Disegno di legge regionale n. 376 presentato il 12 dicembre 2006
Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli Enti locali.

Sommario:            

Capo I. 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
Al fine di tutelare e sviluppare la navigazione interna, migliorando le infrastrutture pubbliche per la navigazione, valorizzando le attività nautiche e perseguendo l'obiettivo di rendere l'attività amministrativa più efficace, efficiente ed economica, la Regione procede al riordino della disciplina della navigazione interna e del relativo demanio idrico piemontese.
2. 
La Regione, individua le competenze regionali e le funzioni da conferire agli enti locali conformemente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di attuazione della l. 59/1997) ed al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in materia di navigazione interna e relativo demanio idrico, inclusi gli interventi sulle opere, sulle vie di navigazione e sulle attività che la normativa vigente in materia ha attribuito alla competenza regionale.
Art. 2 
(Principi)
1. 
La Regione favorisce lo sviluppo delle vie di navigazione e dei porti della navigazione interna; promuove, incentiva e valorizza l'esercizio della navigazione commerciale e da diporto, disciplina le modalità di gestione del demanio idrico della navigazione interna, la circolazione nautica e le attività connesse ed esercita la vigilanza, unitamente agli enti locali.
2. 
Il conferimento delle funzioni agli enti locali avviene nel rispetto dei principi di sussediarietà e semplificazione previsti dallo Statuto, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) ed al titolo I della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998).
3. 
La Regione, al fine di garantire un efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, incentiva l'esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali, in conformità al d.lgs. 267/2000 ed alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni) come modificata dalla legge regionale 24 maggio 2006, n. 18.
Art. 3 
(Classificazione delle vie navigabili e del relativo demanio idrico)
1. 
Per vie navigabili si intendono i laghi e le tratte fluviali classificate come tali dalla normativa vigente o individuate da apposito provvedimento regionale.
2. 
I beni appartenenti al demanio idrico statale e le zone portuali di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949 n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna), site nei comuni rivieraschi piemontesi individuati con deliberazione della Giunta regionale, costituiscono il demanio idrico della navigazione interna della Regione.
3. 
Per demanio idrico della navigazione interna si intende l'ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all'esercizio della navigazione interna piemontese e ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale dell'area considerata.
4. 
Il demanio idrico della navigazione interna comprende la superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nonché i beni demaniali a terra con le relative pertinenze, intendendo per tali ambiti le aree, strutture, fabbricati e quant'altro è funzionale all'utilizzo di un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale del bene.
5. 
Il demanio idrico della navigazione interna si distingue in demanio lacuale e demanio fluviale.
6. 
Sono individuati i bacini demaniali lacuali, considerati quale ottimale aggregazione degli enti locali delegati per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e di demanio idrico della navigazione interna, riportati nella tabella di cui all'Allegato A.
7. 
La Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 può modificare le vie navigabili di cui al comma 1 ed i bacini di cui al comma 6 ed individuare ulteriori vie navigabili e bacini demaniali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e relativo demanio idrico.
Capo II. 
CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 4 
(Funzioni della Regione)
1. 
Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) 
la programmazione di settore e la definizione degli indirizzi in materia di conservazione e valorizzazione dei beni e delle opere della navigazione interna;
b) 
l'indirizzo, il coordinamento, la verifica ed il monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli enti locali in materia di navigazione interna e del relativo demanio idrico, compresa l'emanazione di direttive, criteri d'indirizzo, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;
c) 
la disciplina della navigazione sulle acque interne piemontesi, compresa l'emanazione di ordinanze e l'approvazione dei regolamenti in materia di disciplina della navigazione e di segnalazione delle vie navigabili, nonché ogni provvedimento di carattere generale di indirizzo e coordinamento in materia di disciplina della navigazione;
d) 
l'approvazione di provvedimenti di interdizione o limitazione permanente alla navigazione;
e) 
l'individuazione di idrosuperfici sulle acque del demanio della navigazione interna;
f) 
l'erogazione di contributi ed il finanziamento a favore degli enti locali, anche in forma associata, per interventi sulle opere e vie della navigazione interna nonchè sul relativo demanio idrico;
g) 
l'autorizzazione ad eseguire gli interventi di cui all'articolo 12, che interferiscono con la navigazione e che riguardano occupazioni demaniali superiori a 100 mq.;
h) 
la regolamentazione del sistema idroviario Padano-Veneto ed idrovie collegate;
i) 
la programmazione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di linea per il lago Maggiore, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). La Giunta regionale è autorizzata, anche sulla base degli indirizzi del Comitato di cui all' articolo 29, comma 3, della l.r. 1/2000 e previa comunicazione alle competenti commissioni consiliari, alla costituzione di società per azioni aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale già resi dalla gestione governativa di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
j) 
la regolamentazione della disciplina relativa al rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali. Ai fini della predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi, la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 27, comma 2 dello Statuto, si attiene alle modalità di cui all'articolo 8;
k) 
la determinazione degli importi relativi all'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali. Ai fini della predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi, la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto, si attiene alle modalità di cui all'articolo 8;
l) 
il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), al gestore del servizio di trasporto pubblico di linea sui bacini demaniali individuati all'articolo 3, commi 6 e 7;
m) 
l'attività di osservatorio per l'organizzazione e gestione del sistema informativo regionale dei beni del demanio della navigazione interna, finalizzata alla raccolta dei flussi informativi provenienti dagli enti locali delegati, alla formazione ed aggiornamento di un'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni, delle infrastrutture e delle attività presenti;
n) 
la individuazione delle zone portuali piemontesi, di cui al r.d. 327/1942 ed al d.p.r. 631/1949;
o) 
il rilascio di autorizzazioni o nulla osta in materia di circolazione nautica e di uso di unità di navigazione;
p) 
l'organizzazione dell'attività di pronto intervento in materia di sicurezza e di soccorso delle unità di navigazione in difficoltà, relativamente ai bacini demaniali di cui all'articolo 3, commi 6 e 7;
q) 
la rimozione del materiale pericoloso per la navigazione, anche derivante da eventi calamitosi o straordinari, relativamente ai bacini demaniali di cui all'articolo 3, commi 6 e 7;
r) 
la valutazione in ordine alla compatibilità delle manifestazioni nautiche con la disciplina della navigazione, quando l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a).
2. 
Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere o), p), q), r) sono trasferite alle gestioni associate di cui articolo 7, nel termine di mesi sei dalla loro costituzione.
3. 
La Regione esercita, inoltre, le altre funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
Art. 5 
(Funzioni amministrative delle province)
1. 
Sono conferite alle province le seguenti funzioni amministrative:
a) 
il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche o di altro tipo che interferiscono con la navigazione e interessano due o più comuni, una o più province, regioni limitrofe o Stati esteri. Nel caso in cui la manifestazione interessi più province le funzioni sono esercitate dalla provincia ove si svolge il percorso prevalente;
b) 
la tenuta dei registri delle navi minori e galleggianti, il rilascio delle licenze di abilitazione, dei relativi certificati di navigabilità ed ogni altro adempimento connesso;
c) 
la tenuta dei registri di costruzione delle navi e dei galleggianti;
d) 
il rilascio di estratti cronologici, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
e) 
il rilascio di giornali di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
f) 
il rilascio del registro dei reclami, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
g) 
il rilascio dell'inventario di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
h) 
la tenuta dei registri e il rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni ad uso privato.
2. 
Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettera a), sono trasferite dalle province alle gestioni associate di cui articolo 7, nel termine di mesi sei dalla loro costituzione.
3. 
Competono, inoltre, alle province le funzioni relative:
a) 
alla predisposizione della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea;
b) 
alla predisposizione di apposite norme che consentono l'esercizio sovra-comunale dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, per quei raggruppamenti omogenei di comuni individuati dalle stesse, in considerazione dei seguenti fattori:
1) 
popolazione;
2) 
estensione territoriale e relative caratteristiche;
3) 
intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;
4) 
offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di persone;
5) 
altri fattori ambientali salienti e caratterizzanti il settore del trasporto pubblico di persone;
6) 
numero delle licenze e autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio.
Art. 6 
(Funzioni amministrative dei comuni)
1. 
Sono conferite ai comuni, anche in forma associata, le seguenti funzioni amministrative:
a) 
il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni nautiche, tradizionali o di altro tipo, nonché per gli spettacoli in genere, che interferiscano con la navigazione di interesse comunale, interessanti le aree demaniali lacuali e fluviali. Tale attribuzione prevede, altresì, la valutazione in ordine alla compatibilità della manifestazione con la disciplina della navigazione, e l'adozione di provvedimenti di limitazione o regolamentazione della circolazione nautica, sentito, ove interferisca con il servizio pubblico di linea, il gestore del servizio medesimo;
b) 
la progettazione e l'esecuzione dei lavori e degli interventi afferenti la costruzione delle infrastrutture per la navigazione interna, nonché le opere a servizio dell'attività portuale e di navigazione; la manutenzione, il recupero, il pronto intervento relativi alle opere afferenti la navigazione interna ed il demanio della navigazione interna;
c) 
l'attività di valorizzazione, di gestione e ogni tipologia di intervento sulle opere e sulle vie di navigazione interna e sul relativo demanio idrico di competenza territoriale, anche al fine di assicurare il corretto esercizio delle vie navigabili, ivi compresi gli interventi di segnaletica e, con l'esclusione degli specchi d'acqua afferenti i bacini di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, gli interventi di rimozione del materiale pericoloso per la navigazione;
d) 
l'attività amministrativa e di polizia dei porti, di cui al libro I, parte I, titolo III, capo I del r.d. n. 327/1942, con potere di ordinanza. Tali attività, con la sola esclusione della sicurezza e del soccorso delle unità di navigazione in difficoltà, riguardano l'uso e la gestione delle aree portuali, la ripartizione degli spazi acquei, la vigilanza sull'esercizio di attività nei porti, la rimozione di navi, aeromobili sommersi o materiali che recano intralcio alla navigazione, l'escavazione e ogni altro intervento per il mantenimento in esercizio dei porti, nonché le opere di segnalazione degli ostacoli emergenti ed il mantenimento in efficienza delle medesime;
e) 
le funzioni in materia di attività balneari afferenti il demanio idrico e la navigazione interna;
f) 
l'autorizzazione ad eseguire gli interventi di cui all'articolo 12, che interferiscono con la navigazione, per occupazioni demaniali inferiori a 100 mq.;
g) 
l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c);
h) 
la gestione del demanio idrico della navigazione interna, il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, di canoni ed indennizzi, la gestione del relativo contenzioso, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, nonché le attività di messa in pristino dei luoghi da effettuare a spese dei responsabili, nel rispetto della norme statali e regionali in materia, la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
i) 
i compiti relativi alla vigilanza relativamente alle funzioni attribuite dalla presente legge, incluso l'uso dei beni del demanio della navigazione interna;
j) 
le attività amministrative e di vigilanza per l'esercizio dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto.
2. 
I comuni, anche in forma associata, nel rispetto della disciplina regionale settoriale ed in accordo con la Regione, stabiliscono, sui beni del demanio idrico della navigazione interna di propria competenza, vincoli e destinazioni d'uso.
3. 
I comuni, anche in forma associata, possono esercitare direttamente le funzioni relative alla gestione dei beni demaniali di propria competenza, oppure affidarle in concessione, a soggetti pubblici o privati, previa l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica.
4. 
È riconosciuta la facoltà al Comune di Viverone (BI) di subordinare la navigazione sulle acque territoriali comunali del lago di Viverone al pagamento di una somma, sulla base dell'accordo di transazione intercorso, in data 4 settembre 1934, tra il Comune stesso ed il Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto ministeriale del 4 gennaio 1935.
5. 
Competono, inoltre ai comuni le funzioni relative:
a) 
all'adozione dei regolamenti comunali sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea. Il regolamento comunale definisce la composizione della Commissione consultiva comunale, prevista dall' articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), le modalità di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell'organo ed i suoi compiti istituzionali;
b) 
al rilascio della licenza e dell'autorizzazione per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea;
c) 
alla determinazione del numero e del tipo dei natanti da adibire ai servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, in relazione alla metodologia di calcolo predisposta dalle province ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a);
d) 
all'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle funzioni sopra indicate.
Art. 7 
(Gestioni associate)
1. 
La Regione adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione tra i comuni di accordi per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e relativo demanio della navigazione interna.
2. 
Le gestioni associate sono costituite secondo le modalità previste dal d.lgs. 267/2000. Alle gestioni associate tra i comuni possono partecipare altresì le province territorialmente interessate.
3. 
Alla gestione associata tra tutti i comuni appartenenti ad un bacino demaniale sono attribuite le funzioni amministrative di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 2 ed all'articolo 6, comma 1.
4. 
Le gestioni associate adottano specifici regolamenti per gestire le funzioni affidate.
5. 
Le gestioni associate per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione provvedono con le seguenti risorse:
a) 
i canoni demaniali di spettanza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h);
b) 
introiti provenienti dalle sanzioni amministrative;
c) 
risorse proprie.
6. 
La Giunta regionale, su proposta delle gestioni associate di bacino demaniale, incrementa o diminuisce i canoni di concessione demaniale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera k), nella misura massima del 30 per cento. Tale variazione può essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie.
Capo III. 
GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
Art. 8 
(Uso del demanio)
1. 
L'occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna ha carattere oneroso e temporaneo.
2. 
L'occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna avviene previo rilascio di appositi atti amministrativi denominati:
a) 
autorizzazione demaniale temporanea;
b) 
concessione demaniale.
3. 
La durata della autorizzazione demaniale temporanea e della concessione demaniale, viene stabilità nel regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j).
4. 
Il rilascio della autorizzazione demaniale temporanea e della concessione demaniale, sui beni del demanio idrico della navigazione interna, avviene secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j).
5. 
La concessione demaniale, può essere oggetto di rinnovo.
6. 
Il procedimento per il rilascio autorizzazione demaniale temporanea e della concessione demaniale, è soggetto al versamento di spese di istruttoria determinate dai comuni, riuniti anche in gestioni associate, competenti in materia.
7. 
A decorrere dall'1 gennaio 2008, gli importi dovuti per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, previsti dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), sono calcolati, in acqua o a terra, in relazione all'uso del bene ed alla tipologia dell'occupazione.
8. 
Gli importi dovuti per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua o a terra, a mezzo di edifici o parti di essi, capannoni, darsene coperte o scoperte, manufatti non compresi al comma 7, sono calcolati sulla base dei valori locativi in comune commercio.
9. 
I canoni da applicare alle concessioni demaniali, sono soggetti a rivalutazione annuale ISTAT.
10. 
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), la Regione, d'intesa con il gestore del servizio pubblico di linea, individua le aree e le strutture da destinarsi all'esercizio del servizio pubblico di linea di trasporto persone e le affida in concessione al gestore medesimo, previo versamento da parte del concessionario, al comune territorialmente competente ovvero alla gestione associata, di un deposito cauzionale e di un canone determinati dalla Regione, che tenga conto della natura pubblica del servizio prestato e degli oneri affidati. Compete al gestore ogni intervento necessario al mantenimento in efficienza dei beni concessi, escludendo ogni forma di subconcessione.
Art. 9 
(Pagamenti dei canoni demaniali)
1. 
Il soggetto richiedente l'occupazione di un bene del demanio della navigazione interna, in relazione alla durata temporale dell'occupazione richiesta, corrisponde al comune competente, ovvero alla gestione associata, l'importo previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j).
2. 
Il soggetto richiedente l'occupazione di un bene del demanio della navigazione interna, corrisponde al comune competente, ovvero alla gestione associata, un deposito cauzionale, a garanzia della occupazione demaniale.
3. 
I pagamenti di cui ai commi 1 e 2, sono effettuati, prima del rilascio degli atti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 2, mediante versamenti a favore del comune competente, ovvero della gestione associata, nelle forme rese note.
4. 
Il titolare di una concessione pluriennale versa a beneficio dell'ente locale interessato, anche in forma associata, per gli anni successivi al primo versamento di cui al comma 1, e per tutta la durata della concessione, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, l'importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale.
5. 
Per le concessioni pluriennali, il ritardato pagamento di un'annualità, entro i trenta giorni successivi al 28 febbraio dell'anno di riferimento, comporta il pagamento del canone più una penale del 3 per cento dello stesso. L'ulteriore ritardo nel pagamento dell'annualità, comporta in aggiunta la corresponsione degli interessi legali maturati a decorrere dal giorno successivo alla data del 30 marzo. In caso di mancato pagamento dell'intera annualità entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la concessione è considerata decaduta.
6. 
Nel caso di pagamento rateizzato del canone annuale, il ritardato pagamento di una rata, entro trenta giorni dalla scadenza, comporta il pagamento della medesima più una penale del 3 per cento. Decorsi i trenta giorni successivi alla scadenza della rata, l'ulteriore ritardo comporta in aggiunta la corresponsione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, la concessione è considerata decaduta.
7. 
Nei casi di decadenza della concessione di cui ai commi 5 e 6, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio riscossione dei tributi, a norma dell' articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell' articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337).
8. 
Alla decadenza della concessione o in presenza di opere abusive, il Comune interessato, ovvero la gestione associata, previa diffida ai soggetti interessati, provvede d'ufficio alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi, a spese degli inadempienti.
Art. 10 
(Ripartizione dei canoni di concessione demaniale)
1. 
I comuni rivieraschi lacuali, ricadenti in un bacino demaniale, trasferiscono annualmente alla Regione, l'80 per cento annuo dell'introito dei proventi dei canoni delle concessioni rilasciate per l'occupazione dei beni demaniali, salvo quanto previsto dal comma 2. Il restante 20 per cento è introitato dai comuni ed è finalizzato all'esercizio delle funzioni amministrative, relative alla gestione della navigazione interna e del relativo demanio idrico, agli interventi di manutenzione del patrimonio demaniale e sua valorizzazione, nonchè al finanziamento dei progetti di recupero.
2. 
Nel caso in cui tutti i comuni ricadenti in un bacino demaniale si riuniscano in una gestione associata, i proventi dei canoni sono interamente introitati da tale forma associativa, per l'esercizio delle funzioni ed attività di cui al comma 1.
3. 
I comuni rivieraschi lacuali, non ricadenti in un bacino demaniale e quelli rivieraschi fluviali, introitano interamente i proventi dei canoni, derivanti dalle concessioni rilasciate ai fini dell'esercizio delle funzioni ed attività di cui al comma 1.
Capo IV. 
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE
Art. 11 
(Disciplina della navigazione)
1. 
La disciplina della navigazione concerne la regolamentazione della circolazione nautica, delle modalità di fruizione delle vie di navigazione interna piemontesi e delle opere di navigazione connesse, l'uso delle zone portuali, nonché ogni intervento innovativo o modificativo che possa interferire o limitare la navigazione e le correlate attività.
2. 
La navigazione sulle vie d'acqua demaniali è libera, fatto salvo l'obbligo per il conducente dell'unità di navigazione di accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo e senza arrecare danni a persone, cose od attività, nel rispetto delle normative vigenti.
3. 
La disciplina della navigazione interna trova attuazione:
a) 
mediante regolamenti, approvati dalla Giunta regionale, volti a stabilire disposizioni e prescrizioni per le acque interne piemontesi o per specifiche attività che si esplichino sulle acque interne, nel rispetto degli indirizzi e criteri di seguito indicati;
b) 
mediante potere di ordinanza e avviso ai naviganti, ove si ravvisi la necessità e l'urgenza;
c) 
mediante regolamenti comunali, ai sensi del comma 5.
4. 
Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto, la Giunta regionale adotta i regolamenti di cui al comma 3, lettera a), secondo i seguenti principi e modalità:
a) 
conformarsi alle norme internazionali di riferimento o statali in materia di segnalazione e regole generali di manovra;
b) 
salvaguardare l'ambiente, anche stabilendo limiti e vincoli territoriali nell'uso di mezzi nautici o nello svolgimento di specifiche attività;
c) 
armonizzare, nell'ambito di bacini internazionali o sovra regionali, la regolamentazione regionale con quella di altre regioni o sovra nazionale esistente;
d) 
attribuire agli enti locali la regolamentazione o la gestione di aree o specifiche attività a valenza territoriale ridotta.
5. 
Nel caso di specchi d'acqua non regolamentati, i comuni territorialmente competenti possono approvare specifici regolamenti, che sono trasmessi alla Regione entro trenta giorni dalla loro adozione.
Art. 12 
(Opere da eseguire sulle vie di navigazione interna)
1. 
È vietato realizzare nuove opere o eseguire interventi modificativi sulle opere già esistenti, nonché effettuare la posa di boe, corpi galleggianti e l'occupazione di sedime demaniale che interferiscano con le vie navigabili di cui all'articolo 3, comma 1, senza la preventiva autorizzazione, rilasciata ai fini della disciplina della navigazione, da parte della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) e del comune ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f).
2. 
La Regione può prevedere nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) particolari caratteristiche tecniche degli attraversamenti delle vie navigabili con reti di trasporto e di servizi o altri manufatti al fine di assicurare il corretto esercizio delle attività di navigazione.
3. 
Costituiscono autorizzazione, di cui al comma 1, i provvedimenti comunque denominati e rilasciati dagli uffici regionali competenti in materia di navigazione interna in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
Capo V. 
INTERVENTI REGIONALI
Art. 13 
(Interventi regionali per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna ed il relativo demanio)
1. 
La Regione, al fine di integrare le funzioni turistiche e ricreative del territorio con le esigenze della protezione dell'ambiente e della valorizzazione del paesaggio, provvede a destinare appositi contributi e finanziamenti, in conto capitale anche sino alla concorrenza dell'importo totale dell'opera, a favore delle province, dei comuni, anche in forma associata, delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, consorzi pubblici, che si fanno carico della realizzazione di infrastrutture pubbliche e loro opere accessorie afferenti la navigazione interna e degli interventi volti alla sicurezza, alla riqualificazione, ed alla valorizzazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna.
2. 
Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, la Giunta regionale persegue i seguenti obiettivi:
a) 
manutenzione, riparazione, funzionalità, segnalazione, illuminazione ed esercizio delle infrastrutture portuali, delle opere idrauliche e delle vie navigabili, nonché misure atte a prevenire o combattere l'inquinamento;
b) 
nuova realizzazione di infrastrutture per la nautica e di opere idrauliche per le vie navigabili;
c) 
realizzazione e miglioramento del sistema viario di accesso alle strutture portuali e delle pertinenti aree destinate a parcheggio;
d) 
recupero ambientale delle aree demaniali degradate.
3. 
La Giunta regionale stabilisce le modalità per la redazione, la presentazione e l'accoglimento dei progetti, la tempistica della realizzazione delle opere e le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese sostenute.
Capo VI. 
USO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
Art. 14 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente capo:
a) 
per approdo si intende la temporanea sospensione della navigazione, anche se in area ove non sia ammesso l'ormeggio, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante l'approdo, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la navigazione;
b) 
per ormeggio si intende la sospensione della navigazione dell'unità di navigazione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
c) 
per ormeggio di emergenza si intende l'interruzione della navigazione dell'unità di navigazione per cause imputabili all'avaria dell'unità stessa ovvero per avverse condizioni meteorologiche.
2. 
Nella zona di ormeggio, all'uopo predisposta, le unità di navigazione devono essere collocate nel modo prescritto dalla segnaletica. I conducenti sono tenuti a sistemare l'unità entro lo spazio ad essa destinato, senza invadere gli spazi contigui.
Art. 15 
(Divieto di approdo e di ormeggio di unità di navigazione)
1. 
L'approdo e l'ormeggio sono vietati:
a) 
dovunque venga impedito l'accesso ad un'altra unità di navigazione oppure impedito lo spostamento di un'altra unità di navigazione ormeggiata;
b) 
negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea;
c) 
in prossimità ed in corrispondenza dei segnalamenti afferenti la navigazione in modo da occultarne la visibilità;
d) 
negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza e di alaggio e varo indicati da apposita segnaletica;
e) 
in corrispondenza degli scivoli di alaggio e varo pubblico ed all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati;
f) 
presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione.
2. 
É vietato abbandonare unità di navigazione, aeromobili, nonché relitti degli stessi o rifiuti di qualsiasi genere in acqua o sulle sponde.
3. 
Nei porti pubblici della navigazione interna, qualunque sia il soggetto preposto alla gestione, è fatto obbligo di riservare:
a) 
almeno uno spazio acqueo, adeguatamente segnalato, da destinare ad ormeggio di emergenza;
b) 
almeno uno spazio acqueo, adeguatamente segnalato, ogni 30 o frazione, da destinare ad ormeggio per i naviganti in transito.
Art. 16 
(Rimozione di unità di navigazione)
1. 
L'ormeggio, effettuato in violazione delle norme di cui all'articolo 15 o in modo che possa arrecare intralcio o pericolo per la navigazione, determina la rimozione dell'unità di navigazione o del relitto ad opera del comune territorialmente competente.
2. 
La rimozione è disposta anche per unità di navigazione o aeromobili qualora, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere siano stati abbandonati.
3. 
Si considerano abbandonate le unità di navigazione non rimosse nei cinque giorni successivi all'avvenuta esposizione dell'ordine di rimozione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio comunale e nei luoghi pubblici del comune territorialmente interessato.
4. 
La procedura di cui al comma 3 può essere omessa ove l'unità di navigazione costituisca immediato pericolo o impedimento alla navigazione.
5. 
I proprietari di unità di navigazione ed aeromobili sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia del mezzo di loro proprietà.
6. 
I beni rimossi sono conservati in apposite aree per un minimo di trenta giorni. Decorso tale termine senza che nessuno ne abbia richiesto la restituzione, l'amministrazione comunale può procedere o allo smaltimento o alla messa all'asta degli stessi.
7. 
Le somme derivanti dall'alienazione dei beni rimossi sono introitate dai comuni, anche in forma associata.
8. 
I comuni ovvero le gestioni associate provvedono, altresì, alla rimozione e smaltimento di ogni materiale all'interno dei porti pubblici e in prossimità delle rive.
Capo VII. 
RITROVAMENTO DI UNITÀ DI NAVIGAZIONE E RELITTI
Art. 17 
(Diritti e obblighi del ritrovatore)
1. 
Chiunque ritrovi fortuitamente o recuperi unità di navigazione, relitti o altri manufatti, abbandonati in acqua o dalle acque rigettati in località del demanio della navigazione interna, entro tre giorni dal ritrovamento o dall'approdo, se il ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione, deve farne denuncia al comune dove è avvenuto il ritrovamento o l'approdo e quando sia possibile consegnare le cose ritrovate al proprietario.
2. 
Ove il proprietario sia ignoto, il ritrovatore è tenuto ad assicurare la custodia.
3. 
Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed altresì ad un premio pari a un decimo del valore delle cose ritrovate, se dimostra che il ritrovamento è avvenuto in acque aperte, o ad un ventesimo dello stesso se il ritrovamento è avvenuto in località del demanio della navigazione interna.
4. 
La denuncia di ritrovamento deve riportare la descrizione del bene ritrovato, nonché ogni elemento utile all'identificazione dell'unità nautica.
Art. 18 
(Avviso di ritrovamento)
1. 
Il comune che riceve la denuncia di ritrovamento di unità di navigazione, di relitto o di altro manufatto, accertato che non si tratti di oggetti di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico o militare, entro quindici giorni dal ritrovamento è tenuto alla pubblicazione della denuncia di ritrovamento all'albo pretorio comunale per due periodi di trenta giorni consecutivi, intervallati da almeno novanta giorni tra il termine della prima pubblicazione e l'inizio della seconda.
2. 
Contestualmente alla prima pubblicazione viene disposto l'invio della denuncia ai comuni appartenenti al medesimo bacino lacuale o tratto fluviale.
3. 
Trascorso un anno dalla denuncia di ritrovamento, il bene passa in proprietà al ritrovatore mediante immissione in possesso da parte del comune ove è stata presentata la denuncia, previo pagamento delle spese comunali.
Capo VIII. 
ATTIVITÀ NAUTICHE DIVERSE
Art. 19 
(Disciplina dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto)
1. 
Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di natanti da diporto si intende:
a) 
per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo il natante da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
b) 
per noleggio di natante da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. 
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative e di vigilanza in materia di attività di locazione e noleggio di natanti da diporto, in conformità al regolamento della Giunta regionale approvato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 dello Statuto, secondo i seguenti principi e modalità:
a) 
istituzione di un registro dei natanti da diporto, adibiti a locazione e noleggio, nonché l'adozione di una numerazione che consenta l'individuazione delle unità e dei relativi possessori;
b) 
adozione di idonee attrezzature di bordo volte a salvaguardare l'ambiente contro l'inquinamento;
c) 
adozione di una dotazione minima di sicurezza, indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata;
d) 
previsione della facoltà di impiegare i mezzi nautici da diporto anche per attività di noleggio al fine del rimorchio conto terzi di attrezzature ludico sportive (sci nautico, paracadute ascensionale, banana boat e similari), purché il mezzo sia sottoposto a verifica tecnica ed il conducente sia in possesso di patente nautica e titolo professionale, se prescritto dalla normativa vigente.
Art. 20 
(Disciplina dell'attività balneare)
1. 
Il presente articolo disciplina lo svolgimento delle attività balneari sui laghi piemontesi nonché, in caso di rilevanza del fenomeno, lungo i corsi d'acqua maggiori, allo scopo di evitare interferenze con le attività di navigazione e concorrere quindi a stabilire modalità coordinate di fruizione degli specchi d'acqua.
2. 
La stagione balneare è compresa tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. 
I comuni rivieraschi di ciascun bacino lacuale, o delle forme associate, in relazione alle condizioni meteo climatiche o ad esigenze turistico ricreative, hanno facoltà di anticipare la stagione balneare sino ad un massimo di quarantacinque giorni o posticiparla sino ad un massimo di trenta giorni.
4. 
Durante la stagione balneare gli specchi acquei riservati alla balneazione sono delimitati ad opera dei comuni rivieraschi.
5. 
I comuni provvedono ad individuare gli specchi acquei in corrispondenza di spiagge libere ed a riservarli alla balneazione, delimitandoli per garantire la sicurezza dei bagnanti; nonché ad individuare i soggetti tenuti a tale adempimento in relazione allo svolgimento di attività imprenditoriali, quali la gestione di strutture turistico ricettive rivierasche, connesse alla fruizione, anche indiretta, di specchi acquei da parte dei bagnanti.
6. 
Durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione è vietata qualunque attività non compatibile con la stessa e deve essere attivo il servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti.
7. 
L'attraversamento con unità di navigazione, nelle zone riservate alla balneazione, può avvenire solo all'interno di appositi corridoi di atterraggio.
8. 
I tratti di costa frequentati da bagnanti, non riservati alla balneazione e privi del servizio di soccorso e assistenza, devono essere opportunamente segnalati ad opera dei comuni territorialmente competenti.
9. 
I comuni, nel rispetto delle direttive regionali, con apposito provvedimento, disciplinano in particolare:
a) 
modalità di delimitazione delle zone di lago riservate alla balneazione;
b) 
servizi di salvamento, anche collettivi, e dotazioni di sicurezza per l'espletamento del servizio;
c) 
divieti nell'uso sia degli specchi acquei sia delle spiagge;
d) 
segnalazione di pericoli.
Art. 21 
(Ruolo regionale dei mediatori di unità da diporto)
1. 
In attuazione dell' articolo 50, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell' articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172), a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, è istituito il ruolo regionale dei mediatori per le unità da diporto, presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Torino, che provvede agli adempimenti finalizzati all'iscrizione, alla tenuta e all'aggiornamento dello stesso, nonché all'organizzazione degli esami, di cui al comma 2.
2. 
Coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione, anche in forma societaria, nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unità da diporto, devono essere iscritti al ruolo regionale, previo superamento di un esame.
3. 
Ai sensi dell' articolo 51 del d.lgs. n. 171/2005, l'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.
4. 
Possono essere iscritte al ruolo regionale le persone fisiche e le società che hanno rispettivamente la residenza e la sede legale in una delle province piemontesi.
5. 
In caso di iscrizione di società, i requisiti morali e quelli professionali, di cui al comma 6, devono essere posseduti rispettivamente da tutti gli amministratori e dal legale rappresentante.
6. 
Con regolamento, la Giunta regionale individua:
a) 
i requisiti e le modalità per l'iscrizione al ruolo regionale;
b) 
la composizione, la nomina, la durata della Commissione regionale per la valutazione dei candidati all'esame;
c) 
le modalità, gli argomenti e le materie d'esame;
d) 
le norme relative alla formazione e conservazione del ruolo, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.
7. 
La Giunta regionale approva il regolamento di cui al comma 6, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 dello Statuto, secondo i seguenti principi:
a) 
previsione dell'idoneità morale tra i requisiti per l'iscrizione al ruolo, come individuati dall' articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (disciplina della professione di mediatore);
b) 
previsione di essere residente nel territorio piemontese tra i requisiti per l'iscrizione al ruolo;
c) 
previsione di un rappresentante della Regione nella composizione della commissione regionale;
d) 
previsione dell'effettuazione di almeno una sessione di esame all'anno;
e) 
previsione, tra le materie di esame, di nozioni di diritto marittimo e della navigazione, delle norme che regolano la mediazione ed i contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi nonché delle norme sui contratti del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
8. 
I soggetti che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano regolarmente da almeno due anni, le attività di mediazione, nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione e di noleggio di unità da diporto, sono iscritti di diritto nel ruolo regionale, salva la verifica del possesso dei requisiti morali previsti dalla l. n. 39/1989.
9. 
Ai componenti della commissione di cui al comma 6, lettera b), sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).
Art. 22 
(Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea)
1. 
In attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 6 della l. n. 21/1992 e a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, è istituito il ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Piemonte, che provvede agli adempimenti finalizzati all'iscrizione, alla tenuta e all'aggiornamento dello stesso, nonché allo svolgimento dell'esame, di cui al comma 4.
2. 
Il ruolo provinciale è unico per i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, di taxi e di noleggio.
3. 
L'iscrizione al ruolo, formato per ciascuna provincia, costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza o autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, da parte dei comuni compresi nel territorio di competenza della medesima.
4. 
L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte della commissione regionale, di cui comma 5, lettera b), che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
5. 
Con regolamento, la Giunta regionale individua:
a) 
le modalità ed i requisiti per l'iscrizione al ruolo provinciale;
b) 
la composizione, la nomina, la durata e la sede della commissione regionale per l'esame dei requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio;
c) 
le modalità, gli argomenti e le materie dell'esame di cui al comma 4;
d) 
le norme relative all'iscrizione e revisione del ruolo;
e) 
le norme disciplinari.
6. 
La Giunta regionale approva il regolamento di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 dello Statuto, secondo i seguenti principi:
a) 
previsione dell'idoneità morale tra i requisiti per l'iscrizione al Ruolo;
b) 
previsione di idoneità fisica certificata dal possesso dei titoli necessari, ai sensi di legge, per la conduzione dei mezzi utilizzati;
c) 
previsione tra i requisiti per l'iscrizione al Ruolo del possesso del titolo professionale per la conduzione dell'imbarcazione;
d) 
previsione, nella composizione della commissione regionale, di un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle province piemontesi, esperto in materia, con funzioni di Presidente e presenza di rappresentanti della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, dell'ufficio provinciale M.C.T.C. e delle associazioni di categoria;
e) 
previsione di una sessione di esame almeno ogni sei mesi;
f) 
previsione tra le materie di esame di nozioni di geografia della Regione e del bacino ove viene svolta l'attività, nonché di norme sulla circolazione nautica e la sicurezza;
g) 
previsione dell'iscrizione di diritto al Ruolo provinciale per i soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento siano già titolari di licenza o autorizzazione ad esercitare l'attività.
7. 
Ai componenti della commissione di cui al comma 5, lettera b), sono corrisposti i compensi stabiliti dalla l. r. n. 33/1976.
Capo IX. 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E VIGILANZA
Art. 23 
(Giornale di bordo)
1. 
I soggetti titolari di licenza o autorizzazione all'espletamento del servizio pubblico non di linea con unità di navigazione, ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della l. n. 21/1992, non sono soggetti all'applicazione dell'articolo 176, del r.d. 327/1942.
Art. 24 
(Disposizioni in materia di salvaguardia dell'ambiente)
1. 
Sulle banchine, sulle rive, sui moli o pontili nonché in acqua é vietato scaricare materiali o residui degli impianti di bordo delle unità di navigazione o rifiuti di qualsiasi genere.
2. 
Le unità di navigazione provvisti di impianti per cucinare e di impianti idro-sanitari funzionanti, devono essere dotati di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale.
3. 
Alle unità di navigazione dotate di motori due tempi é fatto obbligo di usare olio biodegradabile.
4. 
Le unità di navigazione o i galleggianti, assicurati saldamente e permanentemente alla riva o all'alveo, che per costruzione o per uso sono destinati prevalentemente a scopi diversi dalla navigazione e che rispettino le norme urbanistiche e commerciali, devono essere collegati alle strutture idro-sanitarie a terra in modo da trasferire i rifiuti ai pubblici servizi di raccolta e smaltimento.
5. 
Tali unità, anche se non idonee alla navigazione, devono essere in possesso di documentazione che ne attesti la galleggiabilità, rilasciata da organismo tecnico riconosciuto e di certificazione in merito all'idoneità dell'ancoraggio attestata da professionista abilitato.
Art. 25 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza in materia di navigazione interna e sui beni del demanio idrico della navigazione interna piemontese è effettuata da tutte le forze di polizia giudiziaria e dal personale individuato dalle amministrazioni competenti in materia.
2. 
Tale personale svolge la propria attività di vigilanza, ai sensi degli articoli 1235 e seguenti del r.d. 327/1942, dell' articolo 150 del d.p.r. 631/1949, del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali di cui al n. 6 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59), degli articoli 823 e 829 del codice civile nonché dell' articolo 639 bis del codice penale.
3. 
La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea e sull'attività delle scuole nautiche tramite la redazione di appositi regolamenti sulla base delle leggi di riferimento di settore.
Capo X. 
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 26 
(Disposizioni generali)
1. 
L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo sono disciplinati dal capo I della legge 4 novembre 1981, n. 689 (modifica del sistema penale).
2. 
L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative è individuata nell'ente che esercita le funzioni amministrative, incluse le gestioni associate.
3. 
I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative spettano all'ente competente alla loro irrogazione.
Art. 27 
(Sanzioni in materia di navigazione interna)
1. 
Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza di una disposizione prevista dalle normative disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi e di specifici provvedimenti di attuazione, emanati dalla Regione o dagli enti destinatari di funzioni in materia di navigazione o di uso nautico delle acque interne piemontesi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
2. 
L'occupazione dello specchio acqueo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
3. 
Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, ed all'articolo 15, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.
Art. 28 
(Sanzioni in materia di demanio della navigazione interna)
1. 
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occupa un bene del demanio della navigazione interna in assenza dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 2.000,00.
2. 
Coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella autorizzazione demaniale temporanea ovvero nella concessione demaniale, fatte salve le sanzioni penali se previste, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.
Capo XI. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione dell'articolo 4 viene istituito un nuovo capitolo di spesa all'interno della Unità Previsionale di Base (U.P.B.) n. 26041 (Navigazione Interna e Merci - Titolo I - spese correnti) denominato "Studi, progettazioni ed interventi per l'esercizio e la funzionalità delle vie navigabili, manutenzioni sul demanio idrico della navigazione interna".
2. 
Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, si fa fronte, per l'anno 2007, con le risorse stanziate nell'ambito della Unità Previsionale di Base (U.P.B.) n. 26041 (Navigazione Interna e Merci - Titolo I - spese correnti).
3. 
Per l'attuazione del capo V è istituito un nuovo capitolo di spesa all'interno della Unità Previsionale di Base (U.P.B.) n. 26042 (Navigazione Interna e Merci - Titolo II - spese di investimento) denominato "Interventi per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna ed il relativo demanio idrico".
4. 
Per il finanziamento degli interventi di cui al capo V, si fa fronte, per l'anno 2007, con le risorse stanziate nell'ambito della Unità Previsionale di Base (U.P.B.) n. 26042 (Navigazione Interna e Merci - Titolo II - spese di investimento).
5. 
Per gli anni finanziari successivi, si fa fronte ai sensi dell' articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
6. 
Per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni regionali di cui agli articoli 21 e 22 si fa fronte con le risorse stanziate sul capitolo 11668 "Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione e di rimborso spese di trasporto, di commissioni ed organi consultivi derivanti da leggi statali e da leggi regionali ( l.r. n. 33/1976)".
7. 
Per l'attuazione del capo III è istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, per l'anno 2007 e per gli anni finanziari successivi, il capitolo denominato "Canoni demaniali derivanti dalle concessioni per occupazioni di beni del demanio idrico della navigazione interna".
8. 
Per l'attuazione del capo X è istituito, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 2007 e per gli anni finanziari successivi, apposito capitolo denominato "Proventi connessi alle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni alle norme previste da normative disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi" con stanziamento per memoria.
Art. 30 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
la legge regionale 3 agosto 1993 n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna);
b) 
la legge regionale 1 marzo 1995, n. 26 (Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi - Rimozione di unità da diporto, aeromobili e materiali vari - Interventi per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna);
c) 
gli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ed n), 97, comma 1, lettere a), b), c) d), e) f) g) ed h) e comma 2, 98, comma 1, lettere a), b), c), d) ed l) e comma 2, 99 e 100 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), come inseriti dall' articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5;
d) 
l' articolo 11 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002);
e) 
l'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004).
2. 
Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.

Allegato A. 
OMISSIS