Proposta di legge regionale n. 373 presentata il 07 dicembre 2006
Norme per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni di minor dimensione demografica.
Primo firmatario

RICCA LUIGI SERGIO

Altri firmatari

CARACCIOLO GIOVANNI

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito delle funzioni ad essa riconosciute dalle norme di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzionee del principio di sussidiarietà:
a) 
promuove e sostiene le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei Piccoli Comuni;
b) 
tutela e valorizza il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale custodito in tali Comuni;
c) 
favorisce l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali.
Art. 2 
(Definizione di Piccoli Comuni)
1. 
Ai fini della presente legge, per Piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sulla base dell'ultima rilevazione demografica ufficiale.
2. 
La Giunta Regionale individua, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) da esprimersi entro il termine perentorio di sessanta giorni, ed avvalendosi degli studi ed elaborazioni di Istituti qualificati, gli indicatori idonei a definire le situazioni di disagio, marginalità socio economica ed infrastrutturale, e definisce una graduatoria del disagio, ordinata per fasce di popolazione che sono così stabilite:
a) 
fino a 1.000 abitanti;
b) 
da 1001 a 2000 abitanti;
c) 
da 2001 a 3000 abitanti;
d) 
da 3001 a 5000 abitanti.
3. 
Gli indicatori utilizzati dovranno essere gli stessi per ogni fascia di popolazione e tali da poter consentire comparazioni anche tra Comuni di fasce diverse.
4. 
I dati derivanti dalle elaborazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 costituiscono l'archivio generale dei Piccoli Comuni del Piemonte, al quale riferirsi per l'attivazione delle politiche regionali di sostegno e perequazione nei loro confronti.
5. 
La graduatoria di cui al comma 2 è aggiornata con cadenza almeno triennale, anche con l'aggiornamento degli indicatori utilizzati; le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di aggiornamento.
6. 
La valutazione del disagio effettuata ai sensi del presente articolo, ha carattere sperimentale ed è volta unicamente all'individuazione dei Comuni di cui al comma 1 del presente articolo per le finalità specifiche della presente legge.
7. 
In caso di mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, il parere di cui al comma 2 è espresso dalla Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali di cui alla legge regionale 34/98.
Art. 3 
(Interventi per i Piccoli Comuni)
1. 
La Regione interviene a sostegno dei Piccoli Comuni attraverso:
a) 
l'erogazione di un contributo annuale;
b) 
il concorso per la realizzazione e la gestione di Centri multifunzionali;
c) 
il sostegno alle attività sociali;
d) 
la promozione della gestione associata;
e) 
. la valorizzazione dei prodotti tipici ed il sostegno alle attività artigianali, commerciali, turistiche e agricole;
f) 
il sostegno della viabilità rurale, la progettazione e realizzazione di opere pubbliche, la redazione degli strumenti urbanistici e di piani in materia ambientale;
g) 
il sostegno ai servizi di trasposto pubblico locale;
h) 
il sostegno alla formazione del personale, alla riduzione del divario tecnologico ed allo sviluppo di forme associative per la realizzazione di Centri Servizi Territoriali (CST).
Art. 4 
(Contributi annuali)
1. 
La Regione attribuisce un contributo annuale ai Comuni che risultano, nella graduatoria di cui all'art 2, in situazione di maggior disagio e che attivano iniziative in relazione alle attività di cui all'art 3 c 1 lettere da b) a h).
2. 
L'entità del contributo concesso è determinato annualmente dalla Giunta Regionale in relazione delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento, e sarà di identico ammontare per i Comuni appartenenti alla stessa fascia di popolazione.
3. 
Qualora i Comuni interessati partecipino a gestioni associate il contributo sarà maggiorato del venti per cento.
4. 
Il Comune beneficiario è tenuto a presentare una relazione sull'utilizzazione del contributo, sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, fino alla piena utilizzazione del contributo medesimo.
5. 
In caso di mancata presentazione della relazione o di relazione con contenuti non accettabili, si procede alla revoca del contributo. La revoca comporta l'impossibilità di accedere al contributo immediatamente successivo. La mancata utilizzazione del contributo per due anni consecutivi comporta l'impossibilità di accedere al contributo negli anni successivi.
Art. 5 
(Centri polifunzionali)
1. 
La Regione favorisce la diffusione dei servizi di prossimità, erogati da soggetti pubblici o privati, anche mediante la diffusione di esercizi commerciali polifunzionali. Per servizi di prossimità si intendono i servizi di pubblica utilità essenziali per la vita delle Comunità locali.
2. 
Nei Centri polifunzionali è autorizzabile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri esercizi di particolare interesse per la collettività.
3. 
Nei Piccoli Comuni dove vi sono difficoltà per il mantenimento degli uffici postali, l'amministrazione comunale, con il sostegno della Regione, può stipulare apposite convenzioni, di intesa con le Associazioni di categoria e Poste Italiane spa, affinchè il pagamento dei conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, dei vaglia postali nonché di altre prestazioni tra cui l'erogazione delle pensioni, possano essere assicurati dagli esercizi commerciali presenti in loco.
Art. 6 
(Interventi per lo sviluppo sociale, la conservazione, la protezione e valorizzazione del territorio, il sostegno delle attività agricole)
1. 
La Giunta Regionale, al fine di riunire e coordinare tutte le norme legislative e regolamentari regionali vigenti riguardanti gli interventi di cui all'art 3, commi c), d), e), f), g), h) della presente legge, provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della medesima, a proporre al Consiglio regionale un disegno di legge quadro che disciplini gli interventi regionali in materia rivolti ai Piccoli Comuni.
2. 
Con il disegno di legge di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta Regionale può introdurre ulteriori misure a sostegno dei Piccoli Comuni oltre a quelle previste dalla presente legge.
3. 
La Regione emana direttive di indirizzo tendenti a promuovere la sperimentazione e l'adozione, anche da parte delle Province e delle Comunità Montane, di modalità innovative di erogazione e gestione dei servizi di cui al comma 1, finalizzate ad innalzare la qualità della vita dei residenti, a valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale ed a contrastare il dissesto idrogeologico del territorio.
4. 
La Regione prevede, nel piano sanitario regionale, deroghe per il mantenimento di presidi sanitari nei Piccoli Comuni, laddove non sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente.
5. 
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei Piccoli Comuni, in deroga alle vigenti disposizione di legge possono assumere in appalto da enti pubblici, impegnando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, costruzione di piste forestali, arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 30.000,00 euro annui, elevabili a 50.000,000 euro annui in caso di interventi in aree protette.
Art. 7 
(Agevolazioni economiche e fiscali)
1. 
La Regione Piemonte può stipulare convenzioni con la Cassa Depositi e Prestiti per un accesso facilitato dei Piccoli Comuni a mutui a tasso agevolato per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà di privati, per il recupero dei centri storici e per la promozione turistica.
2. 
La Regione Piemonte finanzia, con un contributo pari al settanta per cento, la quota di cofinanziamento spettante ai Piccoli Comuni per l'attivazione dei fondi comunitari.
3. 
La quota di cofinanziamento dei Piccoli Comuni su interventi finanziati dalla Regione Piemonte non può superare il dieci per cento.
4. 
Per la rendicondazione di contributi regionali non superiori a diecimila euro ai Piccoli Comuni, è sufficiente la certificazione delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso sottoscritta dal Responsabile del servizio.
5. 
Al fine di sostenere ed incentivare le attività di vendita al dettaglio, con fatturato annuo inferiore a 50.000,00 euro, la Regione Piemonte prevede l'esenzione di tali attività da tributi regionali per quelli operanti in Piccoli Comuni in situazione di disagio di cui all'articolo 2 comma 2, e per i limiti individuati da atto della Giunta regionale.
6. 
I Piccoli Comuni ricompresi nell'atto di cui al precedente comma 5 possono autorizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 8 
(Incentivi per l'insediamento nei Piccoli Comuni)
1. 
Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, la Regione Piemonte dispone incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la loro residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un Comune con popolazione superiore a duemila abitanti a Comuni montani con popolazione inferiore a mille abitanti, impegnandosi a non modificarla per un decennio. Gli incentivi ed i premi per l'insediamento sono attribuiti a titolo di rimborso per:
a) 
il trasferimento e l'insediamento nella misura del cinquanta per cento delle spese documentate sostenute;
b) 
il recupero di manufatti, edifici, case rurali a scopo abitativo per il proprio nucleo familiare, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo di 25.000,00 euro.
2. 
I contributi di cui al comma 1, lettera b) possono essere concessi anche ai residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo o avviare una attività economica.
Art. 9 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge la spesa complessiva, per il biennio 2007-2008, ammonta a 7 milioni di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ripartita in 5 milioni di euro per la spesa corrente e in 2 milioni di euro per la spesa in conto capitale.
2. 
Allo stanziamento annuo pari a 5 milioni di euro nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 05011 (Affari istituz.processo di delega Autonomie locali Tit. I spese correnti) e allo stanziamento annuo pari a 2 milioni di euro nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 05012 (Affari istituz.processo di delega Autonomie locali Tit. II spese in conto capitale), si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).