Disegno di legge regionale n. 374 presentato il 11 dicembre 2006
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti che le amministrano che garantiscono la salvaguardia ed il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale.
2. 
La Regione, a tal fine, detta disposizioni per sostenere lo sviluppo sociale, civile ed economico dei territori situati nei piccoli comuni.
Art. 2 
(Interventi per piccoli comuni in situazione di disagio)
1. 
La Regione sostiene finanziariamente i piccoli comuni con popolazione residente pari o inferiore a mille abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale, in cui insistano situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale.
2. 
Le situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale sono misurate sulla base di indicatori economici, finanziari, sociali, territoriali e demografici individuati dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali.
3. 
Sulla base degli indicatori individuati ai sensi del comma 2, la Giunta regionale, che può avvalersi di studi ed elaborazioni effettuati da Università o da enti pubblici o privati di ricerca, approva distinte graduatorie per i comuni montani, collinari e di pianura, disponendo i comuni in ordine decrescente, a partire dai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio.
4. 
Ai fini della redazione delle distinte graduatorie di cui al comma 3, per i comuni montani si utilizzano gli indici di marginalità alla base della classificazione elaborata ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) e, per i comuni collinari, gli indici di svantaggio alla base della classificazione elaborata ai sensi dell' articolo 2, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare).
5. 
La Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni che risultano, nelle graduatorie di cui al comma 3, in situazione di maggiore disagio e che risultano partecipare a gestioni associate che, nel medesimo anno, hanno i requisiti per la concessione dell'incentivazione ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).
6. 
Il contributo annuale per ciascun comune è determinato dalla Giunta regionale in relazione al numero dei comuni inseriti nelle graduatorie di cui al comma 3 e alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento, previo riparto di tali risorse fra le graduatorie stesse, definito a seguito di parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
7. 
I contributi sono utilizzati dai comuni per iniziative di sostegno allo sviluppo della comunità locale, per interventi di manutenzione del territorio, per interventi volti all'attuazione o al miglioramento di servizi di pubblica utilità, per interventi formativi e di riorganizzazione delle amministrazioni comunali volti a migliorarne l'efficienza.
8. 
Se il comune realizza le attività e gli interventi di cui al comma 7 in forma associata, può utilizzare il contributo a copertura delle spese che la gestione associata comporta.
9. 
Non è ammesso l'utilizzo del contributo per le spese che risultano coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati.
10. 
Termini e modalità per l'attuazione del presente articolo sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3 
(Interventi per l'erogazione di servizi di pubblica utilità)
1. 
Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con i soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi di pubblica utilità nei piccoli comuni di cui all'articolo 2.
2. 
Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l'erogazione di servizi di pubblica utilità presso i piccoli comuni anche attraverso centri polifunzionali.
3. 
La deliberazione che approva gli accordi di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
Art. 4 
(Semplificazione delle rendicontazioni)
1. 
Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore a euro ventimila erogati con fondi a esclusivo carico del bilancio regionale e a qualunque titolo dalla Regione Piemonte ai comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti è sufficiente la presentazione da parte del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo di una certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.
Art. 5 
(Limitazioni all'onere di cofinanziamento da parte dei piccoli comuni)
1. 
La concessione di contributi da parte della Regione ai comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti e alle forme associative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) cui partecipano comuni con la stessa soglia demografica può essere subordinata ad un onere di cofinanziamento a carico del bilancio comunale o della forma associativa in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale dell'intervento o dell'iniziativa ammessi a contributo.
2. 
La presente disposizione si applica, in deroga alla normativa regionale vigente, ai bandi ed avvisi da emanarsi a partire dal primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.
3. 
La presente disposizione non si applica ai finanziamenti di cui alla l.r. 3/2004.
Art. 6 
(Codice delle disposizioni normative sui piccoli comuni)
1. 
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio un disegno di legge nel quale sono riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative e regolamentari regionali vigenti, recanti provvidenze per i comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti.
2. 
Nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, con il disegno di legge di cui al comma 1 sono introdotte ulteriori disposizioni di sostegno per lo sviluppo dei territori situati nei piccoli comuni e delle loro comunità; sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione amministrativa a favore dei piccoli comuni.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'anno 2007 e per gli anni successivi la spesa per i contributi di cui all'articolo 2 è autorizzata ed individuata con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).