Promozione continuativa a favore della raccolta del sangue e suoi derivati.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
La Regione Piemonte, attraverso l'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità all'inizio di ogni anno definisce il programma per la promozione della donazione del sangue su tutto il territorio regionale, sentite le associazioni del settore più rappresentative.
2.
L'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, nella stesura del progetto promozionale, e per tutto quello che riguarda il reperimento di sangue destinato alle strutture ospedaliere e non, attua una fattiva collaborazione con le associazioni del settore più rappresentative presenti sul territorio regionale.
3.
Per associazioni del settore più rappresentative, si intendono quelle associazioni con una proporzione tra il numero di donazioni annuali effettuate e il numero di iscritti, superiori al 5 per cento del totale esistente in Regione al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 2
(Modalità)
1.
La Regione concorda con le Aziende del trasporto pubblico locale e con quelle concessionarie, le dimensioni, il numero, e la durata dell'emissione degli spazi pubblicitari previsti nel programma.
2.
La Regione in collaborazione con le Province e i Comuni capoluogo concorda la diffusione di materiale informativo nei territori di questi Enti, con gli strumenti che le stesse potranno proporre allo scopo di sopperire alla richiesta di sangue nei mesi estivi e non solo.
3.
La Regione ogni inizio anno concorda, attraverso una fattiva collaborazione, con i soggetti elencati al comma 4, le modalità per la diffusione di materiale informativo e di promozione all'interno dei settori di pertinenza degli stessi;
Art. 3
(Attivazione del progetto)
1.
La Giunta Regionale demanda all'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità la Stesura del Piano informativo promozionale, che dovrà avvenire per il primo anno entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, per gli anni successivi si dovrà provvedere entro un limite di trenta giorni dall'inizio anno.
Art. 4
(Norme finanziarie)
1.
Agli oneri finanziari per il biennio 2007-2008 stimati in 200.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'unità revisionale di base (UBP) 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria Titolo I spese correnti), si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità dell'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).