 1, lettera c) è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 5
(Struttura organizzativa)
1.
Per l'espletamento della propria attività il Garante dispone di una apposita struttura flessibile non dirigenziale denominata "Ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza", istituita ai sensi dell'
articolo 13, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".
2.
La struttura di cui al punto 1 può essere articolata in sedi decentrate a livello provinciale, in collaborazione con le amministrazioni locali.
3.
La composizione dell'Ufficio del Garante è stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con il titolare dell'incarico, in quanto al numero e ai livelli funzionali del personale tratto dal ruolo consiliare.
4.
Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può altresì avvalersi della collaborazione:
a)
di figure professionali adeguate come avvocati, psicologi, neuropsichiatri infantili, esperti in pedagogia, mediatori linguistico-culturali appartenenti ad associazioni del privato sociale regolarmente costituite, ricercatori e istituti universitari, sulla base di convenzioni stipulate con l'Ufficio di Presidenza e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per il funzionamento del suo Ufficio;
b)
degli assessorati regionali, provinciali e comunali competenti, dei servizi sociali e delle ASL, in particolare dei servizi del dipartimento materno-infantile, d'intesa con i comuni e con le province;
c)
della polizia locale.
Art. 6
(Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)
1.
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l'elezione del Difensore civico regionale; dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
2.
Il Garante ed è individuato tra persone di comprovata esperienza amministrativa in difesa dei diritti dei minori.
3.
Costituiscono titoli aggiuntivi preferenziali i seguenti requisiti:
a)
seconda laurea in lettere, filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia o equipollenti;
b)
competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;
c)
competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dell'infanzia, nonché della tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori;
d)
esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.
4.
La carica di Garante è incompatibile con le seguenti attività o funzioni:
a)
di membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;
b)
di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
c)
di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
d)
di lavoro autonomo, subordinato, commerciale o professionale;
e)
di giudice onorario presso il Tribunali per i minorenni.
5.
Il conferimento della carica di Garante a dipendenti sia regionali che di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
6.
Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.
7.
Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
Art. 7
(Trattamento economico)
1.
Al Garante spettano l'indennità di funzione, il rimborso delle spese di trasporto ed il trattamento di missione nel limite del cinquanta per cento di quanto spetta ai Consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1.
Per l'istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, è autorizzata per il biennio 2007-2008 la spesa annua di 1.000.000,00 euro, in termini di competenza.
2.
Agli oneri di cui al comma 1, stanziati nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Tit. I spese correnti), si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 9
(Disposizioni finali)
1.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale attua gli adempimenti organizzativi di sua competenza per rendere operativo l'Ufficio del Garante e per consentire al Garante stesso l'espletamento delle sue funzioni.